Articolo 29 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 28Articolo 30
Versione
14 marzo 1948
Art. 29.
Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere voti e formulare progetti. Gli un e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948