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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa RI NN De LC - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 9587 pubblicata il 06 novembre
2018, emessa dal Tribunale di Napoli, Ssezione Distaccata di Ischia, iscritto al n.
2309/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
, C.F. , P. I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Vice Sindaco e legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica presso la Casa
Comunale, sita in Forio (NA), alla Via G. Genovino n. 2, rapp.to e difeso dall'avv.
Francesco Mazzella, C.F. , presso il cui studio elett.te C.F._1
domicilia in Ischia (NA), alla Via G. Casciaro n. 14/A, p.e.c.:
[...]
in virtù di Determinazione n. 11 del 4.1.2019, del Email_1
Comune di , II° Settore, nonché giusta procura rilasciata con atto separato, Pt_1
notificata unitamente all' atto di appello.
[...]
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
(C.F. nata a [...] il [...] tutti Parte_4 C.F._4
quali eredi del Sig. (C.F. ) nato a [...] Persona_1 C.F._5
(NA) il 13.04.1931 e deceduto in Lacco Ameno il 24.02.2020 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Genoveffa Bernardo (C.F.
) sito in Ischia (NA) alla Via Delle Terme nr 3 che li C.F._6
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta su atto separato. pec: Email_2
-APPELLATI-
***********
CONLUSIONI:
Per l'appellante Comune: “1) In accoglimento del presente appello, rigettare le domande formulate dall'originario attore in quanto Persona_1
inammissibili, improcedibili ed, in ogni caso, infondate, in fatto ed in diritto, e non provate le domande formulate dall'originario attore nei Persona_1
confronti del , aventi ad oggetto la responsabilità dell'evento Parte_1
dannoso del 1°.09.2008 o, comunque, in via subordinata, limitare il grado di concorso di responsabilità, riducendo proporzionalmente qualsivoglia assunto risarcimento dovesse essere riconosciuto in favore dell'originario attore, con ogni pronuncia conseguenziale;
2) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio, con condanna alla restituzione di qualsivoglia somma fosse stata eventualmente corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado”.
Per gli appellati: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: 1) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c come novellato dall'art. 54, D.L. 83/12 nonché dell'art 348 bis c.p.c.
; 2) Nel merito confermare la sentenza n. 9587/2018 emessa dal Tribunale di Napoli
– Sezione Distaccata di Ischia - con contestale rigetto di tutti i motivi di appello
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perché totalmente infondati sia in fatto che in diritto;
3) Con condanna della appellante alle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Persona_1
giudizio, il per ottenere il ristoro dei danni alla persona e Controparte_1
patrimoniali riportati in seguito ad una rovinosa caduta, verificatasi in data 01.09.2008, alle ore 8,15 circa in via Rione Zerbi, sostenendo che, la caduta era stata provocata da una buca non visibile né segnalata e ricolma d'acqua.
Si costituiva l'odierno appellante che deduceva il buono stato del tratto di strada in questione, chiedendo quindi il rigetto integrale delle pretese attrici o, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., con diminuzione o esclusione del risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, esaurita la fase istruttoria, con l'escussione dei testi e, la Ctu medico legale, all'esito della quale la causa veniva rinviata per le precisazioni, delle conclusioni. All'udienza del 31.10.2018, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con la sentenza n. 9587/2018, pubblicata il 06/11/2018, il Tribunale di Napoli –
Sezione Distaccata di Ischia- , così provvedeva:
1) dichiarava la responsabilità del convenuto , per la causazione del Parte_1
sinistro avvenuto l'1.09.2008, ai danni dell'attore;
2) per l'effetto, condannava il al pagamento, in favore Controparte_2
dell'attore, della somma di €. 14.389,95 all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo effetto e sulla somma (devalutata) di
€.12.917,37, poi progressivamente rivalutata in anno in anno secondo gli indici
I.S.T.A.T., dall'1.09.2008 fino alla presente pronuncia;
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3) rigettava ogni altra domanda;
4) condannava il in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore delle Parte_1
spese e competenze di lite che, liquidava in complessivi €. 2.738,00, per compensi ed
€.690,00 per spese esenti, oltre IVA , CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione;
5) condannava il in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Ctu, così Parte_1
come liquidate come da separato decreto.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, il in persona del Sindaco legale rapp.pro- Parte_1
tempore, con citazione ritualmente notificata si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, sostenendo che, il Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda attorea, in violazione dell'art. 2051 c.c. per l'omessa verifica dell'esimente del “caso fortuito”, rappresentato a suo dire dal cd. “fatto del terzo”- Per erronea e/o omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria effettuata.
Chiede, dunque, la riforma della decisione gravata.
Il , resiste all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità e, Persona_1
nel merito l'infondatezza. Chiede, altresì respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge. Vinte le spese del grado.
In data 24.02.2020 il sig. decedeva ed il procedimento veniva Persona_1
interrotto all'udienza del 09.06.2023. Con ricorso ex art. 303 C.p.c. ritualmente notificato agli eredi del cuius, il riassumeva il giudizio dinanzi a Parte_1
codesta Corte. All'udienza del 22.03.2024 si costituivano gli eredi di Persona_1
, riportandosi all'atto costitutivo.
[...]
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 22/03/
2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le
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conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
1.2 LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Superata la fase di filtro, l'appello proposto dal risulta ammissibile Controparte_3
sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, merita considerazione per come infra.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
Si osserva che, in punto di diritto, priva di fondamento risulta essere l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ai sensi dell'art.342 c.p.c., come modificato dall'art.54 del D.L.n.83/2012 convertito in L.n.143/2012, risultando chiaramente indicate le parti del provvedimento appellate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto del primo giudice e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (ved. Cass. n. 24464 del 04.11.
2020;Cass. Civ. n. 7675/ 2019; Cass. Civ.8845/2017). Si osserva, inoltre, che da ultimo le SS.UU. con sentenza del 16/11/2017 n. 27199 hanno precisato che “gli artt.
342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal decreto – legge 22 giugno 2012,n.83, convertito, con modificazioni, legge 7 agosto 2012,n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice. Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolante- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado” (ved. anche Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9
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febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'appello in esame, così come formulato, consente di individuare i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado.
1.3Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter C.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione dell'appello”, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 C.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non possa formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
1.3 Superata la fase di filtro, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui sopra, non può trovare positiva considerazione.
Con l'interposto gravame l'odierno appellante, con un unico motivo di censura, lamenta la violazione dell'art.2051 c.c. per omessa verifica dell'esimente del “caso fortuito”, rappresentato dal c.d. “fatto del terzo”.
Dopo aver ricordato il tenore letterale di detto articolo, si osserva che «per aversi insidia, idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c. occorre non solo la sussistenza di oggettività invisibilità, ma anche l'imprevedibilità del pericolo, restando esclusa la presunzione di responsabilità di cui all'art.2051 c.c. nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche», e che, il primo giudice non ha tenuto conto del caso fortuito.
Giova premettere, in primo luogo, che in punto di diritto il Tribunale ha correttamente
- e in conformità all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione, condiviso da questa Corte - inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nel cono normativo di cui all'art. 2051 c.c., ritenendo di conseguenza sussistente la presunzione di responsabilità ivi sancita a carico del custode, pur in capo alla P.A. ed in relazione a beni soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi, come da giurisprudenza ormai consolidata della S.C. di Cassazione (v. da ultimo Cass. civ. n.16295 sez. 3, del 18/06/2019 e Cass. civ. sez. 3, n.15761 del 29/07/2016),
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soprattutto ove si consideri, da un lato, che il appellante neppure allega Pt_1
circostanze tali da far ritenere l'assoluta impossibilità di custodia (nel senso di impossibilità di esercizio dei poteri di vigilanza e di manutenzione) della strada teatro del sinistro e, dall'altro, che per gli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione ( ex multis, Cass. civ. sez. III del 29/07/2016
n. 15761; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 7763).
1.4 SINTESI DELLA SECONDA CENSURA.
Tanto premesso, la responsabilità del custode è esclusa solo qualora lo stesso provi che, il fatto dannoso è imputabile a ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e sotto questo profilo l'appellante lamenta che il Tribunale non ha considerato il fatto del terzo. Sul punto si osserva che “in tema di responsabilità civile per danni da cosa in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche il caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (cfr Cass. civ. 37059 del 19 dicembre 2022)”.
Si osserva infine, che il caso fortuito, idoneo ad esonerare il custode da responsabilità ex art. 2051 c.c., può originare anche dalla condotta del terzo: si tratta del c.d. “fatto del terzo”, relativo alla possibilità che, ad incidere sulla concatenazione causale degli eventi, ed a determinare quindi il danno, sia l'intervento di un fatto estraneo alla sfera del custode, ma rientrante in quella e un altro soggetto, un terzo appunto.
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Si precisa che, il fatto del terzo assumerà quindi il carattere di circostanza liberatoria per il custode, ma solo al sussistere di determinate circostanze, quali – in primo luogo- un'intrinseca autonomia rispetto alla condotta e, più in generale, alla sfera del custode;
in secondo luogo, un carattere di imprevedibilità ed inevitabilità del fatto del terzo per il medesimo custode.
Tale evenienza è stata espressamente esclusa dal primo giudice, sulla base del rilievo che « la buca non era ne transennata e non visibile in quanto colma d'acqua, posta su una delle strade principali del Comune di », ossia che la situazione di insidia Pt_1
stradale non era percepibile dall'odierno attore.
1.5. SINTESI SULL'ISTRUTTORIA SVOLTA IN PRIMO GRADO.
Dalle emergenze istruttorie è emerso che, la buca dopo pochi giorni dal sinistro fu ricoperta con asfalto. I testi escussi e , confermano il Tes_1 Testimone_2
fatto storico narrato dall'attore nel libello introduttivo. In particolare il teste – Tes_3
fermo restante le circostanze di tempo e di luogo- dichiarava che: “al momento del sinistro, stava scaricando il furgone della frutta per il suo negozio e vedeva l'attore nel vicolo e cadere;
mi sono avvicinato e ho visto, sul manto stradale, una buca ricolma d'acqua. Tali dichiarazioni risultano confermate dal teste il quale Tes_2
dichiarava di aver visto, l'attore cadere in una buca colma d'acqua”.
La buca, colma d'acqua tuttavia, non soltanto non risultava segnalata, ma anche osteggiava la visibilità rendendo il pericolo occulto, non visibile e non evitabile.
Nessuna responsabilità può essere attribuita al , per quanto verificatosi, Persona_1
posto che, la genuinità, e la non lacunosità delle dichiarazioni rese, ad avviso di questa
Corte, risultano attendibili e, convincenti, non sono stati provati comportamenti anomali, o comunque imprudenti, nell'uso del bene da parte dello stesso.
Per completezza, si evidenzia che, la situazione fattuale presente al momento dell'incidente, dunque, era tale che, nonostante l'ora diurna, il non era in Persona_1
grado di percepire o di rappresentarsi la situazione di insidia stradale, sicché correttamente il Tribunale ha escluso la condotta negligente del danneggiato e, il caso
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fortuito ( sul punto, ved. Cass. Civ., SS.UU. del 30 giugno 2022, n. 20943).
Infine, si osserva che, l'appellante cerca di dedurre come esimente il fatto del terzo riprendendo stralci dalle dichiarazioni testimoniali e, tenta di far passare come evento imprevedibile, quanto ancora oggi accade in Via Rione dei Zebri. Si evidenzia che, in loco esistono delle pluviali di scarico dell'acqua direttamente sulla strada;
tale situazione era ben nota all'Ente – custode- il quale avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nella manutenzione della zona o almeno nella segnalazione dei pericoli sulla stessa. Per completezza, si evidenzia, che, la condotta del terzo, per come sopra evidenziato, non risulta idonea, ad escludere la sussistenza del nesso causale tra il mancato assolvimento dell'onere di custodia e manutenzione gravante sull'Ente, ed evento/danno. Alla luce di quanto esposto, più precisamente, non è possibile a parere di questo Collegio, rintracciare nel caso in esame l'evento fortuito, in particolare il fatto del terzo, idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. o limitare la stessa.
2- DECISIONE DELLA CORTE
L'appello è respinto e la decisione appellata va confermata.
Segue alla statuizione, che precede la condanna dell'appellante, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo in base alle tabelle allegate al DM 147 /2022 (nei valori medi ed al valore dichiarato).
Dette spese, infine, debbono essere distratte, in favore dell'avv. Genoveffa Bernardo, dichiaratasi anticipatario.
Alla reiezione dell'impugnazione consegue la statuizione prevista dall'art.13 comma
1 quater DPR 115/2002, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
Rigetta l'appello spiegato dal , avverso la sentenza n.9587/2018 del Parte_1
Tribunale di Napoli/sezione distaccata di Ischia che, per l'effetto, conferma in toto;
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Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Genoveffa Bernardo antistatario;
Dichiara che ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli il 28 marzo 2025, nella camera di consiglio della VIII^ sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(RI NN De LC) (Antonio Quaranta)
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