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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22394/2024 R.G.; promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSTO Francesco ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Varazze (SV), Vico San Pietro n. 5/1, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , CP_1
domiciliata in , Via Arsenale n. 21; CP_1
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011;
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nelle note scritte depositate in data 10.03.2025 e nel ricorso in appello):
“Piaccia al Tribunale di Torino, contrariis reiectis e in funzione del Giudice dell'Appello, riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello rassegnati dai numeri II.1 a II.5 del presente atto e per l'effetto annullare l' Ordinanza Ingiunzione Controparte_1
Area III ter - Protocollo ordinanza N_IT PR TOSPC 00084385 04/07/2023
[...]
Area III ter - Riferimento protocollo procedimento M_IT PR _TOSPC 00127142 del 17/08/2020, notificata a mani del ricorrente il 24 Agosto 2023 e il sotteso verbale n. tocs79/4 - Comando
Carabinieri Stazione Ivrea- Via Pavone 22;
Con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata (nelle note scritte depositate in data 06.03.2025 ed in comparsa di costituzione e risposta in appello):
“Dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza gravata.
Vinte le spese della presente fase di giudizio”
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
pagina 3 di 13 D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 18.09.2023 depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di il ricorrente sig. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza CP_1 Parte_1
ingiunzione Prot. n. 84385 del 4 luglio 2023, emessa dalla Prefettura Controparte_1
, Area III ter –, ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981,
[...] chiedendone l'annullamento e proponendo i seguenti motivi di opposizione:
➢ illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica per violazione degli artt. 95 e 78 Cost. e di ogni provvedimento conseguente – disapplicazione dei DPCM ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E;
➢ violazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione;
➢ violazione dell'articolo 5 CEDU (Roma, 4.11.1950);
➢ violazione dei principi di adeguatezza, di ragionevolezza e di offensività;
➢ esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 4 Legge 689/81.
1.3. La si è costituita in Controparte_1 giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di funzionari, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
pagina 4 di 13 1.4. Con Sentenza n. 272/2024 pubblicata in data 16/05/2024, il Giudice di Pace di Torino ha respinto il ricorso presentato dal sig. avverso l'Ordinanza ingiunzione Prot. n. 84385 Parte_1
del 4 luglio 2023, emessa dalla III ter, che, Controparte_2 per l'effetto, è stata confermata.
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 10.12.2024, il sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di , Parte_1 CP_1 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 30.12.2024, il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino giovedì 13 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
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1.10. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 10.03.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.11. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 06.03.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sui motivi di appello.
2.1. Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado relativamente alla questione di costituzionalità della normativa emergenziale COVID-19 deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione, difetto di motivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
In particolare, secondo l'appellante, il richiamo operato dal Giudice di Pace alla Sentenza n. 127/2022 della Corte costituzionale, è “inconferente”, perché tale pronuncia si riferirebbe alla misura dell'obbligo di permanenza domiciliare per i soggetti Covid-positivi (c.d. quarantena obbligatoria), non anche ai soggetti “sani”, cioè a coloro che non potevano costituire un “possibile veicolo di trasmissione di agenti infettivi comunque detti.”.
Il motivo di appello non risulta fondato.
Invero, nel trattare il profilo dell'eventuale violazione degli artt. 13 e 16 della Cost., anche se tali norme non sono richiamate espressamente, il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato la posizione della giurisprudenza costituzionale sulla normativa emergenziale varata per fronteggiare la pandemia da COVID-19.
È vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022 si occupa dell'istituto della c.d.
“quarantena obbligatoria”, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, imponeva un “divieto assoluto”, per i soggetti risultati positivi al Covid, di spostarsi “dalla propria abitazione o dimora”; tuttavia, le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale in tale arresto sono pagina 6 di 13 applicabili anche all'ipotesi che viene in rilievo nel presente giudizio, ossia al caso di divieto di allontanamento dall'abitazione di residenza di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo
2020, adottato – al pari del D.P.C.M. 8 marzo 2020 – sulla base del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, poi abrogato e sostituito dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, che ha in seguito costituito la base normativa primaria della legislazione emergenziale dovuta al COVID-19.
Tale norma prevedeva che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, tale divieto non era qualificabile come privazione della libertà personale (art. 13 Cost.), ma piuttosto come limitazione della libertà di circolazione, giustificata, ai sensi dell'art. 16 Cost., da “motivi di sanità”, ciò in quanto tale misura restrittiva non era coercibile. Pertanto, chi la violava non poteva essere costretto, mediante la forza, a rispettarla, salva l'applicazione di una sanzione amministrativa nel caso in cui la violazione non fosse giustificata da un comprovato motivo di necessità. Non è quindi condivisibile l'accostamento prospettato dalla parte appellante fra la detenzione – applicata a seguito di condanna o di applicazione di una misura cautelare o di sicurezza – e il divieto di allontanamento in esame, stante l'identità sostanziale dell'effetto di privazione della libertà personale che connoterebbe le due misure: la violazione della detenzione personale permette l'uso della forza pubblica;
la violazione del c.d. divieto di allontanamento, invece, poteva comportare, al massimo, l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
In definitiva, il divieto di allontanamento di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 non ha violato alcun diritto fondamentale della persona, trattandosi di una misura restrittiva della libertà di circolazione resasi necessaria per tentare di rallentare l'incontrollata pandemia da Covid-19 scoppiata nel 2020 e quindi giustificata ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, ossia per motivi di sanità.
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
2.2. Come secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado non essendosi quest'ultimo pronunciato sul “primato del Diritto Europeo”. In particolare,
l'appellante richiama l'articolo 5 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali), che, nella lettura della Giurisprudenza europea, tutela anche “il fatto che il cittadino venga sottoposto a vincoli particolarmente incisivi della libertà di circolazione …”.
Il motivo risulta fondato unicamente sotto il profilo formale, non essendosi il Giudice di primo grado pronunciato sul motivo dedotto dall'appellante.
pagina 7 di 13 Tuttavia, anche alla luce di quanto illustrato sin qui, il motivo non può essere accolto sotto il profilo sostanziale.
Come si è detto, infatti, il divieto di allontanamento di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 non ha comportato alcuna illegittima lesione dei diritti fondamentali dell'individuo in quanto, pur trattandosi di una limitazione della libertà di circolazione, essa era giustificata per motivi di sanità, deroga questa prevista dallo stesso articolo 16 della Costituzione. Non costituendo quindi lesione di un diritto fondamentale dell'individuo, non può neanche predicarsi la lesione dell'art. 5 della CEDU, che tutela il
“diritto alla libertà (e alla sicurezza)”.
In ogni caso, si rileva che il richiamo all'art. 5 CEDU quale diritto europeo è errato. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, avallata anche dalla Corte costituzionale, infatti, la CEDU non costituisce diritto comunitario, in quanto l'art. 6, § 2, del Trattato sull'Unione Europea (TUE) non ha comportato la c.d. comunitarizzazione della CEDU. Tale norma prevede che “l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati”, ma tale statuizione è, nella sostanza, ancora improduttiva di effetti, perché la puntuale identificazione di essi dipenderà dalle specifiche modalità con cui l'adesione verrà realizzata. Sarebbe dunque corretto ritenere piuttosto che la norma citata abbia previsto la possibilità, per l'Unione europea, di aderire alla CEDU che, pertanto, non è stata
“comunitarizzata” e non rappresenta quindi diritto europeo direttamente applicabile nell'ordinamento interno (cfr. sul punto Corte costituzionale, Sent. n. 80/2011).
Stando così le cose, nell'ipotesi in cui il giudice nazionale dovesse ravvisare un contrasto del diritto interno con la CEDU, egli non sarebbe legittimato a disapplicare il primo in favore della seconda, dovendo, invece, rimettere la questione alla Corte costituzionale, che, laddove riscontrasse un'effettiva violazione della CEDU da parte della norma nazionale, ne dichiarerebbe l'incostituzionalità per interposizione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.
In definitiva, il motivo di appello, pur essendo fondato sotto il profilo formale per omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, dev'essere comunque rigettato sotto il profilo sostanziale.
pagina 8 di 13 2.3. Come terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado
“deducendo violazione ed erronea applicazione di norma di legge (artt. 115 c.p.c. – 2697 c.c.
[l'appellante scrive 2797, ma trattasi evidentemente di un refuso] e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla offensività in concreto della condotta in contestazione”.
In particolare, secondo l'appellante, la non avrebbe assolto al suo onere probatorio ex CP_1
art. 2697 c.c., avendo prodotto in giudizio soltanto il verbale di contestazione con la descrizione della condotta, senza confutare nel merito la giustificazione fornita dal sig. “devo comprare il Pt_1 pane a Banchette” -cfr. doc. 5 della parte appellante e fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellata-). Inoltre, precisa l'appellante, la non avrebbe neanche prodotto alcuna CP_1
“documentazione scientifica comprovante l'effettiva necessità delle misure adottate dal
Governo, con specifico riferimento al citato «lockdown», ma anche e soprattutto atta a dimostrare la
“pericolosità” e l'antigiuridicità in concreto della condotta contestata al ricorrente, pur se astrattamente conforme alla previsione astratta dei DPCM in questione”.
Si rileva che il motivo proposto risulta inammissibile in punto di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della , in quanto costituisce eccezione nuova, mai CP_1 sollevata in primo grado, che pertanto incorre nel divieto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., secondo cui, appunto, “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”. Di conseguenza, non si entrerà nel merito della questione.
Quanto all'offensività in concreto della condotta tenuta dal sig. si ritiene, Pt_1
innanzitutto, che tale principio non sia invocabile in questa sede, in quanto – benché la L. n. 689 del
1981 mutui dal diritto penale i princìpi generali di tale sistema – esso non è espressamente disciplinato da tale normativa.
In secondo luogo, non si ritiene comunque che il principio sia applicabile al caso di specie, in quanto per la condotta del sig. stata disposta una sanzione amministrativa;
il criterio in esame, Pt_1 infatti, persegue il fine di evitare l'applicazione della pena a un soggetto che ha tenuto una condotta penalmente tipica, ma che in concreto non è risultata lesiva in modo apprezzabile del bene giuridico tutelato;
ciò a fronte di sanzioni – quelle penali – che hanno una natura indubbiamente afflittiva;
nel caso specie, invece, il sig. a subìto una sanzione amministrativa del valore complessivo Pt_1
di Euro 409,00, senza considerare che, se avesse approfittato della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta entro trenta giorni dalla contestazione, avrebbe dovuto versare la somma di Euro
280,00 (cfr. doc. 5 della parte appellante e fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellata).
In altri termini, il principio in oggetto è strettamente legato all'afflittività in concreto della pena (o sanzione) applicata, carattere che, nel caso in esame, difetta sicuramente.
pagina 9 di 13 2.4. Come quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado deducendo la “erronea applicazione di norme (art. 2700 c.c.) e illogicità della motivazione”.
L'appellante censura in particolare la prospettazione del Giudice di pace secondo cui l'Ente resistente avrebbe potuto ritenersi legittimato ad attivare il correlato procedimento sanzionatorio amministrativo e ad adottare i relativi provvedimenti, semplicemente richiamandosi al verbale”.
Il motivo non risulta fondato.
Preliminarmente, si rileva che – contrariamente a quanto affermato dalla – il CP_1
motivo non è inammissibile, in quanto, benché introduca un argomento sostanzialmente nuovo
(l'efficacia probatoria del verbale di contestazione), esso discende dalla sentenza di primo grado, che ha espressamente affrontato la questione.
Tuttavia, come anticipato, il motivo è infondato. Da un lato, infatti, il verbale di contestazione redatto dagli agenti accertatori è, pacificamente, atto fidefaciente e, quindi, gode di efficacia probatoria privilegiata rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale accerta personalmente. Dall'altro lato, detto verbale
è atto sufficiente a contestare la violazione che si sta accertando, se contiene gli elementi minimi essenziali che consentono di ricostruire la vicenda.
Nel caso di specie, quest'ultima condizione è stata rispettata, in quanto dal verbale n. TOCS79/4 del 4 aprile 2020 si ricava che in tale data il sig. violava il divieto di allontanamento Pt_1
sancito dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020, in quanto si spostava dalla propria residenza in assenza, però, di comprovate esigenze, limitandosi a dichiarare che doveva “comprare il pane a Banchette” (cfr. doc.
5 della parte appellante e fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellata).
Ora, è vero che l'acquisto di generi alimentari ben poteva rientrare fra le necessità che consentivano di derogare al divieto in esame ma, nel caso di specie, il sig. i recava ad Pt_1 effettuare l'acquisto in un Comune diverso da quello di residenza ed è inverosimile che non avesse a disposizione una rivendita di pane più vicino alla propria abitazione. Anzi, se si confrontano, da un qualsiasi servizio internet geografico (le c.d. “mappe”), l'indirizzo di residenza del sig. Pt_1
(Via Circonvallazione n. 59 – Pavone Canavese) con il luogo in cui gli è stata elevata la contestazione
(Via Roma - Banchette), come risultano dal verbale summenzionato, si osserverà che il sig. ha percorso una distanza di quasi tre chilometri e che, a circa 800 metri dalla sua Pt_1
residenza, è presente un supermercato BENNET.
Di conseguenza, il motivo di appello non può essere accolto.
pagina 10 di 13 2.5. Come ultimo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado deducendo la “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, non avendo egli escluso “la punibilità della condotta ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81”, in quanto il sig. Pt_1 avrebbe esercitato un “diritto o una facoltà legittima”.
Il motivo risulta fondato unicamente sotto il profilo formale, non essendosi il Giudice di primo grado pronunciato sul motivo dedotto dall'appellante.
Tuttavia, il motivo non può essere accolto sotto il profilo sostanziale.
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui fatte, infatti, non è possibile sostenere l'esclusione della punibilità ai sensi del menzionato art. 4 della L. n. 689 del 1981.
Tale norma sancisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.” Contrariamente a quanto preteso dalla parte appellante, è evidente che il sig. non ha esercitato, in data 4 aprile 2020, una “facoltà legittima”, in quanto – come Pt_1
illustrato più sopra – il Legislatore aveva legittimamente imposto una restrizione alla circolazione personale (art. 16 Cost.), prevedendo deroghe molto stringenti (D.P.C.M. 22 marzo 2020), che, nel caso di specie, non si sono verificate.
Pertanto, il motivo di appello, pur essendo fondato sotto il profilo formale per omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, dev'essere comunque rigettato sotto il profilo sostanziale.
2.6. In conclusione, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate, sia pure sulla base di una parziale diversa motivazione.
Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “il giudice della impugnazione, nel confermare la decisione di prima istanza può - senza violare il principio del contraddittorio - anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di impugnazione” (Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2013, n. 7294 in
Guida al diritto 2013, 22, 60).
pagina 11 di 13
3. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
3.1. Stante la sostanziale soccombenza della parte appellante, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata, ex art. 91 c.p.c., a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”:
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
4.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
4.2. Pertanto, tenuto conto del sostanziale rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 22394/2024 RG promossa dal sig. (parte appellante) contro Parte_1
(parte appellata), nel Controparte_1
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Torino n. 272/2024, datata 16/04/2025 e pubblicata in data 16/05/2024.
2) Dichiara tenuto e condanna l'appellante sig. a rimborsare alla parte Parte_1 appellata le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento a carico dell'appellante sig. di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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Così deciso in Torino, in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22394/2024 R.G.; promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSTO Francesco ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Varazze (SV), Vico San Pietro n. 5/1, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , CP_1
domiciliata in , Via Arsenale n. 21; CP_1
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, pronunciata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nelle note scritte depositate in data 10.03.2025 e nel ricorso in appello):
“Piaccia al Tribunale di Torino, contrariis reiectis e in funzione del Giudice dell'Appello, riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello rassegnati dai numeri II.1 a II.5 del presente atto e per l'effetto annullare l' Ordinanza Ingiunzione Controparte_1
Area III ter - Protocollo ordinanza N_IT PR TOSPC 00084385 04/07/2023
[...]
Area III ter - Riferimento protocollo procedimento M_IT PR _TOSPC 00127142 del 17/08/2020, notificata a mani del ricorrente il 24 Agosto 2023 e il sotteso verbale n. tocs79/4 - Comando
Carabinieri Stazione Ivrea- Via Pavone 22;
Con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata (nelle note scritte depositate in data 06.03.2025 ed in comparsa di costituzione e risposta in appello):
“Dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza gravata.
Vinte le spese della presente fase di giudizio”
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020).
L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte è stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4,
pagina 3 di 13 D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 31/05/2023,
n.15311).
Inoltre, attualmente l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter, salvo che una delle parti si opponga”.
Del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. l'art. 437 c.p.c.).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 18.09.2023 depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di il ricorrente sig. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza CP_1 Parte_1
ingiunzione Prot. n. 84385 del 4 luglio 2023, emessa dalla Prefettura Controparte_1
, Area III ter –, ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981,
[...] chiedendone l'annullamento e proponendo i seguenti motivi di opposizione:
➢ illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica per violazione degli artt. 95 e 78 Cost. e di ogni provvedimento conseguente – disapplicazione dei DPCM ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E;
➢ violazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione;
➢ violazione dell'articolo 5 CEDU (Roma, 4.11.1950);
➢ violazione dei principi di adeguatezza, di ragionevolezza e di offensività;
➢ esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 4 Legge 689/81.
1.3. La si è costituita in Controparte_1 giudizio avanti al Giudice di Pace a mezzo di funzionari, contestando i motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
pagina 4 di 13 1.4. Con Sentenza n. 272/2024 pubblicata in data 16/05/2024, il Giudice di Pace di Torino ha respinto il ricorso presentato dal sig. avverso l'Ordinanza ingiunzione Prot. n. 84385 Parte_1
del 4 luglio 2023, emessa dalla III ter, che, Controparte_2 per l'effetto, è stata confermata.
1.5. Con ricorso depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 10.12.2024, il sig. ha proposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di , Parte_1 CP_1 sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con Decreto in data 30.12.2024, il Giudice designato:
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino giovedì 13 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
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1.10. La parte appellante ha depositato le proprie note scritte in data 10.03.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
1.11. La parte appellata ha depositato le proprie note scritte in data 06.03.2025, discutendo la causa e formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sui motivi di appello.
2.1. Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado relativamente alla questione di costituzionalità della normativa emergenziale COVID-19 deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione, difetto di motivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
In particolare, secondo l'appellante, il richiamo operato dal Giudice di Pace alla Sentenza n. 127/2022 della Corte costituzionale, è “inconferente”, perché tale pronuncia si riferirebbe alla misura dell'obbligo di permanenza domiciliare per i soggetti Covid-positivi (c.d. quarantena obbligatoria), non anche ai soggetti “sani”, cioè a coloro che non potevano costituire un “possibile veicolo di trasmissione di agenti infettivi comunque detti.”.
Il motivo di appello non risulta fondato.
Invero, nel trattare il profilo dell'eventuale violazione degli artt. 13 e 16 della Cost., anche se tali norme non sono richiamate espressamente, il Giudice di primo grado ha correttamente richiamato la posizione della giurisprudenza costituzionale sulla normativa emergenziale varata per fronteggiare la pandemia da COVID-19.
È vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022 si occupa dell'istituto della c.d.
“quarantena obbligatoria”, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, imponeva un “divieto assoluto”, per i soggetti risultati positivi al Covid, di spostarsi “dalla propria abitazione o dimora”; tuttavia, le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale in tale arresto sono pagina 6 di 13 applicabili anche all'ipotesi che viene in rilievo nel presente giudizio, ossia al caso di divieto di allontanamento dall'abitazione di residenza di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo
2020, adottato – al pari del D.P.C.M. 8 marzo 2020 – sulla base del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, poi abrogato e sostituito dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, che ha in seguito costituito la base normativa primaria della legislazione emergenziale dovuta al COVID-19.
Tale norma prevedeva che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, tale divieto non era qualificabile come privazione della libertà personale (art. 13 Cost.), ma piuttosto come limitazione della libertà di circolazione, giustificata, ai sensi dell'art. 16 Cost., da “motivi di sanità”, ciò in quanto tale misura restrittiva non era coercibile. Pertanto, chi la violava non poteva essere costretto, mediante la forza, a rispettarla, salva l'applicazione di una sanzione amministrativa nel caso in cui la violazione non fosse giustificata da un comprovato motivo di necessità. Non è quindi condivisibile l'accostamento prospettato dalla parte appellante fra la detenzione – applicata a seguito di condanna o di applicazione di una misura cautelare o di sicurezza – e il divieto di allontanamento in esame, stante l'identità sostanziale dell'effetto di privazione della libertà personale che connoterebbe le due misure: la violazione della detenzione personale permette l'uso della forza pubblica;
la violazione del c.d. divieto di allontanamento, invece, poteva comportare, al massimo, l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
In definitiva, il divieto di allontanamento di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 non ha violato alcun diritto fondamentale della persona, trattandosi di una misura restrittiva della libertà di circolazione resasi necessaria per tentare di rallentare l'incontrollata pandemia da Covid-19 scoppiata nel 2020 e quindi giustificata ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, ossia per motivi di sanità.
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
2.2. Come secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado non essendosi quest'ultimo pronunciato sul “primato del Diritto Europeo”. In particolare,
l'appellante richiama l'articolo 5 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali), che, nella lettura della Giurisprudenza europea, tutela anche “il fatto che il cittadino venga sottoposto a vincoli particolarmente incisivi della libertà di circolazione …”.
Il motivo risulta fondato unicamente sotto il profilo formale, non essendosi il Giudice di primo grado pronunciato sul motivo dedotto dall'appellante.
pagina 7 di 13 Tuttavia, anche alla luce di quanto illustrato sin qui, il motivo non può essere accolto sotto il profilo sostanziale.
Come si è detto, infatti, il divieto di allontanamento di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 non ha comportato alcuna illegittima lesione dei diritti fondamentali dell'individuo in quanto, pur trattandosi di una limitazione della libertà di circolazione, essa era giustificata per motivi di sanità, deroga questa prevista dallo stesso articolo 16 della Costituzione. Non costituendo quindi lesione di un diritto fondamentale dell'individuo, non può neanche predicarsi la lesione dell'art. 5 della CEDU, che tutela il
“diritto alla libertà (e alla sicurezza)”.
In ogni caso, si rileva che il richiamo all'art. 5 CEDU quale diritto europeo è errato. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, avallata anche dalla Corte costituzionale, infatti, la CEDU non costituisce diritto comunitario, in quanto l'art. 6, § 2, del Trattato sull'Unione Europea (TUE) non ha comportato la c.d. comunitarizzazione della CEDU. Tale norma prevede che “l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati”, ma tale statuizione è, nella sostanza, ancora improduttiva di effetti, perché la puntuale identificazione di essi dipenderà dalle specifiche modalità con cui l'adesione verrà realizzata. Sarebbe dunque corretto ritenere piuttosto che la norma citata abbia previsto la possibilità, per l'Unione europea, di aderire alla CEDU che, pertanto, non è stata
“comunitarizzata” e non rappresenta quindi diritto europeo direttamente applicabile nell'ordinamento interno (cfr. sul punto Corte costituzionale, Sent. n. 80/2011).
Stando così le cose, nell'ipotesi in cui il giudice nazionale dovesse ravvisare un contrasto del diritto interno con la CEDU, egli non sarebbe legittimato a disapplicare il primo in favore della seconda, dovendo, invece, rimettere la questione alla Corte costituzionale, che, laddove riscontrasse un'effettiva violazione della CEDU da parte della norma nazionale, ne dichiarerebbe l'incostituzionalità per interposizione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.
In definitiva, il motivo di appello, pur essendo fondato sotto il profilo formale per omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, dev'essere comunque rigettato sotto il profilo sostanziale.
pagina 8 di 13 2.3. Come terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado
“deducendo violazione ed erronea applicazione di norma di legge (artt. 115 c.p.c. – 2697 c.c.
[l'appellante scrive 2797, ma trattasi evidentemente di un refuso] e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla offensività in concreto della condotta in contestazione”.
In particolare, secondo l'appellante, la non avrebbe assolto al suo onere probatorio ex CP_1
art. 2697 c.c., avendo prodotto in giudizio soltanto il verbale di contestazione con la descrizione della condotta, senza confutare nel merito la giustificazione fornita dal sig. “devo comprare il Pt_1 pane a Banchette” -cfr. doc. 5 della parte appellante e fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellata-). Inoltre, precisa l'appellante, la non avrebbe neanche prodotto alcuna CP_1
“documentazione scientifica comprovante l'effettiva necessità delle misure adottate dal
Governo, con specifico riferimento al citato «lockdown», ma anche e soprattutto atta a dimostrare la
“pericolosità” e l'antigiuridicità in concreto della condotta contestata al ricorrente, pur se astrattamente conforme alla previsione astratta dei DPCM in questione”.
Si rileva che il motivo proposto risulta inammissibile in punto di mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della , in quanto costituisce eccezione nuova, mai CP_1 sollevata in primo grado, che pertanto incorre nel divieto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., secondo cui, appunto, “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”. Di conseguenza, non si entrerà nel merito della questione.
Quanto all'offensività in concreto della condotta tenuta dal sig. si ritiene, Pt_1
innanzitutto, che tale principio non sia invocabile in questa sede, in quanto – benché la L. n. 689 del
1981 mutui dal diritto penale i princìpi generali di tale sistema – esso non è espressamente disciplinato da tale normativa.
In secondo luogo, non si ritiene comunque che il principio sia applicabile al caso di specie, in quanto per la condotta del sig. stata disposta una sanzione amministrativa;
il criterio in esame, Pt_1 infatti, persegue il fine di evitare l'applicazione della pena a un soggetto che ha tenuto una condotta penalmente tipica, ma che in concreto non è risultata lesiva in modo apprezzabile del bene giuridico tutelato;
ciò a fronte di sanzioni – quelle penali – che hanno una natura indubbiamente afflittiva;
nel caso specie, invece, il sig. a subìto una sanzione amministrativa del valore complessivo Pt_1
di Euro 409,00, senza considerare che, se avesse approfittato della facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta entro trenta giorni dalla contestazione, avrebbe dovuto versare la somma di Euro
280,00 (cfr. doc. 5 della parte appellante e fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellata).
In altri termini, il principio in oggetto è strettamente legato all'afflittività in concreto della pena (o sanzione) applicata, carattere che, nel caso in esame, difetta sicuramente.
pagina 9 di 13 2.4. Come quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado deducendo la “erronea applicazione di norme (art. 2700 c.c.) e illogicità della motivazione”.
L'appellante censura in particolare la prospettazione del Giudice di pace secondo cui l'Ente resistente avrebbe potuto ritenersi legittimato ad attivare il correlato procedimento sanzionatorio amministrativo e ad adottare i relativi provvedimenti, semplicemente richiamandosi al verbale”.
Il motivo non risulta fondato.
Preliminarmente, si rileva che – contrariamente a quanto affermato dalla – il CP_1
motivo non è inammissibile, in quanto, benché introduca un argomento sostanzialmente nuovo
(l'efficacia probatoria del verbale di contestazione), esso discende dalla sentenza di primo grado, che ha espressamente affrontato la questione.
Tuttavia, come anticipato, il motivo è infondato. Da un lato, infatti, il verbale di contestazione redatto dagli agenti accertatori è, pacificamente, atto fidefaciente e, quindi, gode di efficacia probatoria privilegiata rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale accerta personalmente. Dall'altro lato, detto verbale
è atto sufficiente a contestare la violazione che si sta accertando, se contiene gli elementi minimi essenziali che consentono di ricostruire la vicenda.
Nel caso di specie, quest'ultima condizione è stata rispettata, in quanto dal verbale n. TOCS79/4 del 4 aprile 2020 si ricava che in tale data il sig. violava il divieto di allontanamento Pt_1
sancito dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020, in quanto si spostava dalla propria residenza in assenza, però, di comprovate esigenze, limitandosi a dichiarare che doveva “comprare il pane a Banchette” (cfr. doc.
5 della parte appellante e fascicolo di primo grado depositato dalla parte appellata).
Ora, è vero che l'acquisto di generi alimentari ben poteva rientrare fra le necessità che consentivano di derogare al divieto in esame ma, nel caso di specie, il sig. i recava ad Pt_1 effettuare l'acquisto in un Comune diverso da quello di residenza ed è inverosimile che non avesse a disposizione una rivendita di pane più vicino alla propria abitazione. Anzi, se si confrontano, da un qualsiasi servizio internet geografico (le c.d. “mappe”), l'indirizzo di residenza del sig. Pt_1
(Via Circonvallazione n. 59 – Pavone Canavese) con il luogo in cui gli è stata elevata la contestazione
(Via Roma - Banchette), come risultano dal verbale summenzionato, si osserverà che il sig. ha percorso una distanza di quasi tre chilometri e che, a circa 800 metri dalla sua Pt_1
residenza, è presente un supermercato BENNET.
Di conseguenza, il motivo di appello non può essere accolto.
pagina 10 di 13 2.5. Come ultimo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza del Giudice di primo grado deducendo la “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, non avendo egli escluso “la punibilità della condotta ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81”, in quanto il sig. Pt_1 avrebbe esercitato un “diritto o una facoltà legittima”.
Il motivo risulta fondato unicamente sotto il profilo formale, non essendosi il Giudice di primo grado pronunciato sul motivo dedotto dall'appellante.
Tuttavia, il motivo non può essere accolto sotto il profilo sostanziale.
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui fatte, infatti, non è possibile sostenere l'esclusione della punibilità ai sensi del menzionato art. 4 della L. n. 689 del 1981.
Tale norma sancisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.” Contrariamente a quanto preteso dalla parte appellante, è evidente che il sig. non ha esercitato, in data 4 aprile 2020, una “facoltà legittima”, in quanto – come Pt_1
illustrato più sopra – il Legislatore aveva legittimamente imposto una restrizione alla circolazione personale (art. 16 Cost.), prevedendo deroghe molto stringenti (D.P.C.M. 22 marzo 2020), che, nel caso di specie, non si sono verificate.
Pertanto, il motivo di appello, pur essendo fondato sotto il profilo formale per omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, dev'essere comunque rigettato sotto il profilo sostanziale.
2.6. In conclusione, alla luce dei rilievi che precedono, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate, sia pure sulla base di una parziale diversa motivazione.
Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, “il giudice della impugnazione, nel confermare la decisione di prima istanza può - senza violare il principio del contraddittorio - anche d'ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di impugnazione” (Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2013, n. 7294 in
Guida al diritto 2013, 22, 60).
pagina 11 di 13
3. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
3.1. Stante la sostanziale soccombenza della parte appellante, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata, ex art. 91 c.p.c., a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00”:
Euro 131,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 200,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 462,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
4.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
4.2. Pertanto, tenuto conto del sostanziale rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 22394/2024 RG promossa dal sig. (parte appellante) contro Parte_1
(parte appellata), nel Controparte_1
contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Torino n. 272/2024, datata 16/04/2025 e pubblicata in data 16/05/2024.
2) Dichiara tenuto e condanna l'appellante sig. a rimborsare alla parte Parte_1 appellata le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in Euro 462,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento a carico dell'appellante sig. di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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