Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
3622/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3622/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Laura Saracchini, con studio in Ancona, Corso G. Garibaldi n. 28 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Arnaldo Todisco Via Principe di Napoli n. 21 Napoli
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Canali n.15, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla Via Nazionale n.761, presso lo studio dell'avv. Anna Di Donna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025 i difensori delle parti hanno chiesto di recepire gli accordi raggiunti alla medesima udienza.
Il PM, in data 05.03.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni dell'accordo.
1
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, chiedeva di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco in data 29.09.1997 con il resistente
, nel corso del quale sono nati tre figli, attualmente tutti maggiorenni, Controparte_1 Persona_1
(nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]). Persona_2 Persona_3
A sostegno della domanda allegava che il Tribunale di Ancona aveva pronunciato la separazione giudiziale con sentenza n. 27/2018 del 09/01/2018 con addebito al sig. , confermata dalla Corte CP_1
di Appello di Ancona con sentenza n. 569/2019 del 19/04/2019, e che essi avevano vissuto separati dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, senza alcuna interruzione;
che la pronuncia di addebito era fondata sui fatti di maltrattamento in famiglia commessi dal sig. nei confronti CP_1
della sig.ra e del figlio e per i quali il resistente era stato, altresì, condannato in Parte_1 Per_1
sede penale. Allegava, inoltre, che in sede di separazione il Tribunale di Ancona aveva previsto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, nonché posto a carico del l'obbligo di versare alla l'importo mensile di euro 600,00 a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento dei tre figli, con versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.c. da parte dell'INPS e INAIL, oltre spese straordinarie al 50%.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quanto alle questioni accessorie di confermare l'obbligo del di versare euro 600,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento dei tre figli, oltre spese straordinarie al 50%, nonché l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
Nominato il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione dei coniugi, con comparsa depositata in data 08.01.2025, si costituiva, sostanzialmente non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
divorzio, chiedendo di regolare secondo giustizia la misura del contributo al mantenimento dei figli, allegando di essere attualmente privo di occupazione e di percepire unicamente una pensione erogata per un infortunio sul lavoro.
Sentite le parti all'udienza del 13.02.2025, la affermava che il figlio è Parte_1 Per_1
autosufficiente sotto il profilo economico e ha creato un autonomo nucleo familiare convivendo con la propria compagna, a differenza delle figlie e ancora impegnate negli studi (in Per_2 Per_4 particolare, dichiarava che la figlia requenta l'università, facoltà di economica e commercio, Per_2
ed è iscritta al secondo anno;
mentre la figlia frequenta il quarto anno del liceo scienze Per_3
umane); allegava, inoltre, di essere autosufficiente economicamente in quanto impiegata presso un negozio di arredamento con uno stipendio mensile di circa euro 1.200,00 e di abitare, unitamente alle figlie, in un immobile di proprietà del suo attuale compagno e di aver lasciato la casa familiare in quanto oggetto di pignoramento.
2 , invece, allegava di essere agli arresti domiciliari e di essere inoccupato;
di percepire Controparte_1 unicamente una pensione dell'importo lordo mensile di euro 1.060,00 e di corrispondere per l'occupazione dell'abitazione in comproprietà tra la compagna e i fratelli della stessa l'importo mensile di euro 250,00, di corrispondere una rata mensile di euro 85,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto degli elettrodomestici, nonché di essere supportato economicamente dalla madre pensionata.
Dopo ampia discussione, le parti addivenivano in udienza ad un accordo e, pertanto, i difensori rassegnavano conclusioni congiunte. Il giudice relatore, quindi, in via provvisoria e urgente recepiva le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa in decisione al collegio, disponendo a trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 27/2018 del 9.01.2018 del Tribunale di Ancona, confermata dalla Corte
d'Appello di Ancona con sentenza n. 569/2019 del 19.04.2019, passata in giudicato come da attestazione in atti del 31.10.2024.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dal 29.09.2014, data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Ancona nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con la menzionata sentenza.
Del resto, i coniugi, all'udienza di comparizione, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Ciò premesso, l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle statuizioni accessorie, le cui condizioni vengono riportate in dispositivo, non contrasta con norme imperative e può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale. A tal riguardo, si dà atto, inoltre che le parti hanno concordato che l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla sig.ra Per_3 Parte_1
e che nulla va previsto a titolo di mantenimento del figlio in quanto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'accordo raggiunto e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa nel Comune
di Torre del Greco in data 29.09.1997;
2) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento delle figlie Controparte_1 Parte_1 maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, , l'importo mensile di euro Per_2 Per_3
400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Parte_1
IBAN [...];
3) le spese straordinarie per le figlie e sono poste al 100% a carico di Per_2 Per_3 Parte_1
[...]
4) dà atto che le parti hanno regolamentato i loro ulteriori rapporti come indicato in parte motiva;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile) (atto N. 572 parte II
s. A dei Registri di Matrimonio del Comune di Torre del Greco dell'anno 1997);
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
4