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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana F. Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 359/2024 del R.G.V.G. di questa Corte di
Appello, promosso
da
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via Eugenio Di Carlo n. 23, (C.F. ), e , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente in [...] in Palermo (C.F.
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Grazia C.F._2
Petrulli ( , PEC: C.F._3 Email_1
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata emessa il 21 luglio 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, del 27 maggio 2024, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario a Palermo il 20 luglio 1 2019, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Palermo di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni (n. 55, parte II, serie A, dell'anno 2019).
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Conclusioni per il P.G.:
Esprime parere favorevole.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18.9.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Palermitano, in data 21.7.2023, pubblicata il giorno 28.9.2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 27.5.2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Palermo il 20.7.2019, “per esclusione della fedeltà” e “esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale” da parte del a norma del can. 1101 par. 2 del C.D.C. Pt_1
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 3.10.2024 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato assunto in deliberazione in esito alla camera di consiglio del giorno 11.10.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
2 a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti.
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il 27.5.2024 dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto, e le parti hanno già ottenuto sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per esclusione dell'indissolubilità del vincolo ed esclusione della fedeltà da parte del , ovverosia per motivi che CP_1
non ostano all'accoglimento della domanda, atteso che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, non trova ostacolo nell'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica sia il coniuge che
3 ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro (v. Cass.,
14906/2009 sent. n. 14906 del 2009).
Nella specie appunto anche l'incolpevole – quanto meno per quanto consti -
[...]
ha chiesto la delibazione, con ciò concludentemente manifestando la Parte_2
volontà di profittare della nullità dipendente da motivi afferenti la sfera psichica dell'altro coniuge.
9. Il riconoscimento dei citati vizi, maturati peraltro all'interno di un'unione tra le parti di assai breve durata, valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
11. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
12. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza ecclesiastica del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Palermitano, in data 21.7.2023, pubblicata il giorno 28.9.2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 27.5.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 20.7.2019 da nata a [...] il [...], e nato Parte_2 Parte_1
a Napoli il 23.12.1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palermo nell'anno 2019, parte II, serie A, n. 55.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
4 Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
16 aprile 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana F. Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 359/2024 del R.G.V.G. di questa Corte di
Appello, promosso
da
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via Eugenio Di Carlo n. 23, (C.F. ), e , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente in [...] in Palermo (C.F.
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Grazia C.F._2
Petrulli ( , PEC: C.F._3 Email_1
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni congiunte per i ricorrenti:
a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata emessa il 21 luglio 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Palermitano, munita del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, superiore organo ecclesiastico di controllo, del 27 maggio 2024, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario a Palermo il 20 luglio 1 2019, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Palermo di effettuare l'annotazione nel registro dei matrimoni (n. 55, parte II, serie A, dell'anno 2019).
b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Conclusioni per il P.G.:
Esprime parere favorevole.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18.9.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno adito questa Corte di Appello chiedendo che fosse dichiarata efficace nella
Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Palermitano, in data 21.7.2023, pubblicata il giorno 28.9.2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 27.5.2024, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario da loro contratto a Palermo il 20.7.2019, “per esclusione della fedeltà” e “esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale” da parte del a norma del can. 1101 par. 2 del C.D.C. Pt_1
2. Instaurato il contraddittorio col P.G., che il 3.10.2024 ha chiesto l'accoglimento del ricorso, il procedimento è stato assunto in deliberazione in esito alla camera di consiglio del giorno 11.10.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda proposta congiuntamente dalle parti va accolta.
4. È noto che, ai sensi dell'art. 8 n. 2 del c.d. Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica Italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando sia accertato che:
2 a) il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, in quanto il matrimonio è stato celebrato in conformità dell'art. 8 del predetto accordo (e cioè secondo le norme del diritto canonico);
b) nel procedimento davanti ai Tribunali Ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
5. Nella specie, trattandosi di matrimonio concordatario, celebrato a Palermo e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, ricorreva senz'altro la competenza del Tribunale Ecclesiastico che ha, altresì, emesso la sentenza delibanda al termine di un processo nel corso del quale è stato garantito il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa delle parti.
6. Va peraltro tenuto conto della definitività della decisione, decretata il 27.5.2024 dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella sua qualità di “superiore organo ecclesiastico di controllo” ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
7. Non consta che davanti al giudice italiano sia pendente altro procedimento avente lo stesso oggetto, e le parti hanno già ottenuto sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
8. Per quanto attiene ai motivi e all'eventuale contrarietà all'ordine pubblico, il matrimonio tra le parti è stato dichiarato nullo per esclusione dell'indissolubilità del vincolo ed esclusione della fedeltà da parte del , ovverosia per motivi che CP_1
non ostano all'accoglimento della domanda, atteso che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii, non trova ostacolo nell'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica sia il coniuge che
3 ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro (v. Cass.,
14906/2009 sent. n. 14906 del 2009).
Nella specie appunto anche l'incolpevole – quanto meno per quanto consti -
[...]
ha chiesto la delibazione, con ciò concludentemente manifestando la Parte_2
volontà di profittare della nullità dipendente da motivi afferenti la sfera psichica dell'altro coniuge.
9. Il riconoscimento dei citati vizi, maturati peraltro all'interno di un'unione tra le parti di assai breve durata, valutato congiuntamente al fatto che, in sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei "bona matrimonii", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia (non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria, con acquisizione di nuovi materiali probatori), esaurisce l'oggetto dell'accertamento devoluto a questa Corte.
11. Non vi è ostacolo, dunque, alla delibazione della sentenza pronunciata dal
Tribunale Ecclesiastico e la domanda dei ricorrenti va conseguentemente accolta, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune nei cui registri il matrimonio fu trascritto di procedere ai prescritti adempimenti.
12. Trattandosi di decisione emessa su ricorso congiunto, non v'è materia di regolamentazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, dichiara efficace in Italia la sentenza ecclesiastica del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Palermitano, in data 21.7.2023, pubblicata il giorno 28.9.2023 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 27.5.2024, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 20.7.2019 da nata a [...] il [...], e nato Parte_2 Parte_1
a Napoli il 23.12.1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palermo nell'anno 2019, parte II, serie A, n. 55.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di procedere ai prescritti conseguenziali adempimenti.
4 Lascia a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio dagli stessi sostenute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il
16 aprile 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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