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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1536/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1536/2014 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo, presso il cui studio in Caltagirone, via Madonna della Via
n. 161, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Emanuela Alfia Maria La Ferla, presso il cui studio in Vizzini, cortile Giorgia n. 2, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._3
avv.ti Nadia Barone e Cinzia Garofalo, presso lo studio delle quali in Caltagirone, viale Europa n. 27, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare, per tutti i motivi indicati nel
[...]
presente atto e sulla base della C.T.U. di cui al citato procedimento per ATP n. 730/2004 R.G.A.C.,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'arch. nella direzione dei CP_1
pagina 1 di 17 lavori relativi alla ristrutturazione dell'appartamento dell'attore sito in Caltagirone, Via Magellano
s.n. (già Via Fisicara), Pal. “Cristal”, primo piano;
e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra l'attore medesimo ed il convenuto in relazione alla direzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento suindicato;
e sempre per l'effetto, condannare l'arch. a restituire all'attore le somme da questi corrisposte per la CP_1 prestazione d'opera professionale svolta in modo colpevolmente non idoneo;
somme che si indicano, in approssimazione per difetto, in complessivi euro 10.000,00; oltre interessi dal 25/11/2004 al saldo, ed al risarcimento di tutti i danni subiti dall'avv. , patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1
nella misura di euro 30.000,00 o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver conferito, nel corso del 2003, all'architetto CP_1
l'incarico “di progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione degli interni
[...] dell'appartamento” di sua proprietà, sito in Caltagirone Via Magellano s.n., conferendogli ogni
“ampia e assoluta libertà per ciò che riguardava la scelta della manovalanza e dei materiali”.
Ha rappresentato, poi, che a seguito della cattiva esecuzione degli stessi, “i vari locali dell'appartamento presentavano svariati difetti e vizi, che venivano tempestivamente denunciati al
Direttore dei Lavori”. Pertanto, nel 2004, aveva incoato un giudizio per accertamento tecnico preventivo nel corso del quale il consulente d'ufficio aveva accertato la presenza di vizi evidenziando che “il massetto, occupante una superficie di oltre 100 mq. (in buona parte ormai all'epoca scarificato), era stato realizzato con argilla espansa, il cui uso è fortemente sconsigliato per la messa in opera del parquet”; che “il valore di umidità presente nella porzione non scarificata di massetto ha confermato l'inidoneità dello stesso all'applicazione del parquet;
e ciò fin oltre dopo un anno dalla sua realizzazione”; “… che a causa dell'errato calcolo nella realizzazione dello spessore del massetto, ove fosse stato messo in opera il parquet (acquistato in data 29/09/2003) si sarebbe ottenuto un
“piccolo gradino” di circa 5-6 mm rispetto alle superfici pavimentate e quindi sarebbe stata necessaria la messa in opera di “alti” giunti tra le diverse tipologie di pavimentazioni presenti”; che la pavimentazione e le pareti piastrellate dei vani cucina, del bagno principale e secondario
“presentavano dei disallineamenti e fughe irregolari, gradini e avvallamenti, fuori piombo, sporgenze,
e salti di quota con difetti “a scala” ; “… che è fortemente sconsigliato l'utilizzo della Colla Super
Keracoll additivata con cemento per l'incollaggio del gres porcellanato in quanto tale impasto porta nel tempo al distacco delle piastrelle”.
pagina 2 di 17 Ha esposto, ancora, che per eliminare i danni subiti aveva provveduto allo smantellamento e al ripristino del massetto e delle mattonelle del bagno piccolo (mantenendo, invece, “tutta la piastrellatura difettosamente collocata” nella cucina e nel bagno grande), nominando all'uopo un nuovo Direttore dei lavori, nonché all'acquisto del materiale necessario per l'esecuzione dei predetti lavori.
Ha dedotto, pertanto, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per ritenere sussistente la piena responsabilità del direttore dei lavori per i danni lamentati e derivanti “da un'errata direzione dei lavori, da imperizia e/o negligenza e da omissione di controllo sulla esecuzione a regola d'arte dei lavori medesimi”.
Ha insistito, quindi, nelle conclusioni riportate in premessa;
il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello per ATP, iscritto al n. 730/2004 R.G.A.C. In via istruttoria ha chiesto ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di “quantificare i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'errata direzione dei lavori del convenuto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.03.2015, si è costituito in giudizio il quale, in via preliminare, ha chiesto disporsi il differimento della prima udienza di CP_1
comparizione per la chiamata in causa di , titolare della ditta esecutrice dei lavori per cui è CP_2 causa, contattato “su richiesta e con il consenso e l'accettazione” dello stesso attore. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dall'attore nei suoi confronti avendo quest'ultimo “accettato, con il proprio contegno, le opere di cui trattasi”. Ha rappresentato, infatti, che dopo la comunicazione del 20.10.2003 di completamento dei lavori di rivestimento da parte del e “ancor prima che odierna parte convenuta riuscisse a verificare CP_2 dette opere”, in data 22/10/2003 aveva rassegnato le proprie dimissioni a cause di incomprensioni sorte con la moglie dell'attore. Ha aggiunto che in quell'occasione l'attore “ha omesso di richiedere una verifica delle opere realizzate sino a quel momento (…), di formulare qualsivoglia riserva in ordine alla ricezione delle dette opere (…) ha provveduto al pagamento integrale del compenso”; circostanze queste che “comprovano la piena e totale intervenuta accettazione delle opere realizzate sotto la direzione dell'arch. sino al momento delle sue dimissioni e lasciano presumere, altresì, CP_1
l'inesistenza di qualsivoglia imperizia e/o negligenza (…) nell'espletamento dell'incarico”.
Ha eccepito, nel merito, che alcuna responsabilità poteva essergli imputata sia perché non era stato posto nelle condizioni di eseguire alcuna verifica dei lavori fino ad allora eseguiti (pavimentazione e rivestimento bagno grande e cucina) – verifica che, in ogni caso, avrebbe potuto aver luogo solo a pagina 3 di 17 lavori ultimati – sia perché trattandosi di “compiti squisitamente materiali” (dosaggio di acqua per il massetto ed il dosaggio dei collanti per la posa in opera delle mattonelle) detti lavori rientravano nella
“esclusiva competenza della ditta esecutrice dei lavori” - come peraltro confermato dalla consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento per ATP - sia perché essi, in ogni caso, non necessitavano di alcun controllo da parte del direttore dei lavori. Ha precisato, inoltre, che alla data delle dimissioni la pavimentazione del bagno piccolo non era stata ancora posta e che “mai nessun termine è stato convenuto (…) per il completamento dei lavori”.
Ha eccepito, ancora, il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento per avere quest'ultimo, tra l'altro, proceduto alla scarificazione del massetto anziché alla deumidificazione artificiale, come suggerito dal in occasione del sopralluogo del 21.01.2004. CP_1
Da ultimo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda di risoluzione per essere decorso il termine decennale dalla data delle dimissioni, e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto non sussistendo alcun inadempimento ad esso imputabile.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata (19.11.2015), si è costituito in giudizio il quale, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta essendo CP_2 decorsi oltre dieci anni dall'ultimazione dei lavori.
Nel merito ha, poi, contestato la domanda, ritenendo che nessuna responsabilità fosse allo stesso addebitabile. A sostegno delle proprie difese ha, innanzitutto, rappresentato di non aver mai ricevuto alcuna contestazione circa la presenza dei dedotti vizi - ad eccezione della raccomandata del
12/11/2003 “inviata al terzo solo per conoscenza e pertanto non avente valore di diffida” - di essere stato regolarmente pagato per i lavori eseguiti e che di tale somma non era mai stata chiesta la restituzione né da parte dell'attore né da parte del . CP_1
Ha, inoltre, rappresentato di aver “eseguito i lavori sotto esplicita direzione impartitagli dall'arch.
che provvedeva a fornire il materiale necessario e si recava presso l'immobile dell'Avv. CP_1
in diversi momenti della giornata sia per impartire direttive, sia per controllare l'operato del Pt_1
e di tutti gli operai”, il che valeva ad escludere ogni sua responsabilità in caso di accertamento CP_2 di vizi nell'esecuzione dell'opera da parte dello stesso.
Ha eccepito, inoltre, l'inutilizzabilità e l'inopponibilità della consulenza tecnica nei propri confronti per non aver partecipato al procedimento per ATP. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
pagina 4 di 17 Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite interrogatori formali e l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti nonché tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 7.11.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Nella presente controversia è circostanza pacifica – in quanto non oggetto di contestazione fra le parti – che nel corso dell'anno 2003 il convenuto è stato nominato Direttore dei Lavori, CP_1 nell'ambito del lavoro di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'attore.
Occorre premettere che il contratto intercorso tra le parti ( e ) va Parte_1 CP_1
qualificato come contratto di prestazione d'opera professionale, la cui disciplina è prevista agli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile. Tale è il contratto con il quale una parte si obbliga verso un corrispettivo a compiere una prestazione o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Prestazione che, in applicazione dell'art. 1176 secondo comma c.c., deve essere eseguita a regola d'arte e con l'ordinaria diligenza richiesta al professionista medio, tenuto conto del maggior livello di competenza tecnica ed intellettuale in suo possesso, il cui utilizzato è finalizzato ad assicurare il miglior risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Quindi, il professionista che ha ricevuto l'incarico nel caso di inadempimento risponde anche per colpa lieve.
In tema di azione risarcitoria è d'uopo precisare che i termini di decadenza e prescrizione, alle quali è soggetta l'azione risarcitoria per i vizi dell'opera, non operano nei confronti del direttore dei lavori avendo la prestazione dello stesso – sia che le obbligazioni assunte consistano nella sola progettazione o anche nella direzione dei lavori – natura eterogenea e non assimilabile alla prestazione d'opera manuale (Tribunale di Alessandria, sez. I, 13/12/2021, n. 968; Tribunale di Perugia, 26/04/2021, n.
655; Tribunale di Firenze, sez. III, 17/02/2021, n. 377; Cassazione civile, sez. III, 09/11/2020, n.
24981). In merito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28577/13 ha chiaramente statuito che “le disposizioni di cui all'articolo 2226 Codice civile in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto
pagina 5 di 17 d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori…”. Pertanto, non assume rilievo la circostanza – allegata dal convenuto – che l'attore abbia accettato le opere realizzate senza sollevare contestazioni su eventuali difetti dell'opera, come disposto dall'art. 1665 c.c., posto che tale disposizione opera nei rapporti tra committente e appaltatore e non anche nei rapporti tra il committente e il proprio direttore dei lavori che al primo è legato da un rapporto di opera professionale.
Valutata, dunque, la tempestività dell'azione proposta, bisogna accertare se le parti abbiano compiutamente assolto il proprio onere probatorio.
Per consolidato principio ermeneutico “costituisce onere del committente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da inadempimento allegare e provare la fonte dell'obbligazione e il pregiudizio risarcibile, nonché il nesso causale tra questo e l'inadempimento, potendo allegare quest'ultimo, essendo invece onere del convenuto allegare e provare l'adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001). Dunque, la responsabilità del direttore dei lavori segue il regime probatorio dell'art. 1218 c.c., con la conseguenza che una volta che il creditore
(in questo caso ) ne abbia allegato l'inadempimento sarà onere del convenuto Parte_1 dimostrare o di avere correttamente adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile.
La Giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente”. Ed ancora, “in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non
pagina 6 di 17 richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. Cass. Civ. n. 6488/2025; Cass. Civ.
n. 14456/2023; Cass. Civ. n. 7336/2019; Cass. Civ. n. 8700/2016; Cass. Civ. n. 10728/2008). In applicazione di tali principi, il direttore dei lavori, in adempimento ai propri obblighi contrattuali, deve verificare la progressiva e corretta realizzazione dell'opera nel rispetto delle regole della tecnica.
Dunque, il prestatore d'opera che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Allora, occorre vagliare la sussistenza o meno di eventuali inadempienze imputabili a negligenza del direttore dei lavori.
Nel caso di specie, occorre muovere dalla prova testimoniale di che ha Testimone_1 dichiarato: “sono installatore di pavimenti in legno… quando mi sono recato a casa dell'avv. Pt_1 la prima volta ho visto che c'era il massetto in cemento e, quindi ho dovuto misurare il grado di umidità con un apparecchio specifico “igrometro”; il grado di umidità era eccessivo e quindi non idoneo per la posa del pavimento in legno. Preciso che il massetto non era fresco, ma era stato fatto almeno tre – quattro mesi prima;
questo perché il cemento ha dei parametri di asciugatura che noi tecnici conosciamo (dopo 40gg. un centimetro al mese – ci sono delle regole fissate dai parchettisti che noi seguiamo per eseguire un lavoro a regola d'arte). Abbiamo fissato un appuntamento successivo qualche mese dopo per misurare di nuovo il grado di umidità; non era cambiato nulla. Non ricordo esattamente quanti appuntamenti abbiamo fissato per misurare il grado di umidità, forse tre o quattro.
Alla fine, ci siamo incontrati in cantiere l'avv. , l'arch. ed il muratore che ha fatto i Pt_1 CP_1
lavori ed io per capire il motivo per cui il massetto non si asciugava;
parlando è venuto fuori che il massetto non era idoneo per la posa del parquet in quanto era stato realizzato con argilla espansa;
per tutto l'appartamento il primo strato era stato realizzato in miscuglio di cemento ed argilla espansa e gli altri tre/quattro centimetri in cemento tradizionale. Nel nostro manuale di parchettisti c'è specificato che per la posa del parquet non si può fare il massetto con argilla espansa, mischiando i due prodotti, perché l'argilla espansa è un materiale idroscopico, cioè assorbe l'acqua e piano piano negli anni la rilascia… posso dire che il problema non è stata la malta, ma l'umidità presente nel
pagina 7 di 17 massetto… Se mi avessero interpellato prima io avrei sconsigliato un massetto con argilla espansa;
quando io sono arrivato era stato già tutto fatto. Ribadisco che con quel massetto io non avrei potuto installare il parquet o, meglio, non mi assumevo la responsabilità per la buona riuscita del lavoro. Ho quindi consigliato o di eliminare e rifare tutto il massetto (con aggravio di spese perché dovevano essere rifatti anche gli impianti) oppure di abbassare di almeno tre – quattro centimetri il massetto esistente, in modo da poter creare con dei prodotti specifici una barriera vapore e poi ricostruire lo spessore del massetto mancate con dei pannelli di truciolare idrofugo maschiato;
hanno quindi optato per questa seconda soluzione ed io personalmente anche per accorciare i tempi, ho suggerito
l'acquisto dei pannelli”. Dalle superiori dichiarazioni emerge chiaramente l'errore compiuto dal direttore dei lavori nella scelta del materiale da utilizzare per la realizzazione del massetto sul quale poggiare il parquet, stante l'elevato grado di umidità, come ulteriormente ribadito dal teste nel corso dell'escussione: “preciso che il vero problema che ostava alla posa del parquet era l'umidità del massetto” del tutto incompatibile con il parquet. Tale circostanza è supportata anche dalla consulenza d'ufficio espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva, ove il consulente d'ufficio, ing.
, – dopo aver appurato, fra l'altro, una differenza di quota di circa un centimetro tra Persona_1
il massetto del vano ingresso-soggiorno e la pavimentazione della cucina, dell'accesso principale e dei balconi, che rende necessaria la messa in opera di alti giunti tra i diversi pavimenti, – ha constatato che il massetto è stato “realizzato con impasto di cemento, sabbia, argilla espansa ed acqua, arrecante superiormente uno spessore pari a circa 3 mm, di rasatura/liscia realizzato con impasto di cemento, sabbia fine e azolo (oltre acqua)” ed ha specificato che l'utilizzo di argilla espansa semplice per la posa in opera della pavimentazione, nello specifico di parquet del tipo Liston Doussie, “viene solitamente sconsigliata poiché eccessivamente vincolante” per i seguenti motivi: lunghi tempi di asciugatura;
la necessità che non sia attraversata da tubazioni soggette a salti termici, a fenomeni di condensa o a perdite idriche;
la necessità di ricoprirla con doppi pannelli isolanti prima della posa del parquet;
la necessità di realizzare un'idonea areazione per prevenire fenomeni di umidità di risalita. Il tecnico ha chiarito, inoltre, che “nel caso in cui sia necessario realizzare elevati spessori di massetto
(alleggerito) finalizzato alla posa in opera di parquet, si preferisce utilizzare una tipologia di argilla espansa pre-trattata con prodotti idrorepellenti o isolanti, denominata “a grani incappucciati”, che è certamente più onerosa di quella semplice ma assicura i medesimi risultati di leggerezza e coibentazione termica/acustica (assicurando inoltre una veloce asciugatura)” (leggasi pagg. 8 e 9 della CTU dell'accertamento tecnico preventivo).
pagina 8 di 17 Nello stesso senso anche la consulenza d'ufficio redatta nel corso di questo giudizio dall'ing. Per_2
[...]
Inoltre, nel corso dell'istruttoria è emerso che il massetto è stato realizzato sotto esplicita direttiva dell'arch. e con le modalità, anche relativamente al dosaggio del materiale, dallo stesso CP_1
indicate, avendo il teste affermato che aveva realizzato il massetto sotto CP_2 Testimone_2 esplicita direttiva dell'arch. che indicava persino la percentuale del materiale da posare per CP_1 realizzare le varie opere. Sebbene il sia figlio del terzo chiamato, non v'è ragione di dubitare CP_2
della veridicità delle sue dichiarazioni, atteso che esse hanno trovato conferma in quelle rese dal teste e trattandosi di soggetti che, all'epoca dei fatti, lavoravano per . Testimone_3 Testimone_2
Pertanto, sussiste l'errore del direttore dei lavori che ha avuto certamente efficacia causale rispetto all'evento dannoso rappresentato dalla necessaria scarificazione del massetto già realizzato, a nulla rilevando la circostanza che la scelta del materiale era stata determinata dal fatto di non essere stato edotto dal proprietario che avrebbe dovuto trasferirsi nell'immobile in poco tempo, poiché a prescindere da tutto il materiale scelto non era idoneo alla posa del parquet. Né può assumere peso l'addotta circostanza – peraltro non supportata da elementi probatori – “che la decisione di fare quel tipo di massetto è stata concordata con l'impresa che mi ha rassicurato in base a delle sue esperienze pregresse che io stesso ho verificato che erano stati fatti ad opera d'arte”, poiché incombe sul direttore dei lavori, in quanto soggetto in possesso della conoscenza delle regole dell'arte, la valutazione finale dei materiali più idonei alle opere da eseguire.
Occorre ora valutare se il professionista sia incorso in ulteriori negligenze legate agli altri vizi lamentati e riscontrati.
Per quanto riguarda gli ulteriori ambienti dell'immobile il consulente d'ufficio dell'accertamento preventivo ha constatato:
1) che nel vano cucina, nella porzione centrale della pavimentazione, si riscontrano circa due mattoni non perfettamente allineati orizzontalmente con la rimanente parte del piano di calpestio;
mentre, in corrispondenza del muro divisorio, si rilevano circa quattro mattoni che presentano una piccola depressione rispetto al rimanente piano di calpestio;
altri mattoni, con analogo problema, si rilevano in aderenza del muro divisorio di accesso al vano in oggetto;
nella parete piastrellata si rileva la parziale sporgenza di alcune mattonelle oltre all'assenza di complanarità di altre, mentre il fuori piombo in alcune parti è più evidente rispetto ad altre parti
(leggasi pag. 12 CTU dell'accertamento tecnico preventivo);
pagina 9 di 17 2) che nel bagno principale si rinvengono circa quattro mattoni perimetrali che presentano irregolarità rispetto al piano di calpestio con salti di quota;
nel rivestimento a parete, vicino agli spigoli, si rilevano alcune piastrelle non allineate con le altre e nella parte del rivestimento a mosaico sono stati riscontrate variazioni di quota tra differenti fogli di tessere e disallineamenti delle fughe e della loro larghezza dovuti al mancato utilizzo delle crocette, oltre che parziali avvallamenti di singole tessere (leggasi pagg. 14, 15 e 16 della CTU dell'accertamento tecnico preventivo);
3) che nel bagno secondario, in corrispondenza della parete frontale, si rinvengono parziali avvallamenti superficiali delle porzioni trattate con i wafer, variazioni nella larghezza e disallineamenti delle fughe, anche le piastrelle (cm 20x20) collocate vicino agli spigoli tra i muri e vicino al lavabo mostrano disallineamenti (leggasi pagg. 17 e 18 della CTU dell'accertamento tecnico preventivo).
Ha concluso, dunque, sostenendo che “le imperfezioni non ammissibili sono certamente dovute alla non regolare posa in opera ed errata procedura nelle diverse operazioni eseguite dai manovali, evidentemente non sufficientemente specializzati per la posa in opera delle pavimentazioni e delle piastrelle” rilevando ulteriori errori “con particolare riferimento (imperfezioni maggiormente evidenti) alle tecniche utilizzate nel dosaggio dei collanti ed ai conseguenti tempi di presa (fenomeno descritto alle pagine 13, 14 e 17 della CTU dell'accertamento tecnico preventivo)”. I vizi emersi in sede di
A.T.P. sono stati pure confermati dal CTU nominato nel presente giudizio.
Pertanto, tenuto conto delle valutazioni operate dal CTU nel corso dell'istruttoria preventiva, che questo decidente condivide per il percorso logico argomentativo seguito e per la chiarezza espositiva, e del compendio probatorio formatosi in corso di causa è possibile concludere che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di parte attrice sono stati effettuati non a regola d'arte e che alcuni errori
(massetto) potevano essere evitati applicando le competenze tecniche esigibili da un direttore dei lavori mediamente preparato, mentre altri (errato posizionamento di parte del pavimento cucina, errato posizionamento delle piastrelle dei bagni e della cucina, dimensioni e disallineamento delle fughe, nonché il materiale usato per il loro fissaggio) potevano essere facilmente individuabili tramite un ordinario controllo visivo delle opere ed eliminate nell'immediatezza, senza dover attendere il completamento dell'opera per svolgere gli opportuni controlli, come sostenuto dallo stesso convenuto.
Ciò importa che l'inadempimento imputato da parte attrice al convenuto va ritenuto sussistente, in quanto quest'ultimo, in ragione delle obbligazioni assunte in pagina 10 di 17 qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto controllare e verificare che i lavori avvenissero nel rispetto delle regole tecniche previste dai manuali di istruzione di settore, e dalle schede tecniche di ogni materiale edile in cui ne viene illustrato il corretto uso e la corretta posa in opera;
avrebbe dovuto avvertire immediatamente la committenza, oltre a disporre opportuni ordini di servizio all'impresa esecutrice, al fine di garantire l'utile risultato atteso dalla committente e consistente nella corretta ristrutturazione dell'immobile in conformità alle regole d'arte.
Infine, va rilevato che non costituisce causa esimente della responsabilità la circostanza che la ditta esecutrice fosse stata scelto su richiesta e con accettazione di parte attrice atteso che il direttore dei lavori ha sempre l'obbligo di controllare autonomamente la corretta esecuzione dei lavori e denunciare alla committenza la loro scorretta esecuzione.
Pertanto, le argomentazioni del convenuto non valgono ad escluderne la responsabilità nei confronti di
. Né può ritenersi che i vizi riscontrati attengano ad aspetti esecutivi marginali che Parte_1 esulerebbero dal controllo del direttore dei lavori, proprio per l'evidenza e la portata degli stessi. A prescindere dalla individuazione delle concrete modalità esecutive, rimesse alla libera scelta della ditta esecutrice, l'architetto avrebbe dovuto accorgersi - recandosi in cantiere durante la fase di CP_1
progressione dei lavori e non a conclusione degli stessi come ritenuto in comparsa di costituzione - delle anomalie nel risultato, dovute al mancato rispetto delle regole dell'arte nella fase di posa in opera dei rivestimenti, al fine di potervi porre tempestivo rimedio prima della conclusione dei lavori.
Parte attrice ha, dunque, provato non solo i danni subiti ma anche l'esistenza del nesso causale fra l'inadempimento contrattuale del direttore dei lavori e le opere non adeguatamente realizzate, nonché il danno economico subito per il loro rifacimento. Mentre, non ha fornito alcuna prova CP_1
liberatoria in ordine alla propria responsabilità, nemmeno in via indiziaria, avendo semplicemente dichiarato in sede di interrogatorio formale “che la decisione di fare quel tipo di massetto è stata concordata con l'impresa che mi ha rassicurato in base a delle sue esperienze pregresse che io stesso ho verificato che erano stati fatti ad opera d'arte”, poiché in base al contratto stipulato fra le parti il direttore dei lavori ha assunto la responsabilità nei confronti di parte attrice della regolare esecuzione delle opere assumendosi l'obbligo di verificare la corretta esecuzione dei lavori verificando i materiali e la corretta posa in opera.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, il consulente d'ufficio, ing. ha Persona_2
indicato quali lavori necessari per l'eliminazione dei difetti ed il rifacimento delle opere a regola d'arte lo “svellimento delle porzioni di rivestimento a mosaico presenti nel bagno principale,
pagina 11 di 17 successiva fornitura e posa in opera di analoghe piastrelle nelle medesime porzioni;
svellimento delle porzioni di rivestimento a vista presenti nella parete della cucina, successiva fornitura e posa in opera di analoghe piastrelle nelle medesime porzioni”, quantificandoli in euro 1.050,00 (leggasi integrazione
CTU). Per quanto riguarda, invece, il risarcimento delle spese già sostenute per la eliminazione di una parte dei lavori malamente eseguiti e consistiti nella “scarificazione del massetto sottostante al parquet
e rifacimento dello stesso per una superficie complessiva di circa 104 mq. quest'ultimo, allo stato attuale non visibile in quanto sottostante al parquet, appare idoneo al rivestimento applicato, non mostrando segni di distacco o avvallamento; svellimento del rivestimento del bagno secondario e rifacimento dello stesso con altra tipologia di piastrelle, per una superficie complessiva di circa 9 mq.
Al riguardo, si precisa che l'entità dello svellimento può desumersi solamente in via approssimativa dalle foto e dalle informazioni verbali tratte durante l'inizio delle operazioni peritali in contraddittorio tra le parti poiché, la superficie piastrellata non è indicata né in sede di ATP, né in altra documentazione agli atti. La messa in opera del nuovo rivestimento presenta alcune irregolarità e imprecisioni come meglio descritto in risposta al Quesito n. 1”; tali lavori sono stati quantificati in euro
8.400,00, per un totale complessivo di euro 9.550,00, oltre IVA.
Passando all'esame della posizione del terzo chiamato, , occorre preliminarmente rigettare CP_2
l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultimo. Invero, la costituzione tardiva dello stesso implica la decadenza delle eccezioni non rilevabili d'ufficio o dalla possibilità di formulare domande riconvenzionali, mentre non preclude la possibilità di formulare mere difese in ordine a quanto allegato da parte attrice e, quindi, il potere di contestazione della domanda attorea. Ne consegue, pertanto,
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa di costituzione depositata all'udienza di prima comparizione (19.11.2014), dunque oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di citazione di cui all'art. 166 c.p.c.
In ogni caso, la responsabilità solidale tra l'appaltatore ( ) ed il direttore dei lavori ( CP_2 CP_1
) comporta l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., ai sensi del quale l'interruzione della prescrizione
[...]
nei confronti di uno dei condebitori vale anche nei confronti degli altri. Va, infatti, osservato come, “in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (cfr. Cassazione sent. nn.
pagina 12 di 17 20294/04 e 18521/16). Solidarietà che “trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 Codice civile, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. sent.
n. 14650/12, Cass. Civ. n. 15661/2023). Essa sussiste anche quando colui che ha eseguito i lavori lo ha fatto non in forza di un contratto di appalto bensì d'opera.
Dalla superiore premessa deriva inoltre che, al fine di dichiarare la responsabilità solidale della ditta esecutrice dei lavori, non occorre nel caso in esame un'esplicita estensione della domanda da parte dell'attore. Come organicamente ribadito da Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4204, “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 28-11-2019, Rv.
656137 - 01); in alternativa, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Sez. 2, Ordinanza n. 22050 del 11-09-2018, Rv. 650074 -
02); in forza di tali premesse, è agevole riscontrare come il discrimine tra l'ammissione o, al contrario,
l'esclusione dell'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del terzo deve individuarsi nell'eventuale identità o, rispettivamente, nell'eventuale diversità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio dal convenuto nei confronti del terzo rispetto al rapporto sostanziale invocato dall'attore nei confronti del convenuto”; diversità di rapporto sostanziale che invece si rinviene “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione
pagina 13 di 17 risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale co-obbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 27-11-2018,
Rv. 651852 - 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10-06-2020, Rv. 658078 - 03)”.
Nel caso in esame, la chiamata del terzo poggia sul medesimo rapporto giuridico fatto valere dall'attore, con la precisazione che il convenuto chiamante esclude il proprio inadempimento reputando che i danni lamentati dall'attore derivino esclusivamente dalla condotta del chiamato, con la conseguenza che non occorre alcuna espressa estensione della domanda da parte dell'attore.
Andando all'esame dei fatti fondanti la responsabilità del terzo, come sopra già sottolineato, il consulente nominato nell'accertamento tecnico preventivo ha constatato: “con riferimento ai vani parzialmente pavimentati e piastrellati (pagine 12/17) ai materiali ed alle tecniche utilizzate, si sono riscontrate imperfezioni, in parte rientranti nelle tolleranze previste ed in parte non ammissibili. Le imperfezioni “non ammissibili” sono certamente dovute alla “non regolare” posa in opera ed errata procedura nelle diverse operazioni eseguite dai manovali, (evidentemente non sufficientemente specializzati per la posa in opera delle pavimentazioni e delle piastrelle) con particolare riferimento
(imperfezioni maggiormente evidenti) alle tecniche utilizzate nei dosaggi dei collanti ed ai conseguenti tempi di presa (fenomeno descritto alle pagine 13,14 e 17)”.
Pertanto, la ditta esecutrice risponde solidalmente del pregiudizio essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso. Se, da un lato, al direttore dei lavori va riconosciuta la responsabilità per non aver correttamente e costantemente vigilato sull'esecuzione delle opere, come sopra argomentato, dall'altro alla ditta appaltatrice va riconosciuta la responsabilità per le grossolane imperfezioni presenti nelle opere: fra tutte la diversità dello spessore fra le fughe riconducibile verosimilmente – come dedotto anche dal CTU – al mancato utilizzo delle apposite crocette, il cui utilizzo ai fini delle omogeneità delle stesse non richiede particolari cognizioni tecniche.
La responsabilità solidale del terzo chiamato riguarda però soltanto i lavori relativi ai vani cucina e bagni, ma non anche alla realizzazione del massetto, ove il vizio deriva da una cattiva scelta ideativa effettuata dal progettista-direttore dei lavori.
Alla luce delle considerazioni svolte, il convenuto e il terzo chiamato, nelle rispettive qualità di direttore e di esecutore dei lavori vanno ritenuti responsabili del danno lamentato dall'attore e appurato nel corso del giudizio e, conseguentemente vanno condannati al risarcimento dei danno rappresentato dai costi supportati e da supportare per la necessaria rimozione delle opere non idonee o malamente pagina 14 di 17 eseguite e per la posa in opera di nuove opere in modo corretto e conforme alle regole dell'arte. Va precisato che mentre va sostenuta la responsabilità del solo convenuto in relazione ai costi concernenti il massetto, pari ad euro 5.900,00 più IVA, la responsabilità solidale del terzo chiamato concerne le spese per i lavori effettuati e da effettuare relativi a cucina, bagno principale e bagno secondario, quantificati dal CTU ing. in complessivi euro 3.550,00, oltre IVA, come individuati alle Persona_2 pp. 6 e 7 dell'elaborato peritale e alla p. 3 delle risposte alle osservazioni delle parti.
Poiché, inoltre, la misura del risarcimento, parametrato alle spese necessarie per eliminare i vizi, costituisce un debito di valore, la stessa è soggetta alla rivalutazione monetaria (vedasi Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 2023, n. 17710) dalla data dell'inadempimento fino alla data di presentazione della domanda introduttiva del presente giudizio e sulla somma rivalutata vanno corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino alla soddisfazione del credito.
Con riguardo alla domanda di risoluzione contrattuale proposta da parte attrice, va in primo luogo osservato che, nei casi in cui la parte agisca in giudizio proponendo un'azione di natura costitutiva, volta cioè ad ottenere la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico ovvero di uno status, ai sensi dell'art. 2908 c.c., l'effetto interruttivo del termine prescrizionale può essere prodotto unicamente mediante la notifica della relativa domanda giudiziale, non essendo sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale di messa in mora. Va, peraltro, precisato che l'efficacia interruttiva derivante dalla notificazione della domanda giudiziale postula che quest'ultima sia effettivamente e concretamente volta ad ottenere la pronuncia risolutiva del contratto, non essendo al riguardo ammissibili forme equipollenti o atti che non rivestano natura costitutiva (vedasi Tribunale di Roma sent. n. 150038/2018). Pertanto, le lettere di messa in mora, allegate agli atti, nonché la notificazione del ricorso volto all'accertamento tecnico preventivo — per sua natura privo di effetti costitutivi — non possono ritenersi idonei a soddisfare il requisito della domanda giudiziale volta alla risoluzione del contratto, la quale deve essere specificamente proposta nei modi e nei termini previsti dalla legge.
In applicazione dei suddetti principi, la domanda di risoluzione contrattuale, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, va ritenuta prescritta. In applicazione dell'art. 2935 c.c., e non avendo le parti pattuito, tra l'altro, un termine entro il quale i lavori dovevano essere ultimati, il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando l'inadempimento poteva ritenersi di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte (arg. ex Cassazione civile, sez. II, 21 dicembre 2021, n.
40988) e dunque il creditore poteva far valere il proprio diritto. Nella specie, deve reputarsi che già alla data del 12.11.2003 per il massetto e del 07.05.2004 per gli altri vizi riscontrati in cucina e nei bagni pagina 15 di 17 l'attore fosse in grado di comprendere la gravità dell'inadempimento del convenuto e potesse agire a tutela dei propri interessi, come ha in parte fatto con l'instaurazione del procedimento per A.T.P.; tuttavia per l'introduzione del giudizio di merito ha lasciato decorrere un termine superiore a dieci anni che ha determinato la prescrizione della domanda di risoluzione, ma non anche di quella risarcitoria stante l'invio della lettera di diffida del 10.07.2014 (prima dello spirare del termine decennale dal procedimento di istruzione preventiva) idonea a interrompere la prescrizione con riguardo all'azione di risarcimento del danno.
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento danni non patrimoniali avanzata da parte attrice non essendovi in atti elementi comprovanti eventuali pregiudizi subiti, peraltro, non specificamente allegati dal punto di vista assertivo, ai quali ancorare una sua quantificazione.
La domanda va, quindi, accolta nei limiti di quanto sopra motivato.
Le spese di lite fra seguono la soccombenza e pertanto, in ragione dell'accoglimento di un solo capo della domanda e della condanna al risarcimento in misura notevolmente inferiore a quanto richiesto dall'attore, vanno poste per un terzo a carico della parte convenuta e per i restanti due terzi vanno compensate. Esse verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate secondo i valori medi. Le spese di C.T.U. vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta e del terzo chiamato, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della sussistenza dei lamentati vizi.
Anche le spese del procedimento per ATP vengono poste a carico di parte resistente ( ), CP_1
in applicazione del principio di soccombenza e in considerazione del contenuto dell'elaborato peritale.
Con riguardo alle spese del terzo chiamato, in applicazione del principio della soccombenza e, dunque, in ragione della parziale fondatezza della chiamata, le spese vanno poste per metà a carico del convenuto e per il restante mezzo compensate. Esse verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuridiche affrontate secondo i valori minimi ad eccezione della fase istruttoria ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta la responsabilità di e di per i danni accertati nell'immobile di CP_1 Testimone_2
parte attrice nei limiti indicati in parte motiva;
pagina 16 di 17 - dichiara prescritta la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da parte attrice;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro 5.900,00 CP_1 Parte_1
più IVA, rivalutazione ed interessi, come indicato in parte motiva;
- condanna e , in via solidale tra loro, al pagamento in favore di CP_1 Testimone_2
di euro 3.550,00, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, come indicato in parte Parte_1
motiva;
- condanna al pagamento in favore di di un terzo delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida complessivamente in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese vive sostenute;
- compensa le spese di lite per i restanti due terzi;
- pone le spese di CTU, definitivamente, a carico di e;
CP_1 Testimone_2
- pone le spese del procedimento per ATP a carico di;
CP_1
- condanna al pagamento in favore di di un mezzo delle spese di lite CP_1 Testimone_2
che liquida complessivamente in euro 1.702,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- compensa tra il convenuto e il terzo chiamato le spese di lite per il restante mezzo.
Così deciso in Caltagirone, il 27 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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