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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 711/2024 R.G. promosso da
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura su separato foglio allegato all'atto di appello, dall'avv. Giacomo
Pulvirenti, presso il cui studio in Caltagirone è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: ), e per essa la mandataria (cf: CP_1 P.IVA_1 CP_2
, a sua volta rappresentata dalla procuratrice (cf: P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Alessandro P.IVA_3
Barbaro, Andrea Aloi e Mario Anzà; appellata
All'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
-----------
In fatto e diritto
, con atto notificato il 23.5.2024, ha impugnato, per i motivi Parte_2
ivi esposti, la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.350/2021, pubblicata in data
24.4.2024, di rigetto dell'opposizione proposta dall'appellante avverso l'atto di precetto col quale quale mandataria di gli aveva intimato CP_2 CP_1
il pagamento di €.81.276,76 in forza dell'esposizione debitoria nascente da un contratto di mutuo.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza del 14.2.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 21.2.2025, con ordinanza comunicata alle parti in data 14.2.2025.
All'udienza del 21.2.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 711/2024 R.G. promosso da
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura su separato foglio allegato all'atto di appello, dall'avv. Giacomo
Pulvirenti, presso il cui studio in Caltagirone è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(cf: ), e per essa la mandataria (cf: CP_1 P.IVA_1 CP_2
, a sua volta rappresentata dalla procuratrice (cf: P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Alessandro P.IVA_3
Barbaro, Andrea Aloi e Mario Anzà; appellata
All'udienza collegiale del 21 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
-----------
In fatto e diritto
, con atto notificato il 23.5.2024, ha impugnato, per i motivi Parte_2
ivi esposti, la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.350/2021, pubblicata in data
24.4.2024, di rigetto dell'opposizione proposta dall'appellante avverso l'atto di precetto col quale quale mandataria di gli aveva intimato CP_2 CP_1
il pagamento di €.81.276,76 in forza dell'esposizione debitoria nascente da un contratto di mutuo.
Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.
All'udienza del 14.2.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 21.2.2025, con ordinanza comunicata alle parti in data 14.2.2025.
All'udienza del 21.2.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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