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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2700/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2700/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza del
16/04/2025, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
[...]
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2
domiciliati in SESSA AURUNCA alla via Garibaldi n. 35, presso lo studio dell'Avv.
PP AR che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4/6/2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato 05/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in MINTURNO (LT) il 20/07/2013 e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2700/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 4/6/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in MINTURNO il 20/07/2013, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MINTURNO dell'anno 2013, al n.28, parte II, serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 4/6/2025
2 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al 2700/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, riservata per la decisione all'udienza del
16/04/2025, e promossa, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
[...]
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente Parte_2
domiciliati in SESSA AURUNCA alla via Garibaldi n. 35, presso lo studio dell'Avv.
PP AR che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
CONCLUSIONI:
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 4/6/2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato 05/12/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in MINTURNO (LT) il 20/07/2013 e di non aver avuto figli durante la convivenza, hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2700/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 4/6/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in MINTURNO il 20/07/2013, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MINTURNO dell'anno 2013, al n.28, parte II, serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 4/6/2025
2 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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