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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
ZZ GI, LA
EZ NA TR MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - cf_difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - cf_difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_1 - cf_difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 ECC.VERS.RITEN. 2013
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 RIF. ATT. VARIE 2009
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IRPEF-ALTRO 2016 - INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2013
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2014
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2015
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2016
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 REGISTRO 2015
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv. Nominativo_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso, con distrazione delle spese in favore del Dott. Difensore_2 dichiarotosi antistatario. Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_1 insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso, con distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, P.iva P.IVA_1, con sede legale in luogo_1 (EN), Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante la sig.ra Rappresentante_1, C. F: CF_Rappresentante_1, nata il data_1 a luogo_1 (EN), rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agente della Riscossione per la Provincia di Enna, Agenzia Entrate – Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA P.IVA_2, con sede legale in Indirizzo_2, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002170373/000 del 09.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Enna, notificata alla società ricorrente il 12.07.2025, avente come presupposto le cartelle di pagamento nn.
29420170000070751000, 29420170000342875000, 29420170001641340000, 29420180000143619000,
29420180001028432000, 29420180003555709000, 29420190000057470000, 29420190001405566000,
29420190002347601000, 29420200004116907000, 29420220004149217000, 29420220005594757000,
29420230000387750000, 29420230000723762000, 29420230003959051000, 29420240004013218000, mai e/o irritualmente notificate, relative all'Ecc. Nominativo_2. Riten. Associazione_1. Dip. per l'anno 2013, alle Ritenute Irpef per l'anno 2016, all'Imposta di registro per l'anno 2015, all'Iva per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, ai Diritti Camerali Annuali per l'anno 2018, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2019, 2020, 2021, ai Rifiuti Attività varie per l'anno 2009.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1) Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
2) Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. 3) In via principale e nel merito si contesta la prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
In data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002170373/000 del 09.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Enna, notificata alla società ricorrente il 12.07.2025, avente come presupposto le cartelle di pagamento nn. 29420170000070751000, 29420170000342875000, 29420170001641340000,
29420180000143619000, 29420180001028432000, 29420180003555709000, 29420190000057470000,
29420190001405566000, 29420190002347601000, 29420200004116907000, 29420220004149217000,
29420220005594757000, 29420230000387750000, 29420230000723762000, 29420230003959051000, 29420240004013218000, mai e/o irritualmente notificate, relative all'Ecc. Nominativo_2. Riten. Associazione_1. Dip. per l'anno 2013, alle Ritenute Irpef per l'anno 2016, all'Imposta di registro per l'anno 2015, all'Iva per gli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ai Diritti Camerali Annuali per l'anno 2018, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2019, 2020, 2021, ai Rifiuti Attività varie per l'anno 2009.
Prima di dare contezza delle statuizioni cui perviene nel merito la Corte occorre, preliminarmente, scrutinare l'eccezione formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al difetto di giurisdizione di quesa Corte per i carichi per contributiprevidenziali (INPS) e per contravvenzioni al CDS.
L'eccezione non può trovare accoglimento in ragione del fatto che la ricorrente, come espressamente precisato nelle memorie illustrative depositate in atti in data 2.1.2026, ha impugnato “l'intimazione di pagamento n. . 29420259002170373/000 del 09.05.2025, limitatamente alle pretese tributarie, così come evidenziato chiaramente nel ricorso introduttivo, restando quindi escluse dal presente giudizio ogni pretesa di diversa natura”
Passando ad esaminare nel merito i motivi dedotti in ricorso, la Corte rileva che con il primo parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
L'eccezione come articolata da parte resistente non è condivisibile da questa Corte.
Ed invero , l'atto impugnato contiene tutti i dati necessari per individuare con assoluta precisione il destinatario dell'atto, l'Ente impositore, il tributo iscritto a ruolo, l'importo dello stesso da pagare nonché il responsabile del procedimento, tutti elementi questi che valgono ad integrare una congrua e compiuta motivazione, consentendo alla ricorrente di potere spiegare una adeguata difesa dei propri interessi come, peraltro, è agevole rilevare da tenore e dal contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio.
La motivazione dell'intimazione oggi avversata risulta anche compiuta e congrua in relazione alla previsione normativa di cui all'art, 7 della Legge 212/2000, che dispone: “…Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a ) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b ) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c ) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
L'asserita violazione del disposto di cui all'art.7 L. n° 212/2000 appare, pertanto, infondata e pretestuosa poiché l'intimazione impugnata riporta in maniera completa e precisa tutti i dati necessari a ricostruire la pretesa tributaria in conformità alla citata disposizione normativa.
Anche le modalità di calcolo degli interessi non soffrono di alcun vizio di motivazione.
Infatti, secondo il puntuale arresto giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Unite “deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente - si pensi alla disciplina in tema di imposta di registro per gli interessi da ritardato pagamento”. A tale conclusione la suprema Corte è pervenuta enunciando il principio diritto secondo cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud. 12.10.2021- 2.2.2022, n. 3182).
Il secondo motivo di ricorso afferisce alla nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Alla luce della documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'eccezione risulta priva di pregi giuridico e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'Ente resistente ha prodotto puntuale documentazione probatoria da cui si evince in maniera incontrovertibile che tutte le prodromiche cartelle di pagamento, di natura tributaria, sono state regolarmente notificate, alcune mediante pec mentre altre mediante procedura ordinaria.
Sul punto, osserva la Corte, a fronte di una labiale affermazione di parte ricorrente in ordine alla presunta mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto puntuale documentazione probatoria sulla regolarità delle notifiche di ogni singola cartella.
Con ultimo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
Anche per tale motivo, assistito da evidente genericità, la Corte rileva che le cartelle di pagamento relative ai tributi erariali riportate, nel prospetto di cui al ricorso introduttivo, ai nn.3-4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 13 – 14 sono state notificate entro il termine decennale di prescrizione come provato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante produzione della relativa documentazione;
parimente provata risulta la notifica entro termini prescrizionali, rispettivamente, triennale per le cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche riportate ai nn. 11- 15- 16 del prospetto già richiamato e qunquiennale per la cartella di pagamento relativa al Diritto annuale Camera di Commercio di cui al n 12 del prospetto allegato al ricorso.
Per completezza di motivazione occorre rilevare che per le cartelle di pagamento relative alle tasse automobilistiche e per i diritti camerali i cui termini prescrizionali scadevano , rispettivamente. originariamente in data 31.12.2023 ( cartella di cui al n, 15 del prospetto) e in data 31.12.2024 ( cartella di pagamento di cui al n. 16 del prospetto allegato) e 31.12.2023 ( cartella di pagamento di cui al n. 12 ) tali termini sono sati prorogati di 24 mesi.
Ed invero, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. ha prevusto che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Il comma 4 bis di tale articolo ha poi previsto che “. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate(1)(9)”
In definitiva con il comma 4 bis dell'art 68 del D.L. 18/2020 viene generalizzata, per tutte le cartelle esattoriali
, la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel periodo di sospensione che va ai sensi del 1 comma dello stesso articolo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 esteso, poi, fino al
31.12.2021.
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026. IL
GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE Giuseppe Capizzi Domenico Guzzi.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
ZZ GI, LA
EZ NA TR MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 05/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - cf_difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - cf_difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_1 - cf_difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 ECC.VERS.RITEN. 2013
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 RIF. ATT. VARIE 2009
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IRPEF-ALTRO 2016 - INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2013
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2014
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2015
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2016
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 REGISTRO 2015
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- INTIMAZ. PAGAM. n. 29420259002170373000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv. Nominativo_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso, con distrazione delle spese in favore del Dott. Difensore_2 dichiarotosi antistatario. Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_1 insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso, con distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, P.iva P.IVA_1, con sede legale in luogo_1 (EN), Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante la sig.ra Rappresentante_1, C. F: CF_Rappresentante_1, nata il data_1 a luogo_1 (EN), rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agente della Riscossione per la Provincia di Enna, Agenzia Entrate – Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA P.IVA_2, con sede legale in Indirizzo_2, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002170373/000 del 09.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Enna, notificata alla società ricorrente il 12.07.2025, avente come presupposto le cartelle di pagamento nn.
29420170000070751000, 29420170000342875000, 29420170001641340000, 29420180000143619000,
29420180001028432000, 29420180003555709000, 29420190000057470000, 29420190001405566000,
29420190002347601000, 29420200004116907000, 29420220004149217000, 29420220005594757000,
29420230000387750000, 29420230000723762000, 29420230003959051000, 29420240004013218000, mai e/o irritualmente notificate, relative all'Ecc. Nominativo_2. Riten. Associazione_1. Dip. per l'anno 2013, alle Ritenute Irpef per l'anno 2016, all'Imposta di registro per l'anno 2015, all'Iva per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, ai Diritti Camerali Annuali per l'anno 2018, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2019, 2020, 2021, ai Rifiuti Attività varie per l'anno 2009.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1) Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
2) Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. 3) In via principale e nel merito si contesta la prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
In data 2.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420259002170373/000 del 09.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Enna, notificata alla società ricorrente il 12.07.2025, avente come presupposto le cartelle di pagamento nn. 29420170000070751000, 29420170000342875000, 29420170001641340000,
29420180000143619000, 29420180001028432000, 29420180003555709000, 29420190000057470000,
29420190001405566000, 29420190002347601000, 29420200004116907000, 29420220004149217000,
29420220005594757000, 29420230000387750000, 29420230000723762000, 29420230003959051000, 29420240004013218000, mai e/o irritualmente notificate, relative all'Ecc. Nominativo_2. Riten. Associazione_1. Dip. per l'anno 2013, alle Ritenute Irpef per l'anno 2016, all'Imposta di registro per l'anno 2015, all'Iva per gli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ai Diritti Camerali Annuali per l'anno 2018, alla Tassa Automobilistica per gli anni 2019, 2020, 2021, ai Rifiuti Attività varie per l'anno 2009.
Prima di dare contezza delle statuizioni cui perviene nel merito la Corte occorre, preliminarmente, scrutinare l'eccezione formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al difetto di giurisdizione di quesa Corte per i carichi per contributiprevidenziali (INPS) e per contravvenzioni al CDS.
L'eccezione non può trovare accoglimento in ragione del fatto che la ricorrente, come espressamente precisato nelle memorie illustrative depositate in atti in data 2.1.2026, ha impugnato “l'intimazione di pagamento n. . 29420259002170373/000 del 09.05.2025, limitatamente alle pretese tributarie, così come evidenziato chiaramente nel ricorso introduttivo, restando quindi escluse dal presente giudizio ogni pretesa di diversa natura”
Passando ad esaminare nel merito i motivi dedotti in ricorso, la Corte rileva che con il primo parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 24 della Costituzione.
L'eccezione come articolata da parte resistente non è condivisibile da questa Corte.
Ed invero , l'atto impugnato contiene tutti i dati necessari per individuare con assoluta precisione il destinatario dell'atto, l'Ente impositore, il tributo iscritto a ruolo, l'importo dello stesso da pagare nonché il responsabile del procedimento, tutti elementi questi che valgono ad integrare una congrua e compiuta motivazione, consentendo alla ricorrente di potere spiegare una adeguata difesa dei propri interessi come, peraltro, è agevole rilevare da tenore e dal contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio.
La motivazione dell'intimazione oggi avversata risulta anche compiuta e congrua in relazione alla previsione normativa di cui all'art, 7 della Legge 212/2000, che dispone: “…Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a ) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b ) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c ) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
L'asserita violazione del disposto di cui all'art.7 L. n° 212/2000 appare, pertanto, infondata e pretestuosa poiché l'intimazione impugnata riporta in maniera completa e precisa tutti i dati necessari a ricostruire la pretesa tributaria in conformità alla citata disposizione normativa.
Anche le modalità di calcolo degli interessi non soffrono di alcun vizio di motivazione.
Infatti, secondo il puntuale arresto giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Unite “deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente - si pensi alla disciplina in tema di imposta di registro per gli interessi da ritardato pagamento”. A tale conclusione la suprema Corte è pervenuta enunciando il principio diritto secondo cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud. 12.10.2021- 2.2.2022, n. 3182).
Il secondo motivo di ricorso afferisce alla nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, ovvero per violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 137 e seguenti c.p.c., nonché per la consequenziale decadenza del potere impositivo dell'ufficio ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Alla luce della documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'eccezione risulta priva di pregi giuridico e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'Ente resistente ha prodotto puntuale documentazione probatoria da cui si evince in maniera incontrovertibile che tutte le prodromiche cartelle di pagamento, di natura tributaria, sono state regolarmente notificate, alcune mediante pec mentre altre mediante procedura ordinaria.
Sul punto, osserva la Corte, a fronte di una labiale affermazione di parte ricorrente in ordine alla presunta mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto puntuale documentazione probatoria sulla regolarità delle notifiche di ogni singola cartella.
Con ultimo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
Anche per tale motivo, assistito da evidente genericità, la Corte rileva che le cartelle di pagamento relative ai tributi erariali riportate, nel prospetto di cui al ricorso introduttivo, ai nn.3-4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 13 – 14 sono state notificate entro il termine decennale di prescrizione come provato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante produzione della relativa documentazione;
parimente provata risulta la notifica entro termini prescrizionali, rispettivamente, triennale per le cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche riportate ai nn. 11- 15- 16 del prospetto già richiamato e qunquiennale per la cartella di pagamento relativa al Diritto annuale Camera di Commercio di cui al n 12 del prospetto allegato al ricorso.
Per completezza di motivazione occorre rilevare che per le cartelle di pagamento relative alle tasse automobilistiche e per i diritti camerali i cui termini prescrizionali scadevano , rispettivamente. originariamente in data 31.12.2023 ( cartella di cui al n, 15 del prospetto) e in data 31.12.2024 ( cartella di pagamento di cui al n. 16 del prospetto allegato) e 31.12.2023 ( cartella di pagamento di cui al n. 12 ) tali termini sono sati prorogati di 24 mesi.
Ed invero, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. ha prevusto che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Il comma 4 bis di tale articolo ha poi previsto che “. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate(1)(9)”
In definitiva con il comma 4 bis dell'art 68 del D.L. 18/2020 viene generalizzata, per tutte le cartelle esattoriali
, la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel periodo di sospensione che va ai sensi del 1 comma dello stesso articolo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 esteso, poi, fino al
31.12.2021.
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti da distrarsi in favore del difensore antistatario. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026. IL
GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE Giuseppe Capizzi Domenico Guzzi.