Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 460/2023
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 28/03/2025
È presente, per l'attore, l'avv. DE NICOLA LOREDANA. È altresì presente, per il convenuto , l'avv. MAURO MARRANZINI. CP_1
I procuratori delle parti rappresentano che è stato raggiunto un accordo transattivo in conformità alla proposta del Tribunale, onde chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 460/2023 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LOREDANA DE NICOLA (CF ); C.F._2 intimante
E
C.F. , contumace;
CP_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAURO Controparte_3 C.F._4
MARRANZINI (C.F. ; C.F._5 intimati
Oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha intimato lo sfratto per finita locazione nei confronti di Parte_1 CP_3
e conduttori dell'immobile sito in Belvedere Marittimo (CS), Via
[...] CP_2
Della Repubblica n. 30/E, censito in catasto al Foglio n. 28, particella n. 307 sub 47.
si è opposto alla convalida di sfratto. Controparte_3
Con ordinanza del 27/03/2023, il Tribunale di Paola non ha convalidato lo sfratto, ha ordinato il rilascio del bene e disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario locatizio.
1.1. Con memoria integrativa del 20/12/2023, parte ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per scadenza naturale del termine previsto art. 2, comma 1 L. 432/98, a far data dal 20/10/2022, con condanna dei conduttori al rilascio dell'immobile.
pagina 2 di 3 1.2. Con memoria integrativa del 14/01/2024, ha chiesto di respingere le Controparte_3 domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e rigettare la richiesta di emissione di ordinanza non impugnabile di rilascio provvisoriamente esecutiva.
1.3. All'udienza del 15/11/2024, il Giudice, considerato che, nelle more, l'immobile era stato rilasciato e al fine di evitare l'aggravio per le parti di ulteriori costi per la prosecuzione del giudizio, ha formulato la seguente proposta conciliativa: risoluzione del contratto in via transattiva tra le parti con compensazione delle spese di lite. Alla successiva udienza del 28/03/2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, in conformità alla proposta transattiva formulata dal Tribunale, e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, spese compensate, per intervenuto accordo in sede stragiudiziale.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Sussistono, in effetti, i presupposti per tale declaratoria, dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui, quando risulti sopravvenuto un accordo transattivo fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i rispettivi atti introduttivi della lite e che sono oggetto della controversia, ricorre un'evenienza che impone al Giudice di prendere atto che la materia a lui devoluta non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i rispettivi atti [(cfr. Cass. Civ. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980 (Rv. 650327 - 01)]. Si tratta, peraltro, di un'evenienza che non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., atteso che le parti insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo transattivo. Poiché il processo in simili casi è dominato dall'interesse delle parti e dal loro potere dispositivo, risulta evidente che questo Tribunale deve rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall'intervenuto accordo negoziale, ciò che impone la definizione della causa con la presa d'atto che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale con rinuncia ad ottenere una pronuncia sul merito della causa.
3. In considerazione della concorde richiesta delle parti e della circostanza che il Giudice è dispensato dalla disamina del merito della lite, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale ordinario di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta regolamentazione convenzionale tra le parti, mediante accordo transattivo, delle situazioni giuridiche dedotte in causa. Dispone la compensazione delle spese di lite. Paola, 28/03/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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