Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione contiene tutti i dati necessari per individuare il destinatario, l'ente impositore, il tributo, l'importo e il responsabile del procedimento, consentendo un'adeguata difesa. Le modalità di calcolo degli interessi sono determinabili matematicamente.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione probatoria che attesta la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, sia tramite PEC che tramite procedura ordinaria.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento

    Le cartelle di pagamento relative ai tributi erariali sono state notificate entro il termine decennale di prescrizione. Le cartelle relative a tasse automobilistiche e diritti camerali sono state notificate entro i termini triennale e quinquennale rispettivamente. I termini di prescrizione per alcune cartelle sono stati prorogati di 24 mesi ai sensi dell'art. 68, comma 4 bis, del D.L. n. 18/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 47
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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