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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1503 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. NI AR RC Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1503 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
VITERBO, con l'Avv. GIUSEPPE DINARELLI, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nata il [...] a [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. GIANNI CECCARELLI come da procura in atti RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei Parte_1 confronti di chiedendo la modifica della sentenza n. 486/2027 emessa dal CP_1
Tribunale di Viterbo, nella parte relativa al contributo per il mantenimento della figlia Per_1
in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi legati allo svolgimento di
[...] attività lavorativa da parte della stessa figlia Costituendosi in giudizio parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda in ragione della permanenza di esigenze della figlia. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza.
“A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo: a modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo n. 486/2017 così disporre: 1. corrisponderà entro il 25 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia e direttamente a quest'ultima la somma di euro Persona_1
450,00, (già comprensiva delle spese straordinarie e con esclusione dell'adeguamento ISTAT) fino al mese di dicembre 2026 compreso;
2. parte resistente rinuncia all'adeguamento Istat degli ultimi 5 anni;
3. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Il Tribunale: Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle nuove condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta. Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, per l'effetto così dispone: a) a parziale modifica della sentenza n. 486/2027 emessa dal Tribunale di Viterbo dispone come da accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati;
b) tiene ferme le statuizioni in merito alle ulteriori questioni c) spese processuali compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL PRESIDENTE est.
NI AR RC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. NI AR RC Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1503 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
VITERBO, con l'Avv. GIUSEPPE DINARELLI, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nata il [...] a [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. GIANNI CECCARELLI come da procura in atti RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei Parte_1 confronti di chiedendo la modifica della sentenza n. 486/2027 emessa dal CP_1
Tribunale di Viterbo, nella parte relativa al contributo per il mantenimento della figlia Per_1
in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi legati allo svolgimento di
[...] attività lavorativa da parte della stessa figlia Costituendosi in giudizio parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda in ragione della permanenza di esigenze della figlia. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza.
“A questo punto le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo: a modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo n. 486/2017 così disporre: 1. corrisponderà entro il 25 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia e direttamente a quest'ultima la somma di euro Persona_1
450,00, (già comprensiva delle spese straordinarie e con esclusione dell'adeguamento ISTAT) fino al mese di dicembre 2026 compreso;
2. parte resistente rinuncia all'adeguamento Istat degli ultimi 5 anni;
3. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Il Tribunale: Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle nuove condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta. Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, per l'effetto così dispone: a) a parziale modifica della sentenza n. 486/2027 emessa dal Tribunale di Viterbo dispone come da accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati;
b) tiene ferme le statuizioni in merito alle ulteriori questioni c) spese processuali compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 3.12.2025
IL PRESIDENTE est.
NI AR RC