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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 242/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 242/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il Controparte_2
21/09/1980, entrambi assistiti e difesi dall'avv. CECINELLI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e CP_1 [...]
esponevano che in data 03/08/2019, avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito civile, in San Giovanni Teatino;
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. La casa coniugale sita nel Comune di Spoltore (PE), in Via del Corso n. 34, di proprietà della Sig.ra è a quest'ultima assegnata;
il marito se ne CP_2
allontanerà asportando i propri oggetti ed effetti personali entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
4. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita nel Comune di Spoltore (PE), in Via del Corso n. 34. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé sua figlia quando vorrà, Persona_1
compatibilmente con le esigenze della minore nonché con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque sempre previa comunicazione e accordo con la madre. Quale regime minimo di frequentazione le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a weekend alternati a decorrere dal tardo pomeriggio del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica;
- due giorni infrasettimanali ove la figlia potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
pagina 3 di 6 - per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo.
In caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano
Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente accordo;
6. Il sig. corrisponderà, entro il giorno 16 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
quale contributo al mantenimento della figlia l'assegno CP_2 Persona_1 mensile di € 200,00 (duecento/00), con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'atto introduttivo, mediante bonifico bancario sul contro corrente della Sig.ra ben noto al Sig. importo da rivalutarsi CP_2 CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita;
7. Le parti convengono che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall' CP_3
verrà percepito esclusivamente e integralmente dalla madre;
8. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti, le spese straordinarie per la figlia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. I ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pescara:
- Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il preventivo consenso: libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte pagina 4 di 6 effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il messo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (mini-car, macchina, motorino, moto). 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuati tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrò manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg, ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9. I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio della figlia minore;
pagina 5 di 6 10. I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.
11. Dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni
Teatino perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 242/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], CP_1
e
, nata a [...] il Controparte_2
21/09/1980, entrambi assistiti e difesi dall'avv. CECINELLI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e CP_1 [...]
esponevano che in data 03/08/2019, avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito civile, in San Giovanni Teatino;
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 11/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. La casa coniugale sita nel Comune di Spoltore (PE), in Via del Corso n. 34, di proprietà della Sig.ra è a quest'ultima assegnata;
il marito se ne CP_2
allontanerà asportando i propri oggetti ed effetti personali entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
4. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita nel Comune di Spoltore (PE), in Via del Corso n. 34. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé sua figlia quando vorrà, Persona_1
compatibilmente con le esigenze della minore nonché con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e comunque sempre previa comunicazione e accordo con la madre. Quale regime minimo di frequentazione le parti stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- a weekend alternati a decorrere dal tardo pomeriggio del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica;
- due giorni infrasettimanali ove la figlia potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
pagina 3 di 6 - per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo.
In caso di disaccordo dei genitori, le parti si riportano integralmente al Piano
Genitoriale, che costituisce parte integrante del presente accordo;
6. Il sig. corrisponderà, entro il giorno 16 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
quale contributo al mantenimento della figlia l'assegno CP_2 Persona_1 mensile di € 200,00 (duecento/00), con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'atto introduttivo, mediante bonifico bancario sul contro corrente della Sig.ra ben noto al Sig. importo da rivalutarsi CP_2 CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita;
7. Le parti convengono che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall' CP_3
verrà percepito esclusivamente e integralmente dalla madre;
8. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti, le spese straordinarie per la figlia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno. I ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Pescara:
- Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il preventivo consenso: libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte pagina 4 di 6 effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il messo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (mini-car, macchina, motorino, moto). 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuati tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrò manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg, ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9. I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio della figlia minore;
pagina 5 di 6 10. I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.
11. Dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni
Teatino perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 11/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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