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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 15 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 722/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore con gli Parte_1
Avv.ti Agrippino Sidoti e Roberto Pietro Sidoti;
- attrice opponente;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore con gli CP_1
Avv.ti Bruno Bertolo e Valentina Bertolo;
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte prospettando l'improcedibilità della domanda giudiziale e, nel merito, allegando l'inesistenza del debito e la sussistenza di un controcredito di natura risarcitoria per il quale agiva in via riconvenzionale.
Si costituiva la convenuta contestando la prospettazione attorea, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ed agendo a sua volta in via riconvenzionale per un ulteriore credito.
L'eccezione di improcedibilità appare fondata sulla base di quanto stabilito all'art. 16 del contratto di subappalto oggetto di giudizio (cfr. doc. 5 di parte opponente).
Diversamente da quanto sostenuto dall'opposta tale clausola non rientra nell'ambito di quelle indicate dall'art. 1341 cc. posto che la stessa non prevede una deroga alla competenza né trattasi di una clausola compromissoria bensì soltanto della previsione di un'improcedibilità che può essere evitata attraverso il semplice ricorso ad un tentativo di conciliazione.
Va inoltre sottolineato come il contratto in esame non possa ritenersi un contratto cd. per adesione risultando lo stesso oggetto di una trattativa tra le parti come provato dalle due differenti versioni del testo negoziale prodotte dall'opponente sub docc. 3 e 5.
In ogni caso in calce al contratto la clausola in questione risulta specificamente approvata con indicazione esplicita del suo contenuto,
Pag. 2 di 3 circostanza che pare a questo Giudice sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art. 1341 cc. per la validità della medesima.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo e dichiara l'improcedibilità della domanda presentata in sede monitoria.
2) Condanna la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 15 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 722/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro tempore con gli Parte_1
Avv.ti Agrippino Sidoti e Roberto Pietro Sidoti;
- attrice opponente;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore con gli CP_1
Avv.ti Bruno Bertolo e Valentina Bertolo;
- convenuta opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte prospettando l'improcedibilità della domanda giudiziale e, nel merito, allegando l'inesistenza del debito e la sussistenza di un controcredito di natura risarcitoria per il quale agiva in via riconvenzionale.
Si costituiva la convenuta contestando la prospettazione attorea, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ed agendo a sua volta in via riconvenzionale per un ulteriore credito.
L'eccezione di improcedibilità appare fondata sulla base di quanto stabilito all'art. 16 del contratto di subappalto oggetto di giudizio (cfr. doc. 5 di parte opponente).
Diversamente da quanto sostenuto dall'opposta tale clausola non rientra nell'ambito di quelle indicate dall'art. 1341 cc. posto che la stessa non prevede una deroga alla competenza né trattasi di una clausola compromissoria bensì soltanto della previsione di un'improcedibilità che può essere evitata attraverso il semplice ricorso ad un tentativo di conciliazione.
Va inoltre sottolineato come il contratto in esame non possa ritenersi un contratto cd. per adesione risultando lo stesso oggetto di una trattativa tra le parti come provato dalle due differenti versioni del testo negoziale prodotte dall'opponente sub docc. 3 e 5.
In ogni caso in calce al contratto la clausola in questione risulta specificamente approvata con indicazione esplicita del suo contenuto,
Pag. 2 di 3 circostanza che pare a questo Giudice sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art. 1341 cc. per la validità della medesima.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo e dichiara l'improcedibilità della domanda presentata in sede monitoria.
2) Condanna la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 3 di 3