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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2025
N. R.G. 1322/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.121/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 24 luglio 2024, promossa da:
on l'avv. FORTUNATO RIVA nello studio del quale in Lecco, Piazza Parte_1
Degli Affari n. 7 è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv NADIA Controparte_1
PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente in MILANO, via Savarè 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza n.
Pagina 1 121/2024, pubblicata il giorno 24 luglio 2024, non notificata, emessa dal Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro nel procedimento iscritto al n. 513/2023 R.G., così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto in capo all' di riscuotere i contributi oggetto dell'Avviso di addebito di cui trattasi maturati sino CP_1
a tutto il 09 marzo 2021.
IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari di giudizio interamente rifusi
Per la PARTE APPELLATA rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. sentenza n. 121/2024, emessa il 24/7/2024 dal Tribunale del
Lavoro di Lecco, in persona della dott.ssa Trovò, in relazione al procedimento R.G. n. 513
/2023, con conseguente conferma del rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 121/2024 del 24 luglio 2024, compensate per metà le spese processuali tra le parti e condannata al pagamento delle spese residue, Parte_1 ha rigettato il ricorso promosso da contro l' , confermando l'avviso di Parte_1 CP_1
addebito relativamente alle posizioni dei lavoratori e dichiarando la CP_2 CP_3
cessazione della materia del contendere per la posizione del lavoratore Parte_2
condannando al pagamento delle somme dovute per contributi, interessi e Parte_1
sanzioni per evasione.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n. 434 2023 00001793 14
000 per un importo di € 147.340,94, notificato alla società il 5/10/2023, relativo a contributi previdenziali non versati per il periodo 1/11/2014 – 25/10/2019; più precisamente l' ha CP_1
accertato che aveva erroneamente inquadrato come collaboratori autonomi i lavoratori Pt_1
e per i quali gli ispettori ravvisavano la CP_3 CP_2 Parte_2
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e aveva conseguentemente chiesto il pagamento dei relativi contributi e sanzioni per evasione.
La ha impugnato l'avviso di addebito sostenendo che i lavoratori Pt_1 Controparte_4
e non erano dipendenti subordinati ma collaboratori con Controparte_5 Parte_2
partita IVA.
Pagina 2 Ha dedotto che, in ogni caso, la pretesa contributiva dell' doveva considerarsi prescritta CP_1
per i contributi maturati fino al 9/03/2016, essendo stata notificata il 9.03.21 la prima diffida interruttiva . Ha chiesto altresì che l' avrebbe dovuto compensare l'importo richiesto con CP_1
i contributi già versati dagli stessi lavoratori in qualità di titolari di impresa artigiana, e ha rappresentato che le sanzioni applicate per evasione contributiva (più gravi) erano errate e che dovevano trovare applicazione quelle previste per la semplice omissione contributiva.
Ha eccepito, inoltre, che il verbale ispettivo su cui si fonda l'avviso di addebito era nullo, poiché non conteneva un'adeguata valutazione degli elementi della subordinazione e non rispettava il termine di notifica di 90 giorni previsto dalla Legge n. 689/1981.
L' si è costituito in giudizio, sostenendo che il rapporto di lavoro dei tre soggetti era CP_1
effettivamente subordinato, con orari e vincoli tipici del lavoro dipendente;
che la prescrizione non era maturata, poiché l'invio del verbale ispettivo il 5/12/2019 aveva già interrotto il termine;
che l'applicazione delle sanzioni per evasione era corretta dal momento che dato che sosteneva che la società aveva occultato la reale natura del rapporto di lavoro per non pagare i contributi.
Ha contestato anche l'eccezione di decadenza sollevata da controparte sostenendo che la normativa sulla decadenza dei 90 giorni non era applicabile alla materia previdenziale.
Il Giudice di prime cure preliminarmente rilevava che, in un precedente contenzioso tra la società appellante e l' avente ad oggetto Controparte_6
Con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa da e relativa alla medesima vicenda, le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo che prevedeva la conferma della sanzione per i lavoratori e con l'esclusione di e che alla luce di CP_3 CP_2 Parte_2 ciò, l' ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere per CP_1 Parte_2
La società ha preso atto di questo annullamento parziale ed ha insistito soltanto nella eccezione di prescrizione dei contributi maturati fino al 9/03/2016, eccependo altresì
l'illegittimità delle sanzioni per evasione.
Il Giudice di primo grado, tutto ciò premesso, ha in primo luogo dato che la società aveva accettato l'esito dell'accertamento relativamente ai lavoratori e e alla CP_3 CP_2
natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro.
Inoltre, ha rilevato che la prescrizione era stata validamente interrotta, alla luce del verbale ispettivo del 5/12/2019, ritenuto atto idoneo a interrompere la prescrizione, rendendo quindi irrilevante il termine del 9/03/2021 per la diffida.
Pagina 3 Il Giudice ha, infine accertato la legittimità delle sanzioni per evasione, richiamando la giurisprudenza di Cassazione, che considera evasione (e non semplice omissione) il mancato versamento di contributi in caso di occultamento della natura subordinata del rapporto.
Infine, ha accertato l'irrilevanza del termine di 90 giorni per la contestazione, evidenziando che detto limite si applica alle sanzioni amministrative, non alle pretese previdenziali.
Con atto del 4/12/2024, a proposto ricorso in appello. Parte_1
Con “L'UNICO MOTIVO DI APPELLO – PARZIALE PRESCRIZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE ADDEBITATA”, l'appellante eccepisce che il verbale ispettivo del
5/12/2019 è stato considerato erroneamente dal Giudice di prime cure un atto interruttivo della prescrizione mentre il primo valido atto interruttivo è stata la diffida dell' del CP_1
9/03/2021, per cui i contributi maturati fino al 9/03/2016 dovevano considerarsi prescritti.
A sostegno della propria tesi invoca il principio giurisprudenziale secondo cui solo un atto proveniente direttamente dall' o un accertamento congiunto tra e può CP_1 CP_1 CP_6
interrompere la prescrizione dei contributi previdenziali ( così Cass. n. 26933/2016,) e sottolinea che nella fattispecie è stato redatto solo da funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, senza alcuna partecipazione di ispettori . CP_1
Con memoria difensiva del 21/03/2025, l' si è costituito in appello chiedendone il CP_1
rigetto. Osserva L'istituto che la prescrizione non è decorsa stante la intervenuta sospensione dei termini prevista dalla normativa COVID-19.
Rileva che i crediti contributivi di cui all'AVA opposto riguardano il periodo DA 08/2015 A
10/2019 ed evidenzia che il termine di prescrizione è stato sospeso in due periodi: dal
23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni di sospensione) e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni di sospensione).
In applicazione di tali periodi di sospensione il termine originario di prescrizione per i contributi di agosto 2015 (che sarebbe scaduto il 16/09/2020) è stato prorogato fino a gennaio
2021, e successivamente ulteriormente sospeso fino a giugno 2021; di conseguenza, rappresenta che la diffida notificata il 9/03/2021 è stata tempestiva e ha validamente CP_1
interrotto la prescrizione.
L'appellato ribadisce anche la validità del verbale ispettivo come atto interruttivo della prescrizione richiamando il D.Lgs. 124/2004, che attribuisce agli ispettori del lavoro il potere di accertamento delle omissioni contributive e ne riconosce l'effetto interruttivo sulla prescrizione.
Pagina 4 Ricorda infine il principio ribadito più volte dalla Cassazione, (Cass. Civ. 15/03/2006 n. 5681
e Cass. Civ. 02/10/2012 n. 16774), secondo cui un atto di costituzione in mora non richiede formule sacramentali né una quantificazione esatta del credito, ma deve solo manifestare chiaramente la volontà del creditore di ottenere il pagamento.
Tutto ciò osservato , l' chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1
primo grado, in quanto la prescrizione è stata sospesa per effetto della normativa COVID-19, rendendo la diffida del 9/03/2021 tempestiva, il verbale ispettivo del 2019 è un atto con efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto proveniente da un'autorità competente e contenente una chiara contestazione dell'omissione contributiva, ed in quanto la diffida notificata nel 2021 è comunque valida ai fini interruttivi, indipendentemente dall'esatta quantificazione del credito.
All'udienza del 2 aprile 205, all'esito della discussione dei difensori la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
******
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (vedi, ex plurimis, Cass., 16-4-2018, n. 9370 )
Ciò premesso, omessa ogni valutazione sull'efficacia interruttiva del verbale unico di accertamento e notificazione del 25.11.2019, la Corte rileva che in forza della normativa emergenziale COVID non si è verificata alcuna prescrizione delle pretese azionate da CP_1 con l'AVA opposto.
Nella fattispecie due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020
(convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni, facendo slittare la scadenza dal luglio 2022 a maggio 2023.
Pagina 5 Tale sospensione non solo si estende al termine originario della prescrizione, ma ne interrompe la decorrenza durante il periodo indicato, riprendendosi alla fine della sospensione. Il Legislatore ha altresì specificato che, qualora il termine iniziale della prescrizione cada all'interno del periodo di sospensione, il termine di decorrenza è posticipato fino alla fine della sospensione stessa.
In applicazione di tale normativa deve rilevarsi che nella fattispecie di causa, il pagamento della contribuzione più risalente - Agosto 2015 - scadeva il 16.9.2015 e avrebbe dovuto prescriversi il 16.9.2020; la prescrizione è tuttavia rimasta sospesa dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) così slittando al 23 Gennaio 2021, dal 31 dicembre 2020 rimaneva nuovamente sospesa per essere poi validamente interrotta con la diffida del 9 Marzo
2021.
L'unico motivo di appello è quindi infondato.
Alla luce di quanto esposto l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 147/2022.
Ricorrono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 121/2024 del 24 luglio 2024 del Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro;
condanna a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in complessivi € Parte_1
5.000,00 oltre oneri di legge ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 02/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 6
N. R.G. 1322/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.121/2024 del Tribunale di Lecco, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 24 luglio 2024, promossa da:
on l'avv. FORTUNATO RIVA nello studio del quale in Lecco, Piazza Parte_1
Degli Affari n. 7 è elettivamente domiciliata contro
, con l'avv NADIA Controparte_1
PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente in MILANO, via Savarè 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza n.
Pagina 1 121/2024, pubblicata il giorno 24 luglio 2024, non notificata, emessa dal Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro nel procedimento iscritto al n. 513/2023 R.G., così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto in capo all' di riscuotere i contributi oggetto dell'Avviso di addebito di cui trattasi maturati sino CP_1
a tutto il 09 marzo 2021.
IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari di giudizio interamente rifusi
Per la PARTE APPELLATA rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. sentenza n. 121/2024, emessa il 24/7/2024 dal Tribunale del
Lavoro di Lecco, in persona della dott.ssa Trovò, in relazione al procedimento R.G. n. 513
/2023, con conseguente conferma del rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 121/2024 del 24 luglio 2024, compensate per metà le spese processuali tra le parti e condannata al pagamento delle spese residue, Parte_1 ha rigettato il ricorso promosso da contro l' , confermando l'avviso di Parte_1 CP_1
addebito relativamente alle posizioni dei lavoratori e dichiarando la CP_2 CP_3
cessazione della materia del contendere per la posizione del lavoratore Parte_2
condannando al pagamento delle somme dovute per contributi, interessi e Parte_1
sanzioni per evasione.
La controversia ha ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n. 434 2023 00001793 14
000 per un importo di € 147.340,94, notificato alla società il 5/10/2023, relativo a contributi previdenziali non versati per il periodo 1/11/2014 – 25/10/2019; più precisamente l' ha CP_1
accertato che aveva erroneamente inquadrato come collaboratori autonomi i lavoratori Pt_1
e per i quali gli ispettori ravvisavano la CP_3 CP_2 Parte_2
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e aveva conseguentemente chiesto il pagamento dei relativi contributi e sanzioni per evasione.
La ha impugnato l'avviso di addebito sostenendo che i lavoratori Pt_1 Controparte_4
e non erano dipendenti subordinati ma collaboratori con Controparte_5 Parte_2
partita IVA.
Pagina 2 Ha dedotto che, in ogni caso, la pretesa contributiva dell' doveva considerarsi prescritta CP_1
per i contributi maturati fino al 9/03/2016, essendo stata notificata il 9.03.21 la prima diffida interruttiva . Ha chiesto altresì che l' avrebbe dovuto compensare l'importo richiesto con CP_1
i contributi già versati dagli stessi lavoratori in qualità di titolari di impresa artigiana, e ha rappresentato che le sanzioni applicate per evasione contributiva (più gravi) erano errate e che dovevano trovare applicazione quelle previste per la semplice omissione contributiva.
Ha eccepito, inoltre, che il verbale ispettivo su cui si fonda l'avviso di addebito era nullo, poiché non conteneva un'adeguata valutazione degli elementi della subordinazione e non rispettava il termine di notifica di 90 giorni previsto dalla Legge n. 689/1981.
L' si è costituito in giudizio, sostenendo che il rapporto di lavoro dei tre soggetti era CP_1
effettivamente subordinato, con orari e vincoli tipici del lavoro dipendente;
che la prescrizione non era maturata, poiché l'invio del verbale ispettivo il 5/12/2019 aveva già interrotto il termine;
che l'applicazione delle sanzioni per evasione era corretta dal momento che dato che sosteneva che la società aveva occultato la reale natura del rapporto di lavoro per non pagare i contributi.
Ha contestato anche l'eccezione di decadenza sollevata da controparte sostenendo che la normativa sulla decadenza dei 90 giorni non era applicabile alla materia previdenziale.
Il Giudice di prime cure preliminarmente rilevava che, in un precedente contenzioso tra la società appellante e l' avente ad oggetto Controparte_6
Con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa da e relativa alla medesima vicenda, le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo che prevedeva la conferma della sanzione per i lavoratori e con l'esclusione di e che alla luce di CP_3 CP_2 Parte_2 ciò, l' ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere per CP_1 Parte_2
La società ha preso atto di questo annullamento parziale ed ha insistito soltanto nella eccezione di prescrizione dei contributi maturati fino al 9/03/2016, eccependo altresì
l'illegittimità delle sanzioni per evasione.
Il Giudice di primo grado, tutto ciò premesso, ha in primo luogo dato che la società aveva accettato l'esito dell'accertamento relativamente ai lavoratori e e alla CP_3 CP_2
natura subordinata dei rispettivi rapporti di lavoro.
Inoltre, ha rilevato che la prescrizione era stata validamente interrotta, alla luce del verbale ispettivo del 5/12/2019, ritenuto atto idoneo a interrompere la prescrizione, rendendo quindi irrilevante il termine del 9/03/2021 per la diffida.
Pagina 3 Il Giudice ha, infine accertato la legittimità delle sanzioni per evasione, richiamando la giurisprudenza di Cassazione, che considera evasione (e non semplice omissione) il mancato versamento di contributi in caso di occultamento della natura subordinata del rapporto.
Infine, ha accertato l'irrilevanza del termine di 90 giorni per la contestazione, evidenziando che detto limite si applica alle sanzioni amministrative, non alle pretese previdenziali.
Con atto del 4/12/2024, a proposto ricorso in appello. Parte_1
Con “L'UNICO MOTIVO DI APPELLO – PARZIALE PRESCRIZIONE DELLA
CONTRIBUZIONE ADDEBITATA”, l'appellante eccepisce che il verbale ispettivo del
5/12/2019 è stato considerato erroneamente dal Giudice di prime cure un atto interruttivo della prescrizione mentre il primo valido atto interruttivo è stata la diffida dell' del CP_1
9/03/2021, per cui i contributi maturati fino al 9/03/2016 dovevano considerarsi prescritti.
A sostegno della propria tesi invoca il principio giurisprudenziale secondo cui solo un atto proveniente direttamente dall' o un accertamento congiunto tra e può CP_1 CP_1 CP_6
interrompere la prescrizione dei contributi previdenziali ( così Cass. n. 26933/2016,) e sottolinea che nella fattispecie è stato redatto solo da funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, senza alcuna partecipazione di ispettori . CP_1
Con memoria difensiva del 21/03/2025, l' si è costituito in appello chiedendone il CP_1
rigetto. Osserva L'istituto che la prescrizione non è decorsa stante la intervenuta sospensione dei termini prevista dalla normativa COVID-19.
Rileva che i crediti contributivi di cui all'AVA opposto riguardano il periodo DA 08/2015 A
10/2019 ed evidenzia che il termine di prescrizione è stato sospeso in due periodi: dal
23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni di sospensione) e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (182 giorni di sospensione).
In applicazione di tali periodi di sospensione il termine originario di prescrizione per i contributi di agosto 2015 (che sarebbe scaduto il 16/09/2020) è stato prorogato fino a gennaio
2021, e successivamente ulteriormente sospeso fino a giugno 2021; di conseguenza, rappresenta che la diffida notificata il 9/03/2021 è stata tempestiva e ha validamente CP_1
interrotto la prescrizione.
L'appellato ribadisce anche la validità del verbale ispettivo come atto interruttivo della prescrizione richiamando il D.Lgs. 124/2004, che attribuisce agli ispettori del lavoro il potere di accertamento delle omissioni contributive e ne riconosce l'effetto interruttivo sulla prescrizione.
Pagina 4 Ricorda infine il principio ribadito più volte dalla Cassazione, (Cass. Civ. 15/03/2006 n. 5681
e Cass. Civ. 02/10/2012 n. 16774), secondo cui un atto di costituzione in mora non richiede formule sacramentali né una quantificazione esatta del credito, ma deve solo manifestare chiaramente la volontà del creditore di ottenere il pagamento.
Tutto ciò osservato , l' chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1
primo grado, in quanto la prescrizione è stata sospesa per effetto della normativa COVID-19, rendendo la diffida del 9/03/2021 tempestiva, il verbale ispettivo del 2019 è un atto con efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto proveniente da un'autorità competente e contenente una chiara contestazione dell'omissione contributiva, ed in quanto la diffida notificata nel 2021 è comunque valida ai fini interruttivi, indipendentemente dall'esatta quantificazione del credito.
All'udienza del 2 aprile 205, all'esito della discussione dei difensori la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
******
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (vedi, ex plurimis, Cass., 16-4-2018, n. 9370 )
Ciò premesso, omessa ogni valutazione sull'efficacia interruttiva del verbale unico di accertamento e notificazione del 25.11.2019, la Corte rileva che in forza della normativa emergenziale COVID non si è verificata alcuna prescrizione delle pretese azionate da CP_1 con l'AVA opposto.
Nella fattispecie due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020
(convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni, facendo slittare la scadenza dal luglio 2022 a maggio 2023.
Pagina 5 Tale sospensione non solo si estende al termine originario della prescrizione, ma ne interrompe la decorrenza durante il periodo indicato, riprendendosi alla fine della sospensione. Il Legislatore ha altresì specificato che, qualora il termine iniziale della prescrizione cada all'interno del periodo di sospensione, il termine di decorrenza è posticipato fino alla fine della sospensione stessa.
In applicazione di tale normativa deve rilevarsi che nella fattispecie di causa, il pagamento della contribuzione più risalente - Agosto 2015 - scadeva il 16.9.2015 e avrebbe dovuto prescriversi il 16.9.2020; la prescrizione è tuttavia rimasta sospesa dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) così slittando al 23 Gennaio 2021, dal 31 dicembre 2020 rimaneva nuovamente sospesa per essere poi validamente interrotta con la diffida del 9 Marzo
2021.
L'unico motivo di appello è quindi infondato.
Alla luce di quanto esposto l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 147/2022.
Ricorrono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 121/2024 del 24 luglio 2024 del Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro;
condanna a rimborsare le spese di lite del grado che liquida in complessivi € Parte_1
5.000,00 oltre oneri di legge ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 02/04/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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