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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1733 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 12 dicembre 2024, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Zanna, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scipione, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione dell'affido di figlio minore. Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 20
novembre 2024, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che il Tribunale di Chieti disponga Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], a [...] i Persona_1 genitori, regolamentando il diritto di visita del padre, il resistente , e imponendo a CP_1 quest'ultimo un contributo economico per il mantenimento del minore.
A sostegno della propria richiesta, la ricorrente ha esposto che ha intrattenuto una stabile relazione sentimentale con il resistente dal 2007 al 2021, durante la quale hanno convissuto e dalla quale è nato il figlio . A fine 2021, la relazione tra le parti è giunta al termine e la Per_1
ha deciso di trasferirsi in un'altra abitazione con il figlio, sita in Francavilla al Mare. Parte_1
Successivamente alla separazione, il ha mantenuto un rapporto sporadico con il CP_1
figlio, limitandosi a incontrarlo una volta a settimana, generalmente il venerdì, e più recentemente accompagnandolo agli allenamenti di calcio il martedì, giovedì e venerdì. Tuttavia, egli non ha mai provveduto al mantenimento del minore, salvo un versamento una tantum di € 500,00 per un viaggio in Kazakistan e somme occasionali di € 20-30 per piccole necessità.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che il è titolare di una ditta operante nel settore CP_1
degli eventi e spettacoli, la cui entità dei redditi non è nota, ma che gli consente di condurre una vita dignitosa e di vivere da solo in un appartamento. La , invece, lavora come barista Parte_1 presso il bar “Dolce Deva” e nel 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 9.033,90, comprensivo dell'indennità di disoccupazione. Attualmente, ella sostiene da sola il mantenimento del figlio, vivendo in un appartamento in affitto per il quale paga € 420,00 mensili, oltre € 180,00
circa per le utenze.
Dopo reiterate richieste verbali rimaste inascoltate, in data 20 ottobre 2023 la ricorrente ha inviato al resistente una formale diffida legale tramite il proprio avvocato, chiedendo l'istituzione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 300,00 mensili e la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre. Nella missiva proponeva che il minore trascorresse due weekend al mese e un giorno infrasettimanale con il padre, oltre dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive e specifiche permanenze in occasione delle festività natalizie e pasquali.
Tuttavia, il non ha mai risposto a tale richiesta. CP_1
Per questi motivi
, la ricorrente ha richiesto l'emissione di un provvedimento che disciplini in modo chiaro e definito le modalità di affidamento e mantenimento del minore, prevedendo:
- affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
- regolamentazione del diritto di visita del padre sulla base del piano genitoriale allegato, con tempi di permanenza del minore stabiliti in: due weekend al mese e un giorno infrasettimanale;
- dieci giorni consecutivi nel periodo estivo;
permanenza presso il padre durante il 24 e
25 dicembre e per le festività pasquali;
- contributo al mantenimento di € 300,00 mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- contributo del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie e ludiche.
Con la comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio, CP_1
contestando parzialmente le richieste avanzate dalla nel ricorso introduttivo. Il Parte_1 resistente ha dichiarato di non opporsi all'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1
riconoscendo che già nei fatti tale modalità di affidamento è in essere, essendo il minore stato riconosciuto da entrambi i genitori sin dalla nascita. Egli, inoltre, non ha contestato la regolamentazione del diritto di visita e i tempi di permanenza del figlio con il padre.
Il convenuto ha, invece, manifestato la propria contrarietà alla richiesta della ricorrente relativa all'assegno di mantenimento, ritenendo che la somma di € 300,00 mensili sia eccessiva in relazione allo stile di vita del minore, alla condizione economica della madre e alle proprie capacità reddituali. Egli ha proposto di ridurre l'importo a € 200,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie documentate e concordate tra i genitori.
Con specifico riferimento alla richiesta di corresponsione degli arretrati dal 1° gennaio
2022, il resistente si è opposto fermamente, sostenendo che un eventuale provvedimento dovrebbe valere solo per il futuro e non per il passato, al massimo dalla data di proposizione del ricorso. Egli ha altresì affermato di aver sempre contribuito alle spese del figlio con importi superiori a quelli richiesti dalla madre, acquistando direttamente beni di prima e seconda necessità, nonché coprendo spese ludiche, scolastiche e accessorie.
Il resistente ha inoltre proposto che, al compimento della maggiore età del figlio, l'eventuale assegno di mantenimento venga versato direttamente a quest'ultimo.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno precisato e in parte modificato le proprie richieste rispetto a quanto esposto negli atti introduttivi. Con le precisazioni delle conclusioni, il resistente ha confermato la propria CP_1 posizione, ribadendo la richiesta di fissare l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 250,00 mensili. Egli ha dunque mantenuto la linea difensiva già espressa nella comparsa di costituzione e nelle memorie successive, senza introdurre elementi nuovi o modifiche sostanziali alle proprie richieste. La ricorrente , dal canto suo, si è riportata Parte_1
integralmente alle difese già svolte, confermando la propria richiesta di mantenimento e contestando la veridicità degli introiti dichiarati dal resistente, ritenendoli non compatibili con il suo reale tenore di vita.
Nella comparsa conclusionale, il resistente ha insistito nella necessità di una rimodulazione al ribasso dell'assegno, riducendolo a € 150,00 mensili. A sostegno della propria richiesta, ha evidenziato l'esiguità del proprio reddito e la precarietà della sua situazione lavorativa, affermando di svolgere saltuariamente lavori occasionali che non gli consentono di sostenere un contributo più elevato. Egli ha inoltre sottolineato che la ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale stabile con un imprenditore operante nel settore dei combustibili per uso domestico e riscaldamento, con il quale sarebbe in procinto di contrarre matrimonio. Secondo il resistente,
tale circostanza inciderebbe sulla capacità economica della madre, in quanto le consentirebbe di beneficiare di un maggior supporto patrimoniale. Sulla base di questi elementi, ha ritenuto non sostenibile una contribuzione superiore ai € 150,00 mensili, chiedendo che l'eventuale assegno venga fissato in tale importo e confermando la disponibilità a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La ricorrente, nella propria comparsa conclusionale, ha invece insistito sulla necessità di confermare la misura del mantenimento così come determinata in sede provvisoria dal giudice.
Ha ribadito che il resistente ha prodotto dichiarazioni dei redditi inattendibili rispetto al suo reale stile di vita, evidenziando come egli conduca un'abitazione in locazione a Francavilla al Mare e sostenga spese di gestione incompatibili con i redditi dichiarati. Secondo la ricorrente, ciò lascerebbe supporre che il resistente percepisca redditi in nero, tanto da rendere opportuna una segnalazione alla Guardia di Finanza. Ha inoltre richiesto che il Tribunale specifichi la decorrenza dell'assegno di mantenimento, chiarendo che lo stesso deve essere versato a partire dalla data della domanda giudiziale, contestando il mancato pagamento degli arretrati da parte del resistente.
Ha altresì evidenziato che, nonostante la notifica di un atto di precetto avvenuta in data 28 maggio
2024, il resistente non ha provveduto al pagamento delle somme dovute.
Nelle note di replica, il resistente ha ribadito la propria richiesta di riduzione dell'assegno, evidenziando nuovamente la situazione patrimoniale della ricorrente e contestando il tono delle argomentazioni avversarie. Egli ha sostenuto che la controparte non ha prodotto elementi di prova idonei a dimostrare le proprie affermazioni e che la valutazione dell'assegno deve avvenire sulla base delle effettive capacità contributive di ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 337-ter del codice civile. Ha inoltre richiamato precedenti pronunce del Tribunale di Chieti in cui gli assegni di mantenimento per figli minori sono stati quantificati in importi compresi tra € 150,00 e € 250,00, evidenziando come la richiesta della ricorrente ecceda tali parametri. Ha quindi insistito affinché l'assegno venga determinato nella misura di 150 euro mensili, senza ulteriori oneri aggiuntivi.
La ricorrente, nella propria replica, ha confermato la richiesta di mantenere inalterata la decisione assunta in sede di ordinanza provvisoria, evidenziando l'inconsistenza delle difese del resistente. Ha ribadito che l'assegno deve decorrere dalla data della domanda e che il resistente non ha ancora adempiuto al pagamento degli arretrati.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, nel presente procedimento, avente ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore , le parti hanno Persona_1
convenuto sulla necessità di un affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Non emergono elementi tali da giustificare una deroga al principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., secondo cui l'affidamento deve avvenire in via condivisa, salvo circostanze eccezionali che ne pregiudichino l'interesse. Nel caso di specie, non risultano elementi di criticità né situazioni di pregiudizio per il minore che possano rendere necessaria una diversa regolamentazione dell'affidamento. Pertanto, in linea con il principio della bigenitorialità, il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo la sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, presso la quale ha vissuto stabilmente sino ad oggi.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, si rileva che non sussistono contestazioni tra le parti sulla disciplina degli incontri genitoriali. Non emergendo elementi di conflittualità che possano ostacolare il sereno svolgimento della relazione tra padre e figlio, si ritiene opportuno non prevedere una rigida calendarizzazione delle frequentazioni, bensì consentire al padre di incontrare il figlio liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze del minore, comprese quelle scolastiche, educative e ricreative. Si precisa comunque che, in assenza di accordo, il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio almeno un fine settimana ogni due e un pomeriggio alla settimana.
Passando alla determinazione del contributo di mantenimento, il Tribunale deve valutare le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il tenore di vita goduto dal minore e le sue esigenze attuali. La madre ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del padre, evidenziando che il suo tenore di vita sarebbe incompatibile con i redditi dichiarati. Tuttavia, pur prendendo atto di tali doglianze, non appare necessario disporre specifiche indagini fiscali o accertamenti di altra natura, in quanto la determinazione dell'assegno può fondarsi su una valutazione equitativa delle esigenze del minore e delle capacità contributive dei genitori.
Si evidenzia che il minore ha ormai quindici anni e che, come tale, presenta esigenze economiche maggiori rispetto a un bambino in età prescolare o scolare. Le spese per la sua crescita e formazione, anche in prospettiva dell'inserimento nel mondo universitario e lavorativo, richiedono un contributo che non può scendere al di sotto di una soglia minima di sostenibilità.
Tenuto conto di tali elementi, si ritiene congrua la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo stabilito risulta proporzionato alle capacità reddituali delle parti e alle esigenze del minore, garantendo un contributo adeguato alla sua crescita.
Resta fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%. Si conferma altresì che le spese mediche, se documentate da prescrizione medica, e le spese scolastiche sostenute per l'istruzione presso istituti pubblici non richiedono il preventivo accordo tra le parti, mentre per tutte le altre spese straordinarie superiori ad € 200,00 sarà
necessario il previo consenso di entrambi i genitori.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di mantenimento, si dispone che l'obbligo contributivo decorra dalla data di presentazione della domanda giudiziale, in quanto il mantenimento è dovuto sin dal momento in cui è stata instaurata la controversia.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che nel presente giudizio la controversia ha riguardato prevalentemente la determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio minore. Non vi è stata, invece, alcuna contestazione tra le parti in merito all'affidamento condiviso del minore e alla disciplina del diritto di visita, circostanze che sono state pacificamente accettate da entrambe le parti sin dall'introduzione del giudizio. Tale circostanza ha determinato un'evidente limitazione dell'oggetto della lite, che si è concentrata unicamente sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento e sulla sua decorrenza.
Il resistente ha sostenuto la propria incapacità di far fronte alla misura dell'assegno richiesta dalla ricorrente, chiedendo una riduzione dello stesso. Tuttavia, le valutazioni effettuate in sede processuale hanno portato a ritenere congrua la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, sulla base dell'età del minore e delle esigenze correlate alla sua crescita e istruzione. La domanda della ricorrente è stata dunque accolta nella sua interezza sotto tale profilo, determinando la soccombenza del resistente in relazione alla questione economica.
Si rileva, tuttavia, che la controversia si è svolta in un contesto processuale semplificato,
senza la necessità di articolare mezzi istruttori e senza un contenzioso complesso, essendosi il dibattito incentrato su elementi documentali e valutazioni equitative. Alla luce di ciò, si ritiene equo applicare il principio di compensazione parziale delle spese, riconoscendo la condanna del resistente al pagamento del 50% delle spese processuali, da versare in favore dello Stato, stante l'ammissione provvisoria della al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione al Parte_1
minimo, stante la semplicità della controversia. Il restante 50% delle spese viene invece compensato tra le parti, in considerazione della mancata contestazione su altri aspetti della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare liberamente il figlio minorenne, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, educative e ricreative e previa interlocuzione con la madre (e in ogni caso possa tenere con sé il figlio almeno un fine settimana su due e un pomeriggio alla settimana);
- dispone che versi, in favore di , entro il giorno 5 (cinque) di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma di € 300,00, quale contributo al mantenimento del figlio , Persona_1
somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza a partire dal deposito della domanda;
- dispone che provveda nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario CP_1
mantenimento del figlio e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali;
- condanna alla refusione delle spese legali, da versare in favore dello Stato, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.453,00 per compensi (già calcolati al 50%), oltre accessori come per legge, con compensazione del rimanente 50%.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1733 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 12 dicembre 2024, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Zanna, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scipione, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione dell'affido di figlio minore. Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 20
novembre 2024, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto che il Tribunale di Chieti disponga Parte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], a [...] i Persona_1 genitori, regolamentando il diritto di visita del padre, il resistente , e imponendo a CP_1 quest'ultimo un contributo economico per il mantenimento del minore.
A sostegno della propria richiesta, la ricorrente ha esposto che ha intrattenuto una stabile relazione sentimentale con il resistente dal 2007 al 2021, durante la quale hanno convissuto e dalla quale è nato il figlio . A fine 2021, la relazione tra le parti è giunta al termine e la Per_1
ha deciso di trasferirsi in un'altra abitazione con il figlio, sita in Francavilla al Mare. Parte_1
Successivamente alla separazione, il ha mantenuto un rapporto sporadico con il CP_1
figlio, limitandosi a incontrarlo una volta a settimana, generalmente il venerdì, e più recentemente accompagnandolo agli allenamenti di calcio il martedì, giovedì e venerdì. Tuttavia, egli non ha mai provveduto al mantenimento del minore, salvo un versamento una tantum di € 500,00 per un viaggio in Kazakistan e somme occasionali di € 20-30 per piccole necessità.
La ricorrente ha inoltre rappresentato che il è titolare di una ditta operante nel settore CP_1
degli eventi e spettacoli, la cui entità dei redditi non è nota, ma che gli consente di condurre una vita dignitosa e di vivere da solo in un appartamento. La , invece, lavora come barista Parte_1 presso il bar “Dolce Deva” e nel 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 9.033,90, comprensivo dell'indennità di disoccupazione. Attualmente, ella sostiene da sola il mantenimento del figlio, vivendo in un appartamento in affitto per il quale paga € 420,00 mensili, oltre € 180,00
circa per le utenze.
Dopo reiterate richieste verbali rimaste inascoltate, in data 20 ottobre 2023 la ricorrente ha inviato al resistente una formale diffida legale tramite il proprio avvocato, chiedendo l'istituzione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 300,00 mensili e la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre. Nella missiva proponeva che il minore trascorresse due weekend al mese e un giorno infrasettimanale con il padre, oltre dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive e specifiche permanenze in occasione delle festività natalizie e pasquali.
Tuttavia, il non ha mai risposto a tale richiesta. CP_1
Per questi motivi
, la ricorrente ha richiesto l'emissione di un provvedimento che disciplini in modo chiaro e definito le modalità di affidamento e mantenimento del minore, prevedendo:
- affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
- regolamentazione del diritto di visita del padre sulla base del piano genitoriale allegato, con tempi di permanenza del minore stabiliti in: due weekend al mese e un giorno infrasettimanale;
- dieci giorni consecutivi nel periodo estivo;
permanenza presso il padre durante il 24 e
25 dicembre e per le festività pasquali;
- contributo al mantenimento di € 300,00 mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- contributo del 50% alle spese straordinarie, scolastiche, sanitarie e ludiche.
Con la comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio, CP_1
contestando parzialmente le richieste avanzate dalla nel ricorso introduttivo. Il Parte_1 resistente ha dichiarato di non opporsi all'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_1
riconoscendo che già nei fatti tale modalità di affidamento è in essere, essendo il minore stato riconosciuto da entrambi i genitori sin dalla nascita. Egli, inoltre, non ha contestato la regolamentazione del diritto di visita e i tempi di permanenza del figlio con il padre.
Il convenuto ha, invece, manifestato la propria contrarietà alla richiesta della ricorrente relativa all'assegno di mantenimento, ritenendo che la somma di € 300,00 mensili sia eccessiva in relazione allo stile di vita del minore, alla condizione economica della madre e alle proprie capacità reddituali. Egli ha proposto di ridurre l'importo a € 200,00 mensili, oltre alla contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie documentate e concordate tra i genitori.
Con specifico riferimento alla richiesta di corresponsione degli arretrati dal 1° gennaio
2022, il resistente si è opposto fermamente, sostenendo che un eventuale provvedimento dovrebbe valere solo per il futuro e non per il passato, al massimo dalla data di proposizione del ricorso. Egli ha altresì affermato di aver sempre contribuito alle spese del figlio con importi superiori a quelli richiesti dalla madre, acquistando direttamente beni di prima e seconda necessità, nonché coprendo spese ludiche, scolastiche e accessorie.
Il resistente ha inoltre proposto che, al compimento della maggiore età del figlio, l'eventuale assegno di mantenimento venga versato direttamente a quest'ultimo.
Nel corso dell'istruttoria, le parti hanno precisato e in parte modificato le proprie richieste rispetto a quanto esposto negli atti introduttivi. Con le precisazioni delle conclusioni, il resistente ha confermato la propria CP_1 posizione, ribadendo la richiesta di fissare l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 250,00 mensili. Egli ha dunque mantenuto la linea difensiva già espressa nella comparsa di costituzione e nelle memorie successive, senza introdurre elementi nuovi o modifiche sostanziali alle proprie richieste. La ricorrente , dal canto suo, si è riportata Parte_1
integralmente alle difese già svolte, confermando la propria richiesta di mantenimento e contestando la veridicità degli introiti dichiarati dal resistente, ritenendoli non compatibili con il suo reale tenore di vita.
Nella comparsa conclusionale, il resistente ha insistito nella necessità di una rimodulazione al ribasso dell'assegno, riducendolo a € 150,00 mensili. A sostegno della propria richiesta, ha evidenziato l'esiguità del proprio reddito e la precarietà della sua situazione lavorativa, affermando di svolgere saltuariamente lavori occasionali che non gli consentono di sostenere un contributo più elevato. Egli ha inoltre sottolineato che la ricorrente ha intrapreso una relazione sentimentale stabile con un imprenditore operante nel settore dei combustibili per uso domestico e riscaldamento, con il quale sarebbe in procinto di contrarre matrimonio. Secondo il resistente,
tale circostanza inciderebbe sulla capacità economica della madre, in quanto le consentirebbe di beneficiare di un maggior supporto patrimoniale. Sulla base di questi elementi, ha ritenuto non sostenibile una contribuzione superiore ai € 150,00 mensili, chiedendo che l'eventuale assegno venga fissato in tale importo e confermando la disponibilità a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%.
La ricorrente, nella propria comparsa conclusionale, ha invece insistito sulla necessità di confermare la misura del mantenimento così come determinata in sede provvisoria dal giudice.
Ha ribadito che il resistente ha prodotto dichiarazioni dei redditi inattendibili rispetto al suo reale stile di vita, evidenziando come egli conduca un'abitazione in locazione a Francavilla al Mare e sostenga spese di gestione incompatibili con i redditi dichiarati. Secondo la ricorrente, ciò lascerebbe supporre che il resistente percepisca redditi in nero, tanto da rendere opportuna una segnalazione alla Guardia di Finanza. Ha inoltre richiesto che il Tribunale specifichi la decorrenza dell'assegno di mantenimento, chiarendo che lo stesso deve essere versato a partire dalla data della domanda giudiziale, contestando il mancato pagamento degli arretrati da parte del resistente.
Ha altresì evidenziato che, nonostante la notifica di un atto di precetto avvenuta in data 28 maggio
2024, il resistente non ha provveduto al pagamento delle somme dovute.
Nelle note di replica, il resistente ha ribadito la propria richiesta di riduzione dell'assegno, evidenziando nuovamente la situazione patrimoniale della ricorrente e contestando il tono delle argomentazioni avversarie. Egli ha sostenuto che la controparte non ha prodotto elementi di prova idonei a dimostrare le proprie affermazioni e che la valutazione dell'assegno deve avvenire sulla base delle effettive capacità contributive di ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità stabilito dall'articolo 337-ter del codice civile. Ha inoltre richiamato precedenti pronunce del Tribunale di Chieti in cui gli assegni di mantenimento per figli minori sono stati quantificati in importi compresi tra € 150,00 e € 250,00, evidenziando come la richiesta della ricorrente ecceda tali parametri. Ha quindi insistito affinché l'assegno venga determinato nella misura di 150 euro mensili, senza ulteriori oneri aggiuntivi.
La ricorrente, nella propria replica, ha confermato la richiesta di mantenere inalterata la decisione assunta in sede di ordinanza provvisoria, evidenziando l'inconsistenza delle difese del resistente. Ha ribadito che l'assegno deve decorrere dalla data della domanda e che il resistente non ha ancora adempiuto al pagamento degli arretrati.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, nel presente procedimento, avente ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore , le parti hanno Persona_1
convenuto sulla necessità di un affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Non emergono elementi tali da giustificare una deroga al principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., secondo cui l'affidamento deve avvenire in via condivisa, salvo circostanze eccezionali che ne pregiudichino l'interesse. Nel caso di specie, non risultano elementi di criticità né situazioni di pregiudizio per il minore che possano rendere necessaria una diversa regolamentazione dell'affidamento. Pertanto, in linea con il principio della bigenitorialità, il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo la sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, presso la quale ha vissuto stabilmente sino ad oggi.
Per quanto concerne il diritto di visita del padre, si rileva che non sussistono contestazioni tra le parti sulla disciplina degli incontri genitoriali. Non emergendo elementi di conflittualità che possano ostacolare il sereno svolgimento della relazione tra padre e figlio, si ritiene opportuno non prevedere una rigida calendarizzazione delle frequentazioni, bensì consentire al padre di incontrare il figlio liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze del minore, comprese quelle scolastiche, educative e ricreative. Si precisa comunque che, in assenza di accordo, il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio almeno un fine settimana ogni due e un pomeriggio alla settimana.
Passando alla determinazione del contributo di mantenimento, il Tribunale deve valutare le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il tenore di vita goduto dal minore e le sue esigenze attuali. La madre ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del padre, evidenziando che il suo tenore di vita sarebbe incompatibile con i redditi dichiarati. Tuttavia, pur prendendo atto di tali doglianze, non appare necessario disporre specifiche indagini fiscali o accertamenti di altra natura, in quanto la determinazione dell'assegno può fondarsi su una valutazione equitativa delle esigenze del minore e delle capacità contributive dei genitori.
Si evidenzia che il minore ha ormai quindici anni e che, come tale, presenta esigenze economiche maggiori rispetto a un bambino in età prescolare o scolare. Le spese per la sua crescita e formazione, anche in prospettiva dell'inserimento nel mondo universitario e lavorativo, richiedono un contributo che non può scendere al di sotto di una soglia minima di sostenibilità.
Tenuto conto di tali elementi, si ritiene congrua la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo stabilito risulta proporzionato alle capacità reddituali delle parti e alle esigenze del minore, garantendo un contributo adeguato alla sua crescita.
Resta fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%. Si conferma altresì che le spese mediche, se documentate da prescrizione medica, e le spese scolastiche sostenute per l'istruzione presso istituti pubblici non richiedono il preventivo accordo tra le parti, mentre per tutte le altre spese straordinarie superiori ad € 200,00 sarà
necessario il previo consenso di entrambi i genitori.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di mantenimento, si dispone che l'obbligo contributivo decorra dalla data di presentazione della domanda giudiziale, in quanto il mantenimento è dovuto sin dal momento in cui è stata instaurata la controversia.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che nel presente giudizio la controversia ha riguardato prevalentemente la determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio minore. Non vi è stata, invece, alcuna contestazione tra le parti in merito all'affidamento condiviso del minore e alla disciplina del diritto di visita, circostanze che sono state pacificamente accettate da entrambe le parti sin dall'introduzione del giudizio. Tale circostanza ha determinato un'evidente limitazione dell'oggetto della lite, che si è concentrata unicamente sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento e sulla sua decorrenza.
Il resistente ha sostenuto la propria incapacità di far fronte alla misura dell'assegno richiesta dalla ricorrente, chiedendo una riduzione dello stesso. Tuttavia, le valutazioni effettuate in sede processuale hanno portato a ritenere congrua la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, sulla base dell'età del minore e delle esigenze correlate alla sua crescita e istruzione. La domanda della ricorrente è stata dunque accolta nella sua interezza sotto tale profilo, determinando la soccombenza del resistente in relazione alla questione economica.
Si rileva, tuttavia, che la controversia si è svolta in un contesto processuale semplificato,
senza la necessità di articolare mezzi istruttori e senza un contenzioso complesso, essendosi il dibattito incentrato su elementi documentali e valutazioni equitative. Alla luce di ciò, si ritiene equo applicare il principio di compensazione parziale delle spese, riconoscendo la condanna del resistente al pagamento del 50% delle spese processuali, da versare in favore dello Stato, stante l'ammissione provvisoria della al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione al Parte_1
minimo, stante la semplicità della controversia. Il restante 50% delle spese viene invece compensato tra le parti, in considerazione della mancata contestazione su altri aspetti della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare liberamente il figlio minorenne, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, educative e ricreative e previa interlocuzione con la madre (e in ogni caso possa tenere con sé il figlio almeno un fine settimana su due e un pomeriggio alla settimana);
- dispone che versi, in favore di , entro il giorno 5 (cinque) di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma di € 300,00, quale contributo al mantenimento del figlio , Persona_1
somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza a partire dal deposito della domanda;
- dispone che provveda nella misura del 50% alle spese che eccedono l'ordinario CP_1
mantenimento del figlio e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali;
- condanna alla refusione delle spese legali, da versare in favore dello Stato, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.453,00 per compensi (già calcolati al 50%), oltre accessori come per legge, con compensazione del rimanente 50%.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi