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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 13367/2023, promossa da:
nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. RODOLFI MONIA RICORRENTE contro
nata in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. BAROZZI NADIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 )
Con ricorso depositato il 02/11/2023, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1 con . CP_1
1. Le parti contraevano matrimonio il 02/08/2016 in Marocco (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gussago al numero 41, parte II, serie C, dell'anno 2021).
Dall'unione è nato il figlio (il 10.2.2020). _1
Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 31.3.2022, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− affidamento condiviso del figlio, con residenza anagrafica presso la madre;
− visite del padre al figlio tutte le domeniche dalle 6 alle 19 e un giorno infrasettimanale dalle 14 alle 18;
− assegnazione della casa familiare alla madre;
− assegno periodico per il figlio a carico del padre di € 250;
− spese straordinarie il figlio divise al 50% tra i genitori.
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Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente, che tuttavia non si è tempestivamente costituito in giudizio.
Alla prima udienza del 23.4.24 sono comparsi la ricorrente con il proprio avvocato e il resistente personalmente. In quella sede, le parti hanno raggiunto un'intesa in merito alle visite padre-figlio, prevedendo oltre alla domenica anche il mercoledì dal pomeriggio fino a dopo cena.
Con ordinanza emessa il 26.4.2024, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex 473-bis.22 c.p.c.:
− affidamento condiviso del figlio con residenza presso la madre;
− visite del padre al figlio tutte le domeniche dalle 6.30 alle 20/20.30 e tutti i mercoledì dalla fine del lavoro del padre a dopo cena;
− assegno periodico a carico del padre per il mantenimento del figlio di € 300;
− spese straordinarie divise al 50% tra i genitori;
− incarico ai Servizi Sociali per il monitoraggio del nucleo familiare;
− indagini di polizia tributaria sul conto del resistente.
Con sentenza parziale del 27.4.2024, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
La Guardia di Finanza ha depositato l'esito delle indagini il 19.8.2024.
Il 25.10.24 i Servizi Sociali hanno depositato la propria relazione.
Il resistente si è costituito tardivamente in giudizio l'8.11.2024.
All'udienza del 12.11.2024 le parti si sono mostrate tendenzialmente concordi su alcune delle condizioni riguardanti il minore.
Con ordinanza del 24.12.2024 il giudice ha quindi sottoposto alle parti una proposta conciliativa.
Con note scritte del 29-30.1.2025 le parti hanno accettato tale proposta, ma il resistente ha chiesto di aggiungere un giorno di visita al figlio.
All'udienza del 4.2.2025 il giudice ha invitato le parti a un confronto per definire gli ultimi dettagli dell'accordo, ritenendo ragionevole la richiesta del resistente.
Con note scritte del 26-27.2.2025 le parti hanno infine precisato le seguenti conclusioni congiunte:
«
1. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, ossia la responsabilità genitoriale Persona_2 verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui il minore si trova;
2. collocamento del figlio minore presso la madre, con residenza in Gussago (BS) – Via Genova n.8;
3. salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, il padre terrà con sé il figlio: - tutti i giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20 durante i periodi di frequentazione scolastica e fino alle ore 21 nei periodi di vacanza;
- tutti i sabati dalle ore 20 alla domenica fino alle ore 20 durante i periodi di frequentazione scolastica e fino alle ore 21 nei periodi di vacanza;
- a partire dal mese di settembre 2025, il padre potrà tenere con sé il figlio anche un altro pomeriggio infrasettimanale, da concordare tra i genitori;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, a partire dall'anno 2025/2026, rimarrà con _1 ciascun genitore per 7 giorni anche consecutivi, includendo ad anni alterni il periodo comprendente il giorno di Natale ed il periodo comprendente il giorno di Capodanno;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, a partire dal 2025, _1 rimarrà con ciascun genitore per 3 giorni anche consecutivi;
- durante le vacanze scolastiche estive, nell'anno 2025, il
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minore resterà con il padre una/due settimane non consecutive mentre dal 2026 ogni genitore avrà diritto a tenere
_1 con sé per 14 giorni anche consecutivi;
i genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
- ulteriori periodi di permanenza di con i genitori potranno essere concordati di volta in volta;
- nel giorno del suo compleanno,
_1 salvo diverso accordo, rimarrà ad anni alterni con ciascun genitore, fino al successivo periodo previsto con l'altro
_1 genitore;
- nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
_1
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento del figlio ed entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ciascun mese, la somma mensile di € 275,00, ciò sino alla sua indipendenza economica;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse del figlio, secondo quanto indicato nel Protocollo del 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, cui si rinvia, il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare al figlio, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
6. l'assegno unico per il figlio andrà interamente a favore della madre, mentre altri benefici e detrazioni fiscali come per Legge;
7. i genitori si autorizzano reciprocamente al rinnovo e/o rilascio dei passaporti propri e del figlio minore (ma il singolo viaggio avverrà solo dietro accordo dei genitori, stante l'affido condiviso);
8. cessazione dell'incarico ai Servizi Sociali;
9. le parti si dichiarano economicamente indipendenti e portatori di capacità lavorativa, rinunciando reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile;
10. spese di lite compensate;
11. rinuncia ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 6.11.2023, si è limitato a prenderne visione.
2. Nulla si dispone sullo status coniugale stante l'intervenuta sentenza parziale del 27.4.2024, con cui il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda le ulteriori questioni, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano pertanto di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.
Brescia, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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