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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2392/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2392/2025, promossa con ricorso depositato il 10/06/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...] cittadino: peruviana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: ecuadoriana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] entrambi assistiti dall'Avv. Manlio Bucci del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio civile in Varese (VA), in data 11 agosto 2007
(anno 2007 atto n. 78 parte I ) con i seguenti figli:
nato a [...], il [...], maggiorenne;
Persona_1
nata a [...], il [...], minorenne. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/6/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di ogni e qualsivoglia assegno.
2) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale, sita in Varese (VA), via Postumia n. 19, condotta in locazione, resterà in uso esclusivo al sig. - unitamente ai beni mobili in essa contenuti - il quale Pt_1
risulterà unico intestatario del contratto di locazione oggi esistente, con ogni consequenziale effetto.
3) Residenza dei figli e affidamento congiunto del figlio minore Per_2
Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a Per_1 risiedere presso l'abitazione materna, sita in Casciago (VA), via Monte Grappa n. 18.
Il figlio minori d'età, sarà affidato congiuntamente al padre e alla madre, Per_2
stabilendo la sua residenza presso la casa materna e avrà la sua collocazione preferenziale presso di lei in Casciago (VA), via Monte Grappa n. 18.
I sig.ri e concorderanno, conformemente allo spirito dell'affidamento Pt_1 Pt_2
congiunto, i tempi e le modalità di permanenza del figlio minore, con ciascuno di Per_2
loro, tenendo preminentemente in considerazioni i desideri e le necessità dello stesso.
Solo in mancanza di accordo tra i genitori in merito alla gestione del figlio minore (sia quotidiana che in occasione delle festività) si applicheranno le regole di seguito enunciate. avrà diritto di vedere il padre con le seguenti modalità: Per_2
- a settimane alterne nell'intero week-end dalle ore 19.30 del venerdì allorquando il sig. preleverà il figlio presso la residenza materna e lo riaccompagnerà alle ore 21.00 Pt_1
della domenica sera;
- una sera alla settimana (che si identifica nel mercoledì), con possibilità anche di eventuale pernotto qualora il minore lo desideri, con il dovere del padre di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre la sera stessa (entro le 23.30); in caso di pernotto, sarà invece la madre a provvedere il mattino seguente a prelevare presso Per_2
la residenza del padre e ad accompagnarlo a scuola.
Ciascuno dei genitori potrà chiedere all'altro che venga occasionalmente cambiato il fine settimana di propria spettanza o il giorno infrasettimanale di visita del padre, a condizione che la richiesta venga effettuata almeno 24 ore prima, sia compatibile con gli impegni scolastici del minore e, comunque, a condizione che vi sia il consenso dell'altro genitore e del minore.
pagina 2 di 5 Sempre solo qualora non vi sia accordo diverso e più elastico tra le parti, il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive sarà suddiviso nel seguente modo: per quanto attiene le vacanze Natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni:
a) il periodo dalla sera del 24.12 sino alla sera del 30.12 con un genitore;
b) il periodo dalla sera del 30.12 sino alla sera dell'Epifania con l'altro genitore.
Esclusivamente in mancanza di diverso accordo tra le parti, per quanto attiene le prossime vacanze natalizie 2025/2026, il minore trascorrerà il periodo a) con la madre ed il periodo
b) con il padre.
Il minore trascorrerà le festività pasquali, secondo il calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore, precisando che trascorrerà con il padre le prossime festività Per_2
Pasquali anno 2026.
Per quanto attiene le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15; in detto periodo i diritti di visita dell'altro genitore resteranno sospesi.
Le parti si impegnano a concordare il periodo di vacanza da trascorrere con il minore entro il 31/5 di ogni anno;
termine che, con l'accordo delle parti, potrà essere derogato.
Ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto previsto per le ferie natalizie, pasquali ed estive potrà essere effettuato solo previo consenso di entrambi i genitori e con un preavviso non inferiore ad un mese.
Esclusivamente in mancanza di altro accordo, il minore potrà trascorrere il compleanno e l'onomastico dei genitori, nonché la festa della mamma e del papà con il genitore interessato, anche qualora non cada in un giorno già di propria spettanza.
Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico del minore si seguirà il criterio Per_2 dell'alternanza (salvo espresso accordo dei genitori a trascorrerli insieme), precisando che gli anni dispari il minore trascorrerà il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre, mentre gli anni pari avverrà il contrario.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre riferire eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore (a titolo esemplificativo ma non tassativo: scuola, sport, tempo libero, interventi e cure mediche di ogni genere, etc. etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
4) Contributo al mantenimento dei figli ( minore e maggiorenne non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente).
pagina 3 di 5 Il sig. provvederà, sino all'intervenuta indipendenza economica di Parte_1
e sino all'intervenuta maggior età e indipendenza economica di a Per_1 Per_2
contribuire al loro mantenimento mediante versamento alla madre della somma complessiva mensile di euro 400,00= (euro 200,00= per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma, a partire dal gennaio 2026, sarà automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
I coniugi, sino all'intervenuta indipendenza economica di e sino all'intervenuta Per_1
maggior età e indipendenza economica di assumeranno in ragione del 50% Per_2
ciascuno le spese straordinarie inerenti esigenze dei figli come definite dal Comitato
Scientifico del Tribunale di Varese.
Il sig. acconsente sin da ora a che l'assegno unico per i figli venga Parte_1 interamente erogato alla sig.ra assumendosi sin da ora l'onere di espletare Parte_2
ogni qualsivoglia relativa formalità che si renda necessaria allo scopo.
Le detrazioni e/o deduzioni fiscali per i figli spetteranno a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno.
I sig.ri e dichiarano, Parte_1 Parte_2 inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. in data 18.6.2025.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11 agosto 2007, in
Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (VA) (anno pagina 4 di 5 2007 atto n. 78 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2392/2025, promossa con ricorso depositato il 10/06/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...], il [...] cittadino: peruviana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: ecuadoriana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] entrambi assistiti dall'Avv. Manlio Bucci del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio civile in Varese (VA), in data 11 agosto 2007
(anno 2007 atto n. 78 parte I ) con i seguenti figli:
nato a [...], il [...], maggiorenne;
Persona_1
nata a [...], il [...], minorenne. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/6/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di ogni e qualsivoglia assegno.
2) Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale, sita in Varese (VA), via Postumia n. 19, condotta in locazione, resterà in uso esclusivo al sig. - unitamente ai beni mobili in essa contenuti - il quale Pt_1
risulterà unico intestatario del contratto di locazione oggi esistente, con ogni consequenziale effetto.
3) Residenza dei figli e affidamento congiunto del figlio minore Per_2
Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a Per_1 risiedere presso l'abitazione materna, sita in Casciago (VA), via Monte Grappa n. 18.
Il figlio minori d'età, sarà affidato congiuntamente al padre e alla madre, Per_2
stabilendo la sua residenza presso la casa materna e avrà la sua collocazione preferenziale presso di lei in Casciago (VA), via Monte Grappa n. 18.
I sig.ri e concorderanno, conformemente allo spirito dell'affidamento Pt_1 Pt_2
congiunto, i tempi e le modalità di permanenza del figlio minore, con ciascuno di Per_2
loro, tenendo preminentemente in considerazioni i desideri e le necessità dello stesso.
Solo in mancanza di accordo tra i genitori in merito alla gestione del figlio minore (sia quotidiana che in occasione delle festività) si applicheranno le regole di seguito enunciate. avrà diritto di vedere il padre con le seguenti modalità: Per_2
- a settimane alterne nell'intero week-end dalle ore 19.30 del venerdì allorquando il sig. preleverà il figlio presso la residenza materna e lo riaccompagnerà alle ore 21.00 Pt_1
della domenica sera;
- una sera alla settimana (che si identifica nel mercoledì), con possibilità anche di eventuale pernotto qualora il minore lo desideri, con il dovere del padre di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre la sera stessa (entro le 23.30); in caso di pernotto, sarà invece la madre a provvedere il mattino seguente a prelevare presso Per_2
la residenza del padre e ad accompagnarlo a scuola.
Ciascuno dei genitori potrà chiedere all'altro che venga occasionalmente cambiato il fine settimana di propria spettanza o il giorno infrasettimanale di visita del padre, a condizione che la richiesta venga effettuata almeno 24 ore prima, sia compatibile con gli impegni scolastici del minore e, comunque, a condizione che vi sia il consenso dell'altro genitore e del minore.
pagina 2 di 5 Sempre solo qualora non vi sia accordo diverso e più elastico tra le parti, il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive sarà suddiviso nel seguente modo: per quanto attiene le vacanze Natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni:
a) il periodo dalla sera del 24.12 sino alla sera del 30.12 con un genitore;
b) il periodo dalla sera del 30.12 sino alla sera dell'Epifania con l'altro genitore.
Esclusivamente in mancanza di diverso accordo tra le parti, per quanto attiene le prossime vacanze natalizie 2025/2026, il minore trascorrerà il periodo a) con la madre ed il periodo
b) con il padre.
Il minore trascorrerà le festività pasquali, secondo il calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore, precisando che trascorrerà con il padre le prossime festività Per_2
Pasquali anno 2026.
Per quanto attiene le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15; in detto periodo i diritti di visita dell'altro genitore resteranno sospesi.
Le parti si impegnano a concordare il periodo di vacanza da trascorrere con il minore entro il 31/5 di ogni anno;
termine che, con l'accordo delle parti, potrà essere derogato.
Ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto previsto per le ferie natalizie, pasquali ed estive potrà essere effettuato solo previo consenso di entrambi i genitori e con un preavviso non inferiore ad un mese.
Esclusivamente in mancanza di altro accordo, il minore potrà trascorrere il compleanno e l'onomastico dei genitori, nonché la festa della mamma e del papà con il genitore interessato, anche qualora non cada in un giorno già di propria spettanza.
Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico del minore si seguirà il criterio Per_2 dell'alternanza (salvo espresso accordo dei genitori a trascorrerli insieme), precisando che gli anni dispari il minore trascorrerà il compleanno con la madre e l'onomastico con il padre, mentre gli anni pari avverrà il contrario.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono sempre riferire eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il minore.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore (a titolo esemplificativo ma non tassativo: scuola, sport, tempo libero, interventi e cure mediche di ogni genere, etc. etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
4) Contributo al mantenimento dei figli ( minore e maggiorenne non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente).
pagina 3 di 5 Il sig. provvederà, sino all'intervenuta indipendenza economica di Parte_1
e sino all'intervenuta maggior età e indipendenza economica di a Per_1 Per_2
contribuire al loro mantenimento mediante versamento alla madre della somma complessiva mensile di euro 400,00= (euro 200,00= per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese. Detta somma, a partire dal gennaio 2026, sarà automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita.
I coniugi, sino all'intervenuta indipendenza economica di e sino all'intervenuta Per_1
maggior età e indipendenza economica di assumeranno in ragione del 50% Per_2
ciascuno le spese straordinarie inerenti esigenze dei figli come definite dal Comitato
Scientifico del Tribunale di Varese.
Il sig. acconsente sin da ora a che l'assegno unico per i figli venga Parte_1 interamente erogato alla sig.ra assumendosi sin da ora l'onere di espletare Parte_2
ogni qualsivoglia relativa formalità che si renda necessaria allo scopo.
Le detrazioni e/o deduzioni fiscali per i figli spetteranno a ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno.
I sig.ri e dichiarano, Parte_1 Parte_2 inoltre, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. in data 18.6.2025.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11 agosto 2007, in
Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (VA) (anno pagina 4 di 5 2007 atto n. 78 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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