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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO SIVIGLIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO CIMINO 65 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. PIETRO SIVIGLIA
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19 luglio 2024, in giudizio il Parte_1 [...]
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Controparte_1 CP_1
in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015.
Esponeva, inoltre, di essere stata utilizzata quale docente dal convenuto nell'anno scolastico CP_1
2019/2020 in forza di quattro contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tale periodo la cd. retribuzione professionale docenti, corrisposta dal convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo determinato di durata CP_1 annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Chiedeva, quindi di “accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il convenuto;
CP_1
4. per l'effetto di condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad €
1.451,29 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda attorea concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Carta docente
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente ha diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per le annualità 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività scolastiche (a.s. 2020/2021: dal 6.11.2020 al 30.6.2021; a.s. 2021/2022: dal 9.9.2021 al
30.6.2022; a.s. 2022/2023: dal 12.9.2022 al 30.6.2023).
Retribuzione professionale docente
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Persona_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso dell'anno scolastico
2019/2020, abbia stipulato con il MIM quattro contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie per complessivi giorni 243.
E' altrettanto pacifico che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla non sia stata Parte_1 corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto
Scuola del 15.3.2001, a mente del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”). In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_1 In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Stante la mancata contestazione sul quantum, spetta alla ricorrente la somma di € 1.451,29, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il CP_1
resistente.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500,00 per ogni annualità;
2) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con il contratto a tempo determinato indicato in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1
in favore delle medesima ricorrente delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e, quindi, la somma di € 1.451,29 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.961,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, € 49,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv.to Pietro Siviglia.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO SIVIGLIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO CIMINO 65 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. PIETRO SIVIGLIA
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19 luglio 2024, in giudizio il Parte_1 [...]
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Controparte_1 CP_1
in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015.
Esponeva, inoltre, di essere stata utilizzata quale docente dal convenuto nell'anno scolastico CP_1
2019/2020 in forza di quattro contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e si doleva di non aver percepito per tale periodo la cd. retribuzione professionale docenti, corrisposta dal convenuto solo ai docenti di ruolo ed a quelli con contratti a tempo determinato di durata CP_1 annuale (con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno); censurava il carattere discriminatorio di tale condotta datoriale, rilevando che la propria attività lavorativa nel corso di tali supplenze non si era differenziata da quella svolta dai docenti di ruolo (e da quelli con contratti a termine annuali), presentando i medesimi oneri ed il medesimo grado di responsabilità e di qualità.
Chiedeva, quindi di “accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il convenuto;
CP_1
4. per l'effetto di condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad €
1.451,29 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda attorea concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Carta docente
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente ha diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per le annualità 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti fino al termine delle attività scolastiche (a.s. 2020/2021: dal 6.11.2020 al 30.6.2021; a.s. 2021/2022: dal 9.9.2021 al
30.6.2022; a.s. 2022/2023: dal 12.9.2022 al 30.6.2023).
Retribuzione professionale docente
Le domande svolte hanno come causa petendi la dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia, che più volte ha affermato che l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (si richiamano, ad esempio, la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite 444/2009 e
456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; la sentenza Persona_1 Persona_2
8.9.2011 nella causa 177/2010 . Persona_3
Nel caso di specie, è pacifico e documentato che la ricorrente, nel corso dell'anno scolastico
2019/2020, abbia stipulato con il MIM quattro contratti di insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie per complessivi giorni 243.
E' altrettanto pacifico che, con riferimento a tali periodi di supplenza, alla non sia stata Parte_1 corrisposta la cd. retribuzione professionale docenti (RPD), prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto
Scuola del 15.3.2001, a mente del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C
è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
A sua volta, l'art. 25 CCNI 31.8.1999, nel disciplinare il suddetto trattamento, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di religione cattolica e quelli con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, fissando quindi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso (nel senso di riconoscerla “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per il caso di periodi di servizio – o situazioni di stato assimilate al servizio – inferiori al mese, “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”). In argomento la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017, Cass.,
20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
Ne consegue che, “una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”
(Cass., 220015/2018 in motivazione).
E' innegabile che l'obiettivo della valorizzazione della funzione docente sia attuato anche attraverso lo svolgimento dell'attività del personale docente con contratti di supplenza breve e che, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, non sia pertinente il richiamo agli asseriti elementi di differenziazione evidenziati dal . CP_1 In conclusione, la ricorrente ha diritto alla erogazione della RPD, al pari dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
Pertanto, la medesima ricorrente ha diritto al pagamento delle relative differenze retributive, in rapporto ai giorni di lavoro effettivamente svolti.
Stante la mancata contestazione sul quantum, spetta alla ricorrente la somma di € 1.451,29, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il CP_1
resistente.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500,00 per ogni annualità;
2) dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale Parte_1 docenti prevista dall'art. 7 CCNI 31.8.1999 in relazione al servizio prestato con il contratto a tempo determinato indicato in motivazione e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1
in favore delle medesima ricorrente delle differenze dovute in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto e, quindi, la somma di € 1.451,29 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.961,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, € 49,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv.to Pietro Siviglia.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.