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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 318 / 2022 promossa tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. , con gli avv.ti QUERCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e TERLIZZI LUCIA PAOLA, presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
c.f. , con l'avv. CONFALONIERI CP_1 C.F._2
COLACICCHI ANNA, presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “affinché il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza: 1.
Dichiari la separazione personale dei coniugi per colpa di autorizzando i CP_1
coniugi a vivere separati, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di
Pagina 1 di 15 residenza o domicilio.
2. Affidare la GL minore congiuntamente ai due genitori con collocazione prevalente presso il padre, assegnando la casa coniugale al Signor
[...]
nell'interesse prevalente delle figlie AN e ed in via subordinata, Parte_1 Per_1 in caso di assegnazione della casa alla madre nell'interesse della prole, disporre un contributo a favore del per il pagamento di un alloggio.
3. Disporre che i Parte_1
tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore vengano stabiliti nel modo che segue: tenendo di conto i genitori della maggiore età di , le figlie passeranno un Per_1
fine settimana dal venerdì alla domenica in modo alternato con ciascuno dei genitori e le vacanze di Natale, Fine Anno e Pasqua verranno, tenero conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la GL minore. Il primo Natale lo passeranno con il padre. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
4. Porre a cario del resistente un assegno mensile di euro 100,00 per ciascuna GL a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, tenuto conto delle spese di gestione delle stesse, della sostanziale parità reddituale e della necessità del ricorrente di rispettare il pagamento delle rate del mutuo.
5. Nulla disporre a favore della moglie a titolo di mantenimento essendo economicamente autosufficiente.
6. Porre a carico del 50% per ciascun genitore le spese straordinarie fra cui a titolo esemplificativo: acquisto di libri, acquisto corredo inizio anno scolastico, scuolabus, autobus, treno per raggiungere la scuola, gite scolastiche con pernottamento, viaggi all'estero, ripetizioni scolastiche, tasse universitarie, alloggio universitario, acquisto occhiali o apparecchio ortodontico, dentista, intervento chirurgico, acquisto motorino o auto, acquisto computer/tablet/ telefono mobile, spese conseguimento patente, vacanze e viaggi, attività sportiva, ricreativa con relativa attrezzatura, spese mantenimento animale domestico, ovvero tutti quegli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali.
7. Tutte le decisioni sulla vita delle minori, salute, istruzione, educazione, città di residenza, devono essere concordate fra i genitori.
8. Ordinare la restituzione delle chiavi del garage sito in Via delle Medaglie d'Oro n. 16 del quale il Signor
[...]
è unico proprietario. Con vittoria di onorari e spese di lite.” Pt_1
Per parte convenuta: “Nel merito piaccia all'Ill.mo Giudice adito 1) Affidare la GL minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e tenuto conto della maggiore età della GL AN e dei suoi interessi prevedere anche il collocamento di quest'ultima prevalente presso la madre. 2)
Disporre, tenuto conto della maggiore età della GL AN il diritto di visita e di
Pagina 2 di 15 frequentazione del padre nei confronti delle figlie determinando che il padre possa tenere con sè la GL minore : due fine settimana alterni dal sabato alla Per_1
domenica dopo cena e un pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla mattina quando la riporterà a scuola o a casa dalla madre, in via indicativa il mercoledì; due pomeriggi durante la settimana in cui non trascorre con il padre il fine settimana;
tre Per_1
settimane anche continuative nel mese di luglio o agosto da concordare entro il mese di marzo, le festività di natale ad anni alterni un genitore dal 25 dicembre fino al 31 e
l'altro genitore il 24 dicembre e dal primo al 6 di gennaio, 3 giorni a Pasqua ciascuno, tutte le altre festività, compreso il giorno del compleanno di in alternanza ad Per_1
anni alterni. Si precisa che ha passato i giorni di Natale del 2022 col padre Per_1
quindi nel 2023 dal 25 dicembre al 31 gennaio starà con la madre in base al principio dell'alternanza: trascorrerà la giornata del compleanno del padre e della Per_1
madre rispettivamente con il padre e la madre indipendentemente da come dovessero cadere tali feste;
i giorni del compleanno. Ulteriori periodi di permanenza potranno essere concordati tenuto conto degli impegni di studio e degli interessi delle figlie oltre che degli impegni lavorativi dei genitori. I genitori nei rispettivi periodi di permanenza delle figlie presso di loro dovranno assicurare le comunicazioni telefoniche con l'altro genitore e i luoghi di permanenza. 3) Disporre che la casa coniugale sita in Via
Medaglie D'Oro n 12, Prato PO 59100 con il garage di pertinenza della casa venga assegnata alla Signora con tutto il mobilio che l'arreda, affinché ci CP_1
continui ad abitare insieme alle figlie;
con ordine al sig. di modificare la Parte_1
propria residenza anagrafica. 4) Porre a carico del sig. un assegno mensile Parte_1
pari ad euro 300,00 a titolo di concorso al mantenimento di ciascuna GL per un totale di euro 600,00 mensili, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat,
e che dovrà essere corrisposto fin dal deposito del presente atto;
versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, tramite bonifico bancario.
Oltre, previa esibizione della documentazione giustificativa, al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie per la crescita delle figlie e da rimborsare il mese successivo a quello dell'effettivo esborso, previa esibizione di documentazione giustificativa e subordinate al consenso di entrambi i genitori ad eccezione di quelle per cui non è richiesto il consenso quali iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti per terapie particolari, spese mediche, oculistiche odontoiatriche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo su specialista privato. Con
Pagina 3 di 15 facoltà della sig. di richiedere all'INPS di versare direttamente a lei al 100% gli CP_1
assegni a sostegno del nucleo familiare. 5) Porre a carico del sig. un Parte_1
assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento per la moglie, somma che dovrà corrispondersi fin dal deposito del presente atto e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. 6) Disporre l'obbligo per le parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza e darsi l'autorizzazione a richiedere documenti validi per l'estero. In denegata ipotesi: in caso di affidamento nella modalità condivisa della GL minore che rappresenta secondo la CTU Per_1
la modalità più tutelante, con collocamento con il padre e frequentazione della madre a settimane alternate: due giorni infra settimanali comprensivi di pernottamento e la settimana successiva un giorno infra settimanale oltre ad un fine settimana dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
oltre a tre settimane anche non consecutive nelle vacanze estive, e per le vacanze natalizie e pasquali giorni equamente divisi tra i due genitori ad anni alterni (dal 25/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1
- con la giornata della vigilia dino alle 11 del 25/12 con il genitore con cui non passerà il giorno di Natale;
tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro per Pasqua), stabilire in ogni caso che ulteriori periodi di permanenza presso la madre potranno essere concordati tenuto conto degli impegni di studio e degli interessi delle figlie oltre che degli impegni lavorativi dei genitori . Voglia disporre in ogni caso che la casa coniugale sia assegnata alla madre in modo che possa continuare a frequentare le figlie in un ambiente a loro familiare almeno fino a che non abbia la possibilità di trasferirsi in una abitazione idonea ad accogliere queste ultime e alle sue condizioni di salute. Voglia disporre, data la differenza reddituale dei coniugi, che il padre sig.
[...]
provveda al mantenimento delle figlie e alle spese straordinarie concordate Pt_1
preventivamente al 70%, oltre a porre a carico del Sig. un assegno mensile Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della moglie, necessario anche quale contributo per il pagamento di un alloggio, di euro 500,00. In ogni caso disporre che tutte le decisioni sulla vita della minore, salute, istruzione, educazione, città di residenza dovranno essere concordate tra i genitori. In ogni caso disporre l'obbligo per le parti di comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o dimora e assicurare le comunicazioni telefoniche con l'altro genitore nei periodi di permanenza presso di ognuno delle figlie e infine darsi l'autorizzazione a richiedere documenti validi per
l'estero. Si richiede infine il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali con il deposito di una relazione a sei mesi presentando secondo la CTU
Pagina 4 di 15 entrambi i genitori criticità e limiti. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove così come richieste in memoria 183 c.p.c. depositata dalla difesa della sig. CP_1 soprattutto in merito alle capacità reddituali ed ai chiarimenti della CTU”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 28.11.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09.02.2022 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto di dichiarare la separazione personale dal coniuge
[...] CP_1
sposata con matrimonio civile contratto in data 25.09.2005 in Prato (PO).
[...]
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nate le figlie AN, in data 01.07.2003 e , in data 24.01.2011; (2) che abitazione Per_1
familiare e luogo di residenza comune dei coniugi è in Prato, in Via delle Medaglie
d'oro n. 12, di proprietà del Signor;
(3) che è agente di polizia e Parte_2 percepisce uno stipendio di circa € 1.650,00 mensili;
(4) che sullo stipendio percepito gravano la rata di € 500,00 del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile che costituisce casa familiare ed alcuni finanziamenti contratti per far fronte alle spese familiari per un totale di circa di € 1.200,00; (5) che la moglie è dipendente di una ditta di pulizie e percepisce una stipendio di circa € 900,00 mensili;
(6) che frequenta Per_1
le elementari ed AN un istituto tecnico turistico di secondo grado;
(7) che l'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale è dovuta al comportamento della moglie divenuto sempre più aggressivo fino a rivolgere offese e minacce al marito anche in presenza delle figlie, con conseguente annullamento della personalità ed autostima del ricorrente ed insorgenza di stati ansiosi e stress emotivo nelle figlie.
Ha chiesto, quindi, quali domande accessorie (a) l'addebito della separazione per colpa della convenuta;
(b) l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della GL minore con collocazione prevalente presso il padre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo; (c) il diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in ricorso;
(d) la previsione dell'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 300,00 complessivi (€ 150,00 per ciascuna GL), oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituendosi in giudizio, si è associata alla domanda di separazione CP_1
personale e nel resto, ha dedotto: (1) che il marito ha una concezione tradizionale della famiglia che valorizza la figura maschile a discapito di quella femminile;
(2) che il
Pagina 5 di 15 ricorrente ha sempre gestito tutti i conti correnti della famiglia ed anche quello cointestato con la moglie, sul quale l'unica entrata è costituita dallo stipendio della convenuta;
(3) che la convenuta, non avendo contezza del denaro disponibile, non ha mai potuto fare alcun acquisto senza il marito e non è mai uscita da sola neppure per una pizza con la sorella;
(4) che indipendentemente dall'orario di lavoro, ha dovuto occuparsi di tutte le pulizie di casa;
(5) che la moglie si è trovata in una situazione di dipendenza psicologica ed economica dal marito;
(6) che dal 2019 il ricorrente ha cambiato tipo di lavoro ed è diventato sempre più insofferente e violento, iniziando persino ad offendere la moglie anche davanti ai colleghi;
(7) che la moglie, tra il 2019 ed il 2022, sempre più stanca, dovendo lavorare anche di pomeriggio e di notte, è stata ricoverata diverse volte;
(8) che il marito ha iniziato a stare sempre al telefono e dal
2020 anche a portare una fede di plastica che la moglie poi scoprirà essere dell'amante;
(9) che il marito ha iniziato a dormire sempre più spesso fuori ed a chattare al telefono anche in presenza della moglie;
(10) che la moglie ha iniziato a piangere di nascosto ed a dimagrire fino a perdere 32 kg;
(11) che a giugno del 2021 il marito è entrato in casa urlando di non amare più la moglie e poi è uscito sbattendo la porta;
(12) che in quei giorni il ricorrente ha raccontato in famiglia di essere stato sospeso da lavoro e che gli è stata anche ritirata l'arma; (12) che durante il ricovero del novembre 2021, il marito ha fatto mancare alla moglie ogni sostegno morale e materiale;
(13) che, successivamente alla notifica del ricorso per separazione, avvenuta a gennaio 2022, nel mese di ottobre
2022, ha scoperto il marito in compagnia di un'altra donna e nell'occasione il marito, strattonandola, le ha fatto male ad un braccio;
(14) che in casa ha trovato delle foto stampate del marito con l'amante, presenti anche sul pc in uso alla famiglia;
(15) che il comportamento aggressivo del marito negli ultimi tempi ha ingenerato ansia nelle figlie, le quali, dopo aver scoperto che il padre intratteneva una relazione con un'altra donna, disorientate, hanno modificato il proprio comportamento verso quest'ultimo; (16) che non ha mai avuto i comportamenti vessatori riferiti dal ricorrente;
(17) che la gestione delle figlie da sempre è affidata interamente alla madre;
(18) che da anni soffre di asma grave;
(19) che la madre per poter gestire la famiglia e consentire al marito di crescere professionalmente, ha accettato un contratto di lavoro a tempo parziale;
(20) che non ha risorse personali, non ha risparmi e non può allo stato trovare una collocazione migliorativa nel mondo del lavoro;
(21) che nel 2022 quando per la prima volta ha controllato gli estratti conto ha realizzato di non avere più risparmi, neppure la liquidazione del TFR del precedente lavoro ed ha scoperto che il marito ha prelevato per
Pagina 6 di 15 sport e scuola delle figlie scaricando dalla propria dichiarazione dei redditi le relative spese, oltre a pagare le bollette, spese mediche e prelievi personali;
(22) che in base alla dichiarazione dei redditi del marito per l'anno 2020, il reddito netto del marito è pari a circa € 2.450,00 mensili ed i finanziamenti richiesti dallo stesso non risultano contratti nell'interesse della famiglia.
Ha chiesto, pertanto, di addebitare la separazione al ricorrente, l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori di , l'assegnazione in suo favore della casa Per_1 coniugale, la previsione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento della GL maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di € 300,00 mensili, e della GL minore di € 300,00 mensili, per complessivi € 600,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
la previsione dell'obbligo a carico del marito di provvedere al pagamento di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della moglie.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del
16.11.2022, il Presidente del Tribunale, esaminate le ulteriori difese depositate dalle parti nei termini concessi alla suddetta udienza, ha, in via temporanea ed urgente, disposto l'affidamento condiviso della GL minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale rimarranno a vivere sia AN che nella casa coniugale, assegnata alla madre, con diritto di visita padre-GL Per_1
minore come indicato in ordinanza;
ha disposto che il padre contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie AN e mediante corresponsione di un Per_1 assegno mensile, rispettivamente di € 250,00 e di € 150,00, per complessivi € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrende;
ha disposto che il marito contribuisca altresì al mantenimento della convenuta mediante corresponsione, in suo favore, di un assegno mensile pari ad €
100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio, all'udienza ex art. 183
c.p.c. tenutasi in data 23.02.2023, parte ricorrente ha avanzato richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento sulla base delle buste paga depositate nella memoria integrativa ed ha chiesto di essere autorizzato a depositare documentazione attestante l'aumento della rata del mutuo da € 460,00 ad € 701,00 mensili, nonché l'ultima busta paga di € 1.170,00 netti.
Pagina 7 di 15 Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza di comparizione del parti, il Giudice ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con provvedimento del 05.07.2023, reso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20.6.2023, il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale resa in data 27.12.2022, ha ridotto ad € 300,00 mensili la misura del contributo posto a carico del padre per il mantenimento delle figlie, nonché revocato il contributo al mantenimento fissato in favore della convenuta;
in via istruttoria, ha ammesso le prove orali così come indicate in ordinanza ed ha, altresì, ordinato alle parti di depositare la documentazione attestante la propria situazione economico- reddituale;
infine, ha disposto l'ascolto della minore e nominato altresì quale ausiliario per Per_1
l'audizione la dr.ssa riservando all'esito dell'audizione ogni Persona_2
valutazione circa la necessità di svolgere CTU sulla capacità genitoriali delle parti.
Con provvedimento del 21.02.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenuta in pari data, il giudice, ritenuto di dover svolgere un approfondimento istruttorio in relazione alle problematiche della GL minore, che ha fatto molte assenze a scuola, anche alla luce di quanto emerso durante il suo ascolto, ha disposto di svolgere
CTU volta a verificare le capacità genitoriali delle parti.
All'esito del deposito della relazione di CTU in data 24.07.2024, con provvedimento reso in data 17.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, il
Giudice ha rigettato la richiesta di parte convenuta di chiamare il CTU a chiarimenti;
ritenuta la causa matura per la decisione, ha altresì fissato l'udienza di trattazione scritta del 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale e sono stati autorizzati a vivere separati, i coniugi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Pagina 8 di 15 Addebito della separazione- Entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione per colpa del coniuge allegando, il marito, comportamenti aggressivi e violenti della moglie e quest'ultima, allegando il comportamento autoritario del coniuge e la relazione extra-coniugale intrattenuta dal medesimo.
Sul punto, il Tribunale rileva che, al fine di accertare la fondatezza della domanda di addebito, occorre verificare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno dei coniugi o di entrambi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (cfr., ex multis, Cass.
10682/2000; Cass. 279/2000).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale indagine deve essere svolta sulla base di una valutazione globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, poiché solo tale comparazione consente di riscontrare l'incidenza di tali condotte sulla crisi matrimoniale (cfr., ex multis, Cass. 14162/2001; Cass. 15279/2001).
Ebbene, entrambe le domande di addebito devono essere respinte.
Le allegazioni a fondamento della predetta domanda formulata da parte ricorrente sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
Del pari, la domanda in tal senso formulata da parte convenuta deve essere respinta.
Sul punto si osserva, infatti, che anche qualora si dovesse ritenere tale domanda non rinunciata (non avendo parte convenuta riproposto la medesima in sede di precisazione delle conclusioni) avendo comunque argomentato sul punto nei propri scritti difensivi conclusivi, all'esito del giudizio deve ritenersi priva di supporto probatorio.
In particolare, in ordine alle allegazioni circa i comportamenti autoritari del marito, il quale non avrebbe consentito alla moglie di gestire in autonomia il denaro di famiglia, si evidenzia che le testimonianze assunte sono risultate generiche e di scarsa attendibilità.
In particolare, con riguardo alla testimonianza resa da appare poco Testimone_1
verosimile che in un incontro casuale avvenuto con la convenuta (nel 2018 o nel 2020) la stessa chiese alla ricorrente se avesse o meno un conto corrente personale e neppure la circostanza che aspettasse l'ok del marito per acquistare un vestitino per la GL in un negozio appare di per sé idonea a ritenere fondata la tesi sostenuta dalla stessa, la quale ha affermato che il marito non le lasciava alcuna autonomia finanziaria. In realtà,
Pagina 9 di 15 tale circostanza riferita deve essere inquadrata in una gestione familiare rimessa prevalentemente nelle mani del ricorrente, sotto il profilo economico e finanziario, con il consenso della coniuge, come è emerso anche in sede di ctu (“La cultura di appartenenza di la porta in un primo momento a mettere il coniuge al centro, CP_1 strutturando un legame dipendente all'interno del quale inizialmente sembra riproporre ciò che culturalmente ha appreso, ovvero la necessità di essere guidata.”). Ciò trova conferma anche in quanto dichiarato dalla sorella della convenuta la quale, a domanda del procuratore di controparte, ha affermato che la sorella aveva un bancomat di famiglia ma che non faceva prelievi perché non era in grado di prelevare, gestendo tutto, di fatto, il marito.
In ordine, poi, alla asserita relazione extraconiugale appare a questo giudice che tale relazione non sia stata provata nel momento temporale allegato dalla convenuta, la quale lo ha fatto risalire al 2020. In realtà non vi è prova di ciò né può dirsi tale la dichiarazione resa sul punto dalla teste escussa all'udienza del 14.11.2023, Tes_2
la quale ha riferito di avere visto la foto che ritraeva i due anelli neri di plastica, nel
2022, “ma me ne aveva già parlato prima.” Tale dichiarazione appare singolare e comunque poco circostanziata. Il ricorrente, dal canto suo, non ha negato una frequentazione con altra donna dall'agosto 2022, momento nel quale tale procedimento era stato già incardinato e quindi la crisi della coppia certamente conclamata.
Peraltro, non sussiste prova in atti che tale relazione extraconiugale sia nata precedentemente e abbia costituito causa dell'insorgere della crisi coniugale, crisi radicata nel tempo, anche in base alla ricostruzione svolta dalla ctu in atti.
Affidamento della GL , diritto di visita del genitore non collocatario e Per_1
assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale osserva preliminarmente che la modalità di affidamento condiviso della prole costituisce la regola dettata dal legislatore, da derogare soltanto in presenza di particolari situazioni contrarie all'interesse della prole.
Nel caso concreto non sono emerse circostanze tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico della GL minore
, modalità richiesta da entrambi i genitori in giudizio, pur nella consapevolezza Per_1
di alcune carenze genitoriali, come accertate dal ctu nominato.
Quanto al collocamento della medesima, si osserva quanto segue. Dall'audizione della minore, svolta dal giudice relatore coadiuvato da ausiliario psicologo, è emerso un rapporto affettivo della minore con entrambi i genitori ma conflittuale con la figura
Pagina 10 di 15 materna dalla quale non si sente sufficientemente seguita e considerata (“Al di Per_1 là dell'attesa conflittualità generazionale, la madre viene percepita poco attenta alle sue necessità e molto concentrata sui social e sugli apprezzamenti esterni legati all'immagine, con conseguenti vissuti di esclusione, solitudine e malinconia. Il padre appare figura affettiva di riferimento benchè la minore riferisca una frequentazione limitata dalla volontà della madre. Ad esempio, riferisce che il padre nei fine settimana di propria spettanza va a prenderla dopo il pattinaggio perché la madre non vuole che egli assista alle lezioni.”). Dalla ctu volta è emerso, poi, che “ciascuno dei genitori ha un legame con le figlie, tuttavia come già delineato, i diversi funzionamenti di personalità hanno ricadute sulle rispettive competenze genitoriali.
percepisce una maggiore affinità con il padre, del quale ha aspetti caratteriali Per_1
che le permettono di sentirsi riconosciuta ed accolta maggiormente. Esprime bisogni di sicurezza, di sperimentare una funzione triadica che le permetta di vedersi garantite entrambe le appartenenze.
Con la madre in questa fase evolutiva percepisce una maggiore distanza e la relazione risulta complessa e caratterizzata da ambivalenza. Il comportamento della madre, percepito come infantile e spesso incentrato su se stessa, può destabilizzare , Per_1
inoltre gli episodi in cui la madre canta e balla durante le live, così come la tendenza a drammatizzare, contribuiscono a creare una distanza emotiva tra di loro. Per_1
prova nostalgia per il passato quando la madre sembrava più presente e accudente, indicando un bisogno profondo di riconnessione e sostegno materno…. si trova Per_1
al centro della conflittualità tra i genitori, una situazione che può essere emotivamente devastante. I processi di triangolazione, dove ciascun genitore cerca di attirare Per_1
dalla propria parte, aumentano il suo senso di confusione e stress. È essenziale che le sue esigenze vengano ascoltate e rispettate, evitando di interpretare le soluzioni proposte come punitive verso i genitori, ma piuttosto come necessarie per il suo benessere.”.
Alla luce di queste ultime considerazioni, come richiamate, il Tribunale ritiene necessario, nel perseguimento dell'interesse della minore, disporre il collocamento della medesima presso il padre, genitore, al momento, in grado di fornire quella stabilità e sicurezza di cui la minore ha bisogno, quale figura di riferimento.
Con riguardo al diritto di visita da parte del genitore non collocatario, questo Tribunale ritiene che la madre possa e vedere e tenere con sé la GL due pomeriggi infrasettimanali nonché un weekend ogni 15 giorni senza pernottamento, fino a quando
Pagina 11 di 15 la stessa non avrà reperito adeguata soluzione abitativa, conseguentemente potrà vederla due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e un weekend ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera. Inoltre, la madre potrà vedere e tenere con sé la GL tre settimane durante le vacanze estive, di cui due consecutive, tre giorni durante le vacanze Pasquali e 7 giorni durante le vacanze natalizie avendo cura di alternare di anno in anno i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale e il 1 gennaio. Il tutto, salvi diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori.
Non si ritiene conforme all'interesse della minore accogliere la richiesta della convenuta circa l'alternanza dei genitori all'interno della casa familiare, poiché, come evidenziato dal ctu, ciò potrebbe portare ad un aumento esponenziale della tensione familiare.
Assegnazione casa familiare – Alla luce di quanto sopra detto la casa familiare dovrà essere assegnata al ricorrente che vi abiterà unitamente alle figlie.
Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene, anche alla luce di quanto stabilito in punto di collocamento della minore, tenuto conto altresì della situazione reddituale documentata dalle parti, di dover porre a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando al padre la somma di euro 200,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, disponendo, altresì, che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS per venga percepito interamente Per_1
dal padre. Ciò in considerazione del fatto che la madre delle minori ha un reddito nettamente inferiore rispetto al ricorrente e deve reperire un adeguato alloggio in locazione. Al contrario, il ricorrente, oltre ad avere un reddito nettamente superiore rispetto alla convenuta (il primo guadagna 1.900,00 mensili al netto di una cessione di euro 375,00 e la seconda guadagna circa 800,00 euro mensili), godrà dell'abitazione familiare senza spese di locazione.
Assegno di mantenimento del coniuge– Sul punto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per modificare quanto stabilito nell'ordinanza 05.07.2023 emessa dal giudice istruttore. Invero, in ragione delle considerazioni che precedono, si ritiene congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole la somma di euro 600,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. La convenuta, difatti, risulta avere un reddito lordo annuo di circa 11.000,00 euro e dovrà reperire idonea abitazione alla luce delle statuizioni che precedono, mentre il padre ha un reddito lordo annuo di circa 40.000,00 euro.
Pagina 12 di 15 Ulteriori domande – La domanda formulata da parte ricorrente sub 8 delle proprie conclusioni deve ritenersi ammissibile in assenza di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio.
Spese del giudizio – Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite dovranno essere integralmente compensate tra le parti. Le spese tecniche dovranno essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati con matrimonio contratto in data 25.09.2005 a Prato CP_1
(PO) trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Prato, anno 2005,
Parte 1 , atto n. 229;
2. Dispone l'affidamento condiviso della GL minore con collocamento Per_1
prevalente presso il padre;
3. Assegna la casa familiare sita in Prato, via Medaglie D'Oro 12 al padre che vi abiterà unitamente alle figlie;
4. Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi infrasettimanali nonché un weekend ogni 15 giorni senza pernottamento, fino a quando la madre non avrà reperito adeguata soluzione abitativa, conseguentemente potrà vederla due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e un weekend ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera.
Inoltre, la madre potrà vedere e tenere con sé la GL tre settimane durante le vacanze estive, di cui due consecutive, tre giorni durante le vacanze Pasquali e 7 giorni durante le vacanze natalizie avendo cura di alternare di anno in anno i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale e il 1 gennaio. Il tutto, salvi diversi e migliori accordi presi di volta in volta tra i genitori;
5. pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (euro 100,00 per ogni GL) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
6. pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative
Pagina 13 di 15 (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria
(concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7. dispone che l'assegno unico e universale erogato dall'Inps per la minore Per_1
venga percepito interamente dal padre, genitore collocatario;
8. pone a carico del ricorrente l'obbligo contribuire al mantenimento della convenuta versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro
600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
9. dichiara inammissibile la domanda sub 8 formulata da parte ricorrente;
10. invita le parti ad intraprendere percorso di sostegno alla genitorialità;
Pagina 14 di 15 11. invita le parti a far intraprendere percorso di sostegno psicologico alla minore rivolendosi all'USFMIA presso ASL Toscana Centro;
12. spese di lite interamente compensate;
13. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese tecniche come liquidate in corso di causa.
14. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.4.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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