Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Seconda Sezione Civile
Nel procedimento n. 950 / 2024 R.G. introdotto da
, (C.F. ) con l'avv. Vanessa Di Gloria del Parte_1 C.F._1 foro di Caltanissetta
- creditore opponente –
Contro
(C.F. e P.IVA: ), conferitaria del ramo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 di azienda assicurativo , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sveva Bernardini del foro di Roma
-debitrice opposta -
* * *
SENTENZA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615.2 cpc
CONCLUSIONI: per parte opponente: “
• Preliminarmente, revocare l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva portante il numero 1479/2023 R.G., comunicata in data 28.12.2023 e, per l'effetto, respingere e rigettare integralmente il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto da Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi illustrati, e comunque carente di prova,
[...] disponendo all'uopo l'assegnazione della somma corrispondente all'intero credito azionato;
1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Per parte opposta: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa dimostrazione di aver ottemperato al disposto di cui all'art. 543 comma 5 cpc, verificandosi in caso contrario l'inefficacia del pignoramento che si eccepisce, dichiarare la domanda spiegata a mezzo l'atto di pignoramento notificata infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati, con svincolo delle somme pignorate, o comunque limitazione all'importo di euro 200.000,00 come da sospensione del titolo da parte della Corte D'Appello di
Caltanissetta. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n. 81/2023, notificata in data 21.03.2023, la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Enna così decidendo:
“condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 598.400,00, oltre interessi dalla data di costituzione Parte_1 in mora al soddisfo. Condanna la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, Parte_1 liquidate in € 14.598,00 oltre rimborso spese generali ed oltre c.p.a. ed IVA come per legge, e delle spese del presente grado, liquidate in € 13.078,00 oltre rimborso spese generali ed oltre c.p.a. ed IVA come per legge.
Pone definitivamente a carico della compagnia appellata le spese della espletata CTU, liquidate come da decreto in atti.”
Il titolo esecutivo era stato notificato, unitamente all'atto di precetto, a Controparte_1
(nel proseguo anche solo “ ) il 03.05.2023, per un importo complessivo di 881.441,69 CP_1
E. In seno alla procedura esecutiva presso terzi instaurata dinnanzi al Tribunale di Treviso
a seguito della notifica del pignoramento, la debitrice veva promosso opposizione CP_1 deducendo di aver proposto ricorso in Cassazione avverso il titolo esecutivo, e di aver chiesto la sospensione della sentenza gravata ex art. 373 c.p.c.
2 Nelle more la Corte d'Appello, pronunciandosi sull'istanza, aveva parzialmente accolto l'inibitoria disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oltre il limite di E. 200.000,00.
Pertanto, con ordinanza del 27.12.2023, il GE ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 615
c.p.c., formulata da per le somme eccedenti il limite di 200.000,00 Euro in CP_1 conformità alla statuizione del giudice di seconde cure, e ha fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha instaurato la fase Parte_1 di merito del procedimento di opposizione all'esecuzione, chiedendo:
➢ la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento esecutivo, e per l'effetto, il rigetto del ricorso in opposizione all'esecuzione perché infondato e “comunque carente di prova”;
➢ in subordine, nell'ipotesi di conferma della sospensione parziale, circoscrivere l'assegnazione alla somma di E. 200.000,00, con salvezza di tutti gli atti esecutivi compiuti antecedentemente all'emissione dell'ordinanza di inibitoria.
La debitrice convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso in opposizione, chiedendo il rigetto della domanda “o comunque limitazione all'importo di euro
200.000,00 come da sospensione del titolo”.
In sede di prima udienza, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281 sexies in modalità cartolare, assegnando termine alle parti per memoria conclusiva.
All'esito, si è riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
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ha chiesto, preliminarmente, di verificare la tempestività della notifica e del CP_1 deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, ai sensi dell'art. 543.5
c.p.c.
Il creditore procedente ha dimostrato di aver notificato in data 06.07.2023, sia all'esecutata che alla terza pignorata l'avviso di iscrizione a ruolo recante il numero della procedura, depositandolo nel fascicolo della procedura. Detta notifica è tempestiva, perché la data dell'udienza era stata fissata per il 17.07.2023, termine massimo entro cui il creditore procedente deve ottemperare alle formalità prescritte dall'art. 543.5 c.p.c, a pena di inefficacia del pignoramento (cfr. all.1 memoria conclusiva attorea).
3 L'eccezione sollevata da è pertanto infondata. CP_1
L'esecutata ha fondato il ricorso in opposizione richiamando il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, qui dedotta come titolo esecutivo.
È noto che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione avverso un titolo esecutivo a formazione giudiziale, il giudice non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia. Secondo autorevole dottrina, anche per le sentenze non ancora passate in giudicato vi è una sorta di impedimento della litispendenza che preclude l'apertura di un nuovo giudizio di cognizione quando è ancora in corso – per la proposizione dell'impugnazione – quello in cui si è formato il titolo.
Nella fattispecie, il Giudice dell'opposizione non è legittimato a vagliare intrinsecamente la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta. Può al più interpretarne il dispositivo se ambiguo, ma l'opponente non ha lamentato alcuna carenza sotto tale profilo.
Tornando al piano dogmatico, nessun dubbio che, in teoria, possa coesistere il potere di sospensione c.d. esterna, relativo cioè all'esecutività intrinseca del titolo azionato e devoluto al giudice del processo in cui esso si è formato e può ancora essere modificato, con quello di sospensione c.d. interna, relativo cioè alla singola e sola procedura esecutiva intrapresa sulla base di uno specifico titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. 7364/2015).
Come detto, la Corte d'Appello di Caltanissetta, ritenendo sussistente il requisito del “grave e irreparabile danno” ex art. 373 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia n.
81/2023, oltre il limite di 200.000,00 E.
È precluso al Giudice dell'opposizione il sindacato sulla fondatezza dei presupposti che legittimano l'emissione dell'inibitoria ex art. 373 c.p.c., in quanto tale valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di seconde cure. Né - contrariamente a quanto richiesto da
- il Giudice dell'opposizione può ridurre il pignoramento, se non in sede di CP_1 opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di rigetto dell'istanza ex art. 496 c.p.c.; tale istanza nel caso di specie non è stata promossa.
In ragione di ciò, il GE ha correttamente sospeso l'efficacia esecutiva del titolo, originariamente azionato per l'intera pretesa di E. 598.400,00, sino alla minor somma di E.
200.000,00. Quindi il diritto a procedere esecutivamente in capo a nei confronti di Parte_1 in forza di tale pronuncia è circoscritto a tale somma. CP_1
Il provvedimento del GE d.d. 27.12.2023 è pertanto immune da censure.
4 ha eccepito, poi, che sarebbe sintomatica dell'infondatezza dell'opposizione di Parte_1 la circostanza che in data 16.05.2024 il Consigliere delegato abbia formulato una CP_1 proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
Tuttavia, il provvedimento con cui il Consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata del giudizio, rilevando l'infondatezza e l'inammissibilità dei ricorsi, non riveste carattere decisorio perché ha natura meramente interlocutoria, conciliativa e l'istituto è ispirato ad evidenti finalità deflattive.
Dunque, la proposta ex art. 380 bis, primo comma, c.p.c. non incide minimamente sull'efficacia esecutiva del titolo impugnato. Peraltro, il giudizio dinnanzi alla Cassazione non si è concluso, perché (come evidenziato all'udienza del 12.09.2024), le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza per la decisione a norma dell'art. 380 bis, co. 2 c.p.c.
In ragione di tutto quanto sopra, la domanda formulata da di revoca dell'ordinanza Parte_1
27-12-2023 del GE di parziale sospensione dell'esecuzione è infondata.
Resta fermo, peraltro, il diritto in capo a di procedere esecutivamente nei confronti Parte_1 di in forza della pronuncia n. 81/2023 e della ordinanza ex art. 373 c.p.c. n. 1606 CP_1 del 22.09.2023, nei limiti della somma di E. 200.000,00.
Simmetricamente la domanda spiegata da di accertamento della infondatezza in CP_1 toto della pretesa di è infondata, atteso il riconoscimento del diritto di quest'ultimo Parte_1 ad agire per l'importo di E. 200.000,00.
Vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, considerato che sono state accolte le domande svolte in via subordinata da entrambe le parti, reciprocamente soccombenti invece sulle domande principali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione, istanza e domanda, così provvede:
1) accerta che allo stato e in forza della pronuncia n. 81/2023 e della ordinanza ex art. 373
c.p.c. n. 1606 del 22.09.2023 entrambe della Corte d'Appello di Caltanissetta, Parte_1 ha diritto a procedere in via esecutiva nei confronti di , in forza
[...] Controparte_1 del titolo notificato in data 03.05.2023, limitatamente alla somma di E. 200.000,00;
2) spese di lite integralmente compensate;
Treviso, 12 febbraio 2025
5 Il Giudice
Bruno Casciarri
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