Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 11922/2024 RG Lav. e Prev.
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Rosa Veneruso, presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi 55, come da procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità di malattia dei marittimi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere un marittimo iscritto nelle matricole del compartimento di Torre del Greco con contratto di arruolamento al Turno Generale, esponeva di aver lavorato presso la società “Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione” con mansioni di garzone di camera sulla motonave
“Rubattino” dal 25.08.2022 al 17.11.2022; che dopo lo sbarco, in data 18.11.2022, gli veniva diagnosticata una “epigastralgia in reflusso gastroesofageo, lombosciatalgia acuta”, come da certificato medico cartaceo trasmesso all' dal medico di base del SSN, a mezzo CP_1 servizio postale;
che l'evento morboso si protraeva fino al 3.04.2023; che l CP_1 provvedeva al pagamento dell'indennità di malattia complementare con esclusione del periodo dal 27.01.2023 al 9.02.2023, assumendo l'inidoneità della certificazione medica trasmessa a mezzo del servizio postale anziché con modalità telematica;
che sussisteva il diritto al pagamento dell'ulteriore periodo ex art 10 comma 3 della Legge n. 99/2013 e D.P.R del 31 Luglio 1980 n. 620. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il sig.
ha diritto alla liquidazione della indennità di malattia complementare per Parte_1 il periodo dal 27/01/2023 fino al 09/02/2023; -condannare l , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di € 1267,50 salvo errori e/od
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”; spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l , che contestava la domanda sulla base di quanto disposto dalla PEI CP_1
.0005.24/01/2023.0007029 della Direzione di Coordinamento della Filiale CP_1
di Napoli che, in attuazione dell'art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010, ha CP_2 previsto che, a partire dal 25.01.2023, la trasmissione all' di atti ed istanze avvenga CP_1 esclusivamente in via telematica. Concludeva pertanto per l'improponibilità ovvero per il rigetto della domanda;
vinte le spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, all'esito della discussione tra le parti, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** Il ricorso è fondato e va accolto, richiamandosi ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione Lavoro (cfr., in particolare, sent. n. 7682/2024 dott.ssa. G. Picciotti;
sent. n. 8593/2024 dott.ssa M.R. Lombardi). Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.L. 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio
2014, l gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia. CP_1
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria è ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF- SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. Ciò premesso circa la disciplina generale in materia di malattia dei marittimi, si rileva che nel caso di specie il diniego da parte dell' di corrispondere il trattamento di malattia per il CP_1 periodo in oggetto si fonda sul mancato invio in via telematica dei certificati di malattia, assumendosi l'obbligatorietà di tale modalità per la trasmissione della certificazione medica ex artt. 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 e relativi decreti attuativi. Il diniego risulta illegittimo perché fondato su di un vizio meramente procedimentale. Invero, la circostanza che la documentazione medica sia stata inviata e ricevuta a mezzo posta (evento non contestato dall' ) e non già in modalità telematiche, come prescritto CP_1 dalla legge citata dall' , non incide sul diritto al trattamento previdenziale, che non può CP_1 essere perciò solo negato. Il vizio in parola, di natura esclusivamente procedimentale, non ostacola in sede di giurisdizionale il riconoscimento del diritto, laddove sussistano le condizioni per la sua sussistenza – nel caso di specie, lo stato di malattia – appartenendo al sindacato giudiziale la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. È, infatti, principio consolidato che la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione previdenziali in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza delle regole proprie del procedimento non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo
2 interamente sostituirsi all'attività della p.a., allorché da parte di questa vi sia stata inerzia pregiudizievole per il diritto di credito del privato, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta (cfr. ex multis Cass. n. 20604 del 30/09/2014). In ordine ai certificati medici prodotti, l neanche in sede processuale ha mosso CP_1 contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia. Essi, pertanto, comprovano lo stato di malattia del ricorrente anche per il periodo dal 27.01.2023 al 9.02.2023, per il quale va riconosciuto in questa sede il diritto all'indennità complementare di malattia. Del trattamento preteso, il ricorrente ha contabilizzato il suo credito e l non ha mosso CP_1 specifiche contestazioni. Pertanto, il ricorso può essere accolto e l condannato al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di € 1267,50, a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 27.01.2023 al 9.02.2023, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla liquidazione Parte_1 dell'indennità di malattia per il periodo dal 27.01.2023 al 9.02.2023;
- per l'effetto, condanna l al pagamento in favor dell'istante di € 1267,50 a titolo di CP_1 indennità di malattia per il periodo dal 27.01.2023 al 9.02.2023, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre IVA CPA CP_1
e spese forfettarie, con attribuzione. Napoli, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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