Ordinanza cautelare 31 ottobre 2020
Decreto decisorio 27 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 31/10/2020, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2020
N. 00656/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2020, proposto da
Sanitor S.a.s. di LU EL & C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cardella, Alessandro Parrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Di Palo, LU Bisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
B. Braun Milano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Maria Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della Delibera del Commissario della Azienda Ospedaliera n. 803 del 10 luglio 2020, trasmessa alla SANITOR con nota prot. 67775 del 15 luglio 2020, con cui la SANITOR è stata esclusa dalla “ Procedura aperta per la fornitura di suture chirurgiche per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili occorrenti alla A.O.U. Città della Salute di Torino ed all’USL Valle di Aosta – gara SIMOG 6517206 – CIG vari” per l’asserito “venir meno del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) D.lgs. n. 50/20156, con conseguente revoca in parte qua dei verbali della proceduta di gara del 23.12.2016 e del 19.2.2020 ”
- di ogni altro provvedimento e atto, anche non conosciuto, presupposto, contestuale, successivo e conseguente, ivi inclusa, la comunicazione di avvio del relativo procedimento prot. GEN004906/A.9.1.1. in data 21 maggio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino e di B. Braun Milano S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di riservare alla trattazione di merito ogni valutazione sui profili in rito circa l’ammissibilità dell’azione impugnatoria;
Considerato che in sede di gara pubblica non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lg. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa;
Rilevato che, nel caso di specie, i dubbi prospettati dalla stazione appaltante circa l’integrità e l’affidabilità dell’operatore ricorrente risultano adeguatamente motivati con riferimento alle risultanze emergenti dalla chiusura delle indagini preliminari, indi non si ravvisano, alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, profili di fondatezza del ricorso;
Rilevato, inoltre, un difetto di rappresentanza della procura speciale alle liti conferita dalla società ricorrente;
Ritenuto, in applicazione dell’art. 182, co. 2 c.p.c. in forza del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., di assegnare il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della procura e per la costituzione in giudizio della persona cui spetta la rappresentanza della società ricorrente;
Stimato equo compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e assegna alla ricorrente il termine perentorio di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione di questa ordinanza, per la rinnovazione della procura e la costituzione in giudizio della persona cui spetta la rappresentanza della società ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO