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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5050/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LIPRANDI VALERIOMARIA contro
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
TO RE
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Conferma del contributo previsto in sede di separazione per il mantenimento ordinario e straordinario di fino al mese di dicembre 2026 compreso. Per_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_1
RD (AN) il 17/10/1992 e di regolamentare le modalità di mantenimento relativamente al figlio nato ad [...] il [...]. Persona_2
2. si è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 11161/2022 del 9.11.2022 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che avevano depositato note scritte ai sensi della normativa emergenziale in luogo dell'udienza presidenziale dell'8.11.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
RD (AN) il 17/10/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
RD al n. 38, parte II, serie A dell'anno 1992.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne ma non ancora totalmente Per_1 indipendente.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, nato il [...], Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a RD (AN) il 17/10/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di RD al n. 38, parte II, serie A dell'anno 1992; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RD (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5050/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LIPRANDI VALERIOMARIA contro
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
TO RE
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Conferma del contributo previsto in sede di separazione per il mantenimento ordinario e straordinario di fino al mese di dicembre 2026 compreso. Per_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Parte_1
RD (AN) il 17/10/1992 e di regolamentare le modalità di mantenimento relativamente al figlio nato ad [...] il [...]. Persona_2
2. si è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 11161/2022 del 9.11.2022 il
Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che avevano depositato note scritte ai sensi della normativa emergenziale in luogo dell'udienza presidenziale dell'8.11.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
RD (AN) il 17/10/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
RD al n. 38, parte II, serie A dell'anno 1992.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne ma non ancora totalmente Per_1 indipendente.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, nato il [...], Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a RD (AN) il 17/10/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di RD al n. 38, parte II, serie A dell'anno 1992; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RD (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi