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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2024, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1987/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SACILOTTO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
avv. MEDA MARTINA e ZAFFINO MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza e cioè “ A) disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento
1 e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in San
Vito al Tagliamento (PN) alla via Padre Timoteo n. 8 int.
5. Per l'effetto di quanto sopra dedotto, disporsi che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) disporsi, come suggerito dal Consultorio, che per i prossimi 6 mesi (così come meglio conteggiati nel punto seguente) il padre potrà e dovrà tenere con sé il figlio minore , secondo il seguente programma: due pomeriggi ogni settimana Per_1
dall'uscita da scuola (indicativamente il lunedì ed il venerdi dalle ore 13.00
alle ore 19.00) e, a settimane alterne, l'intera giornata di sabato o di domenica,
quindi senza pernotti;
C) preso atto della circostanza sopravvenuta che il sig.
partirà per missione militare estera indicativamente nel mese di CP_1
Gennaio 2025 e sino, almeno, ad Agosto 2025, salve proroghe per ragioni di servizio, le parti concordano sull'opportunità di intraprendere le modalità di visita di cui al punto sub B) nei mesi di novembre e dicembre 2024
completando i restanti 4 mesi (a completamento dei 6 suggeriti dal
Consultorio) allorquando il sig. farà rientro dalla missione. D) Nel CP_1
contempo le parti dichiarano di condividere e volersi attenere integralmente alle proposte del Consultorio come sopra riportate e a riguardo chiedono che il monitoraggio da parte dello stesso ente e l'aiuto nell'applicazione di quanto proposto avvenga per un periodo di mesi sei da calcolarsi come da precedente lettera C (quindi 2 mesi intesi novembre e dicembre 2024 e ulteriori 4 mesi dopo che il SI sarà rientrato dalla missione estera). Un tanto al fine CP_1
2 di garantire la necessaria gradualità al minore. Nei mesi di sua assenza padre e figlio potranno e dovranno tenersi comunque in contatto secondo le modalità ritenute più idonee (telefonate, videochiamata, etc..); E) decorso il periodo di mesi 6 così come sopra esplicato (riducibile o aumentabile a seconda delle eventuali valutazioni consultoriali) e, quindi, allorquando sarà
ritenuto adottabile il pernotto, prevedere che il padre potrà e dovrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente programma: due pomeriggi a Per_1
settimana (indicativamente il lunedì ed il venerdi dalle ore 13.00 alle ore 19.00)
e, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera pernotti inclusi. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio,
nonché nel pieno rispetto delle sue volontà ed esigenze;
F) quanto al periodo estivo e festivo prevedere che il padre potrà e dovrà stare con il figlio Per_1
metà periodo durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante le ferie estive. Le parti alterneranno di anno in anno le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua etc). Ovviamente, l'aspetto legato ai pernotti nei predetti periodi dipenderà sempre dalla valutazione del
Consultorio e, salvo indicazioni contrarie, tale schema sarà adottabile a cominciare dalle vacanze natalizie del 2025; G) sotto il profilo economico,
valorizzati ed evidenziati i dati patrimoniali e reddituali in atti, e considerato altresì che la SIa potrà rientrare di parte del credito vantato nei Pt_1
confronti del marito in virtù della missione all'estero, disporsi a carico del sig.
un assegno di mantenimento, a favore del figlio , di € 200,00 da CP_1 Per_1
versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da corrispondere alla sig.ra Pt_1
in forma tracciabile con decorrenza novembre 2024. Il succitato importo sarà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
Resta inteso che se per qualsiasi motivo il SI non svolgerà la missione all'estero versando CP_1
alla moglie gli importi di cui alla successiva lettera M, egli continuerà a
3 versare con decorrenza novembre 2024 a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 400,00= fintanto che non verranno Per_1
introdotti i pernotti presso di lui. Solo successivamente il contributo potrà
ridursi ad € 200,00= mensili, fermo il resto. H) il SI , inoltre, dichiara CP_1
sin d'ora di rinunciare a qualsiasi pretesa futura di ulteriore riduzione del mantenimento da corrispondere in favore del figlio in caso di incremento dei propri tempi di frequentazione con lo stesso (es. pernotti, etc..), avendo le parti concordato di stabilire che il contributo al mantenimento di da parte del Per_1
padre decorra da subito in misura proporzionata al futuro calendario di spettanza, così confermando la volontà di entrambi di addivenirvi nei tempi sopra previsti. Egli, inoltre, come sempre fatto sino ad ora, si impegna a contribuire all'acquisto di vestiti, scarpe e abbigliamento di ogni genere in favore del figlio, non rientranti nell'importo dell'assegno ordinario;
I) stabilire che le spese straordinarie riguardanti il figlio come da protocollo Per_1
d'intesa fra magistrati e avvocati in uso presso il Tribunale di Pordenone,
vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. La quota parte delle spese sostenute dovrà essere versata al genitore che vi ha provveduto, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione;
J)
stabilire che l'assegno unico e universale (A.U.U.) venga percepito interamente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali saranno suddivisibili al Pt_1
50% ciascuno;
K) stabilire che, nei mesi in cui il sig. si allontanerà da CP_1
casa per eseguire missioni militari estere (determinando tale incombente lavorativo l'impossibilità di vedere e tenere con sé nei periodi Per_1
predeterminati, come accadrà già dal mese di gennaio 2025), egli verserà un assegno di mantenimento, a favore del figlio , di € 400,00 da versarsi Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese e da corrispondere alla sig.ra in forma Pt_1
tracciabile. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
L) i genitori s'impegnino, con comunicazione da darsi con congruo preavviso, a
4 favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici,
insegnati, ecc…) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro del figlio;
M) rispetto alle condizioni di separazione già determinate, i coniugi intendono precisare quanto segue avuto riferimento all'immobile sito in Valvasone Arzene (PN) alla via Sant'Elena n. 24/b. Il predetto immobile risulta loro co-intestato nella misura del 50% ciascuno ed era stato acquistato nel 2007 a fronte di stipula di mutuo ipotecario con l'allora Controparte_2
anch'esso cointestato tra i due. All'atto della separazione i coniugi
[...]
avevano convenuto acché il rateo mensile fosse sostenuto per intero dal sig.
mediante accollo totale del debito residuo, nonché che lo stesso si CP_1
facesse carico di tutte le spese e le imposte relative all'abitazione, compreso l'IMU, liberando così la sig.ra da ogni inerente e conseguente Pt_1
obbligazione. Così ha fatto puntualmente in questi anni e, per tale ragione, di comune accordo, i due confermano, anche in questa sede, tale pattuizione;
I
coniugi, poi, all'atto della separazione avevano altresì stabilito che la sig.ra s'impegnasse a cedere la propria quota di proprietà dell'immobile ut Pt_1
supra descritto al sig. , che s'impegnava ad acquistarlo, al prezzo CP_1
concordato di € 50.000,00, da versarsi contestualmente al rogito notarile di compravendita da stipularsi entro il 31.12.2029. A titolo di acconto rispetto alla cifra concordata di € 50.000,00, poi, il sig. si era impegnato a versare CP_1
alla SIa il 50% del proprio stipendio relativo al periodo delle Pt_1
future missioni militari all'estero. Le parti, con il presente atto, intendono rideterminare tale intesa nei seguenti termini: fermo il prezzo di cessione della quota concordato in € 50.000,00 e le somme dovute dal a titolo di CP_1
acconto conteggiate sulla metà degli stipendi che percepirà allorquando andrà
in missioni militari estere, le parti convengono che la somma complessiva da versarsi, in ragione della prossima missione militare estera del 2025 con mandato di 180/210 giorni sia fissata in almeno € 12.000,00 (ovviamente salvo
5 maggiori conguagli). La predetta somma minima, che il percepirà con CP_1
ratei stipendiali mensili sarà versata, come detto, entro giorni 5 dal relativo accredito sul proprio conto corrente e comunque entro e non oltre l'anno 2025;
N) fermo restando il termine massimo di cessione della quota entro il
31.12.2029, poi, le parti dichiarano di impegnarsi ad effettuare tale cessione entro il 28.02.2026 a condizione che l'istituto di credito concedente il mutuo ipotecario acconsenta all'accollo liberatorio della SIa la quale Pt_1
andrà doverosamente garantita in quanto resterà eventualmente creditrice del marito per l'importo residuo;
in alternativa le parti potranno anche rivolgersi ad altro istituto di credito che dia la propria disponibilità alla surroga (senza che un tanto comporti eccessivi ed ulteriori esborsi per il SI ) CP_1
liberando in tal maniera la SIa da qualsivoglia obbligazione Pt_1
legata all'immobile; a tal fine le parti delegano espressamente gli scriventi legali ad assumere ogni informazione utile allo scopo presso varie banche. O)
disporsi che tutte le spese necessarie alla cessione di quota siano a carico esclusivo del sig. (a titolo esemplificativo spese peritali, spese notarili, CP_1
etc….), il quale si impegna altresì a propria cura e spese entro il mese di dicembre 2025 a procurare ogni documento necessario al trasferimento di proprietà dell'immobile (esempio APE) e a regolarizzare ogni eventuale difformità. P) in ultimo le parti danno reciprocamente atto che non ci sono procedimenti penali pendenti tra i due, considerata la richiesta d'archiviazione avanzata dal PM per il reato ex art. 388 cp denunciato dal
SI , a cui quest'ultimo si impegna a non proporre opposizione, ed CP_1
impegnandosi entrambi, per tutti i fatti di cui alla presente vicenda, a non sporgere alcuna querela e/o denuncia verso l'altro coniuge. Spese del presente giudizio compensate interamente tra le parti”.
Motivi della decisione
Fatto
6 Con ricorso depositato il 31.10.2023 , invocando in Parte_1
giudizio , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
ZZ MO (Pn), in data 24/06/2000, ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione, intervenuta tra i coniugi consensualmente e omologata con decreto del 31 marzo 2022, n. 2312/22, Tribunale di Pordenone;
ha dedotto il sopraggiunto rifiuto del minore a stare con il padre e il trasferimento del ragazzo presso la dimora materna;
pertanto, ha chiesto l'adozione di provvedimenti necessari e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15
c.p.c. e, previo intervento dei servizi sociali o socio-sanitari, il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con determinazione dei tempi di frequentazione con il padre, disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento nell'interesse del figlio pari ad euro 350,00 mensili, oltre il 50%
delle spese straordinarie e attribuzione dell'assegno unico universale esclusivamente alla madre.
Con decreto del 2.11.2023, pronunciato inaudita altera parte, il giudice relatore designato ha emesso il seguente provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c.
“Dispone, in via provvisoria, la collocazione prevalente del minore
[...]
, in atti generalizzato, presso la madre;
sospende, in Per_1 Parte_1
via provvisoria e urgente, la frequentazione libera in presenza tra il minore
, in atti generalizzato, e il padre;
conferisce Persona_1 Controparte_1
incarico al Consultorio familiare competente per il Comune di residenza del minore con separato decreto, affinché possa essere avviato un percorso di recupero del rapporto padre-figlio che preveda in una fase iniziale visite protette;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre , in quanto collocataria prevalente”. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 1° dicembre 2024, è stato stabilito “ ad integrazione del decreto del 2 novembre 2023 di conferimento di incarico al Consultorio familiare di San Vito al Tagliamento (Pn), competente
7 per il territorio di Valvasone Arzene (Pn), dispone la previsione e programmazione, sotto il monitoraggio degli operatori del centro socio-
sanitario, di incontri tra padre e figlio in spazio neutro, specialmente durante il periodo delle festività natalizie, solo se ritenuti di interesse del ragazzo e nel rispetto dei tempi di quest'ultimo, e dispone un supporto, da parte degli operatori del consultorio incaricato, nella gestione delle comunicazioni telefoniche tra padre e figlio, affinché siano sensibilizzati gli interessati al rispetto dei tempi e della riservatezza del ragazzo;
conferma per il resto il decreto reso inaudita altera parte in data 2 novembre 2023”.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1
cautelare, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, ha chiesto che il figlio sia collocato prevalentemente presso il padre, fermo restando l'affido condiviso, che sia disposto un contributo al mantenimento del figlio da parte della madre e che l'assegno unico universale sia percepito dal padre;
in subordine, ha chiesto di disporsi la modalità di gestione dell'affido ritenuta più opportune nell'interesse del minore, previo parere del Consultorio
incaricato, in ogni caso con revoca delle visite protette.
All'esito dell'udienza di comparizione, assunte le informazioni presso i servizi socio-sanitari, con ordinanza ex art. 473-bis.22, sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti “dispone che il figlio minore
[...]
, in atti generalizzato, sia collocato prevalentemente presso la madre, Per_1
nella residenza di quest'ultima; dispone la prosecuzione dell'incarico conferito al Consultorio familiare Distretto del Tagliamento, con immediato avvio delle visite protette tra padre e figlio, alla presenza di un facilitatore;
le visite avverranno con cadenza almeno settimanale, secondo un calendario che sarà
redatto dagli esperti del Consultorio, previa condivisione con entrambi i genitori affinché prestino la necessaria collaborazione;
il Consultorio riferirà
su eventuali condotte dei genitori ostative o contrarie all'interesse dei minori e
8 segnalerà prontamente al Tribunale la sopravvenienza di eventi contrari all'interesse del minore e/o la necessità di un supporto dei Servizi sociali;
in caso di positivo andamento delle visite e se ritenuto di interesse per il minore,
il Consultorio sperimenterà visite libere tra padre e figlio, con cadenza settimanale e in spazi neutri;
il Consultorio riferirà, inoltre, se vi siano aspetti della personalità dei genitori meritevoli di approfondimento peritale;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100%
dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a favore di entrambi i genitori al 50%.”; è
stato proseguito l'incarico conferito al Consultorio familiare Distretto Sanitario
del Tagliamento.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 25 ottobre
2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
appaiono,
inoltre, coerenti con l'evoluzione del procedimento e con i suggerimenti forniti
9 dal Consultorio incaricato;
manifestamente superfluo appare, pertanto,
l'ascolto del minore;
gli ulteriori accordi economici non appaiono in contrasto con l'ordinamento giuridico;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della separazione consensuale omologata con decreto del 31
marzo 2022, n. 2312/22, Tribunale di Pordenone,
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/11/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1987/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SACILOTTO ELISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
avv. MEDA MARTINA e ZAFFINO MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza e cioè “ A) disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Persona_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento
1 e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in San
Vito al Tagliamento (PN) alla via Padre Timoteo n. 8 int.
5. Per l'effetto di quanto sopra dedotto, disporsi che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà
onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B) disporsi, come suggerito dal Consultorio, che per i prossimi 6 mesi (così come meglio conteggiati nel punto seguente) il padre potrà e dovrà tenere con sé il figlio minore , secondo il seguente programma: due pomeriggi ogni settimana Per_1
dall'uscita da scuola (indicativamente il lunedì ed il venerdi dalle ore 13.00
alle ore 19.00) e, a settimane alterne, l'intera giornata di sabato o di domenica,
quindi senza pernotti;
C) preso atto della circostanza sopravvenuta che il sig.
partirà per missione militare estera indicativamente nel mese di CP_1
Gennaio 2025 e sino, almeno, ad Agosto 2025, salve proroghe per ragioni di servizio, le parti concordano sull'opportunità di intraprendere le modalità di visita di cui al punto sub B) nei mesi di novembre e dicembre 2024
completando i restanti 4 mesi (a completamento dei 6 suggeriti dal
Consultorio) allorquando il sig. farà rientro dalla missione. D) Nel CP_1
contempo le parti dichiarano di condividere e volersi attenere integralmente alle proposte del Consultorio come sopra riportate e a riguardo chiedono che il monitoraggio da parte dello stesso ente e l'aiuto nell'applicazione di quanto proposto avvenga per un periodo di mesi sei da calcolarsi come da precedente lettera C (quindi 2 mesi intesi novembre e dicembre 2024 e ulteriori 4 mesi dopo che il SI sarà rientrato dalla missione estera). Un tanto al fine CP_1
2 di garantire la necessaria gradualità al minore. Nei mesi di sua assenza padre e figlio potranno e dovranno tenersi comunque in contatto secondo le modalità ritenute più idonee (telefonate, videochiamata, etc..); E) decorso il periodo di mesi 6 così come sopra esplicato (riducibile o aumentabile a seconda delle eventuali valutazioni consultoriali) e, quindi, allorquando sarà
ritenuto adottabile il pernotto, prevedere che il padre potrà e dovrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente programma: due pomeriggi a Per_1
settimana (indicativamente il lunedì ed il venerdi dalle ore 13.00 alle ore 19.00)
e, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera pernotti inclusi. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio,
nonché nel pieno rispetto delle sue volontà ed esigenze;
F) quanto al periodo estivo e festivo prevedere che il padre potrà e dovrà stare con il figlio Per_1
metà periodo durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante le ferie estive. Le parti alterneranno di anno in anno le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua etc). Ovviamente, l'aspetto legato ai pernotti nei predetti periodi dipenderà sempre dalla valutazione del
Consultorio e, salvo indicazioni contrarie, tale schema sarà adottabile a cominciare dalle vacanze natalizie del 2025; G) sotto il profilo economico,
valorizzati ed evidenziati i dati patrimoniali e reddituali in atti, e considerato altresì che la SIa potrà rientrare di parte del credito vantato nei Pt_1
confronti del marito in virtù della missione all'estero, disporsi a carico del sig.
un assegno di mantenimento, a favore del figlio , di € 200,00 da CP_1 Per_1
versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da corrispondere alla sig.ra Pt_1
in forma tracciabile con decorrenza novembre 2024. Il succitato importo sarà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
Resta inteso che se per qualsiasi motivo il SI non svolgerà la missione all'estero versando CP_1
alla moglie gli importi di cui alla successiva lettera M, egli continuerà a
3 versare con decorrenza novembre 2024 a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 400,00= fintanto che non verranno Per_1
introdotti i pernotti presso di lui. Solo successivamente il contributo potrà
ridursi ad € 200,00= mensili, fermo il resto. H) il SI , inoltre, dichiara CP_1
sin d'ora di rinunciare a qualsiasi pretesa futura di ulteriore riduzione del mantenimento da corrispondere in favore del figlio in caso di incremento dei propri tempi di frequentazione con lo stesso (es. pernotti, etc..), avendo le parti concordato di stabilire che il contributo al mantenimento di da parte del Per_1
padre decorra da subito in misura proporzionata al futuro calendario di spettanza, così confermando la volontà di entrambi di addivenirvi nei tempi sopra previsti. Egli, inoltre, come sempre fatto sino ad ora, si impegna a contribuire all'acquisto di vestiti, scarpe e abbigliamento di ogni genere in favore del figlio, non rientranti nell'importo dell'assegno ordinario;
I) stabilire che le spese straordinarie riguardanti il figlio come da protocollo Per_1
d'intesa fra magistrati e avvocati in uso presso il Tribunale di Pordenone,
vengano divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. La quota parte delle spese sostenute dovrà essere versata al genitore che vi ha provveduto, entro quindici giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione;
J)
stabilire che l'assegno unico e universale (A.U.U.) venga percepito interamente dalla sig.ra Le detrazioni fiscali saranno suddivisibili al Pt_1
50% ciascuno;
K) stabilire che, nei mesi in cui il sig. si allontanerà da CP_1
casa per eseguire missioni militari estere (determinando tale incombente lavorativo l'impossibilità di vedere e tenere con sé nei periodi Per_1
predeterminati, come accadrà già dal mese di gennaio 2025), egli verserà un assegno di mantenimento, a favore del figlio , di € 400,00 da versarsi Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese e da corrispondere alla sig.ra in forma Pt_1
tracciabile. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
L) i genitori s'impegnino, con comunicazione da darsi con congruo preavviso, a
4 favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici,
insegnati, ecc…) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro del figlio;
M) rispetto alle condizioni di separazione già determinate, i coniugi intendono precisare quanto segue avuto riferimento all'immobile sito in Valvasone Arzene (PN) alla via Sant'Elena n. 24/b. Il predetto immobile risulta loro co-intestato nella misura del 50% ciascuno ed era stato acquistato nel 2007 a fronte di stipula di mutuo ipotecario con l'allora Controparte_2
anch'esso cointestato tra i due. All'atto della separazione i coniugi
[...]
avevano convenuto acché il rateo mensile fosse sostenuto per intero dal sig.
mediante accollo totale del debito residuo, nonché che lo stesso si CP_1
facesse carico di tutte le spese e le imposte relative all'abitazione, compreso l'IMU, liberando così la sig.ra da ogni inerente e conseguente Pt_1
obbligazione. Così ha fatto puntualmente in questi anni e, per tale ragione, di comune accordo, i due confermano, anche in questa sede, tale pattuizione;
I
coniugi, poi, all'atto della separazione avevano altresì stabilito che la sig.ra s'impegnasse a cedere la propria quota di proprietà dell'immobile ut Pt_1
supra descritto al sig. , che s'impegnava ad acquistarlo, al prezzo CP_1
concordato di € 50.000,00, da versarsi contestualmente al rogito notarile di compravendita da stipularsi entro il 31.12.2029. A titolo di acconto rispetto alla cifra concordata di € 50.000,00, poi, il sig. si era impegnato a versare CP_1
alla SIa il 50% del proprio stipendio relativo al periodo delle Pt_1
future missioni militari all'estero. Le parti, con il presente atto, intendono rideterminare tale intesa nei seguenti termini: fermo il prezzo di cessione della quota concordato in € 50.000,00 e le somme dovute dal a titolo di CP_1
acconto conteggiate sulla metà degli stipendi che percepirà allorquando andrà
in missioni militari estere, le parti convengono che la somma complessiva da versarsi, in ragione della prossima missione militare estera del 2025 con mandato di 180/210 giorni sia fissata in almeno € 12.000,00 (ovviamente salvo
5 maggiori conguagli). La predetta somma minima, che il percepirà con CP_1
ratei stipendiali mensili sarà versata, come detto, entro giorni 5 dal relativo accredito sul proprio conto corrente e comunque entro e non oltre l'anno 2025;
N) fermo restando il termine massimo di cessione della quota entro il
31.12.2029, poi, le parti dichiarano di impegnarsi ad effettuare tale cessione entro il 28.02.2026 a condizione che l'istituto di credito concedente il mutuo ipotecario acconsenta all'accollo liberatorio della SIa la quale Pt_1
andrà doverosamente garantita in quanto resterà eventualmente creditrice del marito per l'importo residuo;
in alternativa le parti potranno anche rivolgersi ad altro istituto di credito che dia la propria disponibilità alla surroga (senza che un tanto comporti eccessivi ed ulteriori esborsi per il SI ) CP_1
liberando in tal maniera la SIa da qualsivoglia obbligazione Pt_1
legata all'immobile; a tal fine le parti delegano espressamente gli scriventi legali ad assumere ogni informazione utile allo scopo presso varie banche. O)
disporsi che tutte le spese necessarie alla cessione di quota siano a carico esclusivo del sig. (a titolo esemplificativo spese peritali, spese notarili, CP_1
etc….), il quale si impegna altresì a propria cura e spese entro il mese di dicembre 2025 a procurare ogni documento necessario al trasferimento di proprietà dell'immobile (esempio APE) e a regolarizzare ogni eventuale difformità. P) in ultimo le parti danno reciprocamente atto che non ci sono procedimenti penali pendenti tra i due, considerata la richiesta d'archiviazione avanzata dal PM per il reato ex art. 388 cp denunciato dal
SI , a cui quest'ultimo si impegna a non proporre opposizione, ed CP_1
impegnandosi entrambi, per tutti i fatti di cui alla presente vicenda, a non sporgere alcuna querela e/o denuncia verso l'altro coniuge. Spese del presente giudizio compensate interamente tra le parti”.
Motivi della decisione
Fatto
6 Con ricorso depositato il 31.10.2023 , invocando in Parte_1
giudizio , con il quale aveva contratto matrimonio in Controparte_1
ZZ MO (Pn), in data 24/06/2000, ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione, intervenuta tra i coniugi consensualmente e omologata con decreto del 31 marzo 2022, n. 2312/22, Tribunale di Pordenone;
ha dedotto il sopraggiunto rifiuto del minore a stare con il padre e il trasferimento del ragazzo presso la dimora materna;
pertanto, ha chiesto l'adozione di provvedimenti necessari e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15
c.p.c. e, previo intervento dei servizi sociali o socio-sanitari, il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con determinazione dei tempi di frequentazione con il padre, disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento nell'interesse del figlio pari ad euro 350,00 mensili, oltre il 50%
delle spese straordinarie e attribuzione dell'assegno unico universale esclusivamente alla madre.
Con decreto del 2.11.2023, pronunciato inaudita altera parte, il giudice relatore designato ha emesso il seguente provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c.
“Dispone, in via provvisoria, la collocazione prevalente del minore
[...]
, in atti generalizzato, presso la madre;
sospende, in Per_1 Parte_1
via provvisoria e urgente, la frequentazione libera in presenza tra il minore
, in atti generalizzato, e il padre;
conferisce Persona_1 Controparte_1
incarico al Consultorio familiare competente per il Comune di residenza del minore con separato decreto, affinché possa essere avviato un percorso di recupero del rapporto padre-figlio che preveda in una fase iniziale visite protette;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre , in quanto collocataria prevalente”. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 1° dicembre 2024, è stato stabilito “ ad integrazione del decreto del 2 novembre 2023 di conferimento di incarico al Consultorio familiare di San Vito al Tagliamento (Pn), competente
7 per il territorio di Valvasone Arzene (Pn), dispone la previsione e programmazione, sotto il monitoraggio degli operatori del centro socio-
sanitario, di incontri tra padre e figlio in spazio neutro, specialmente durante il periodo delle festività natalizie, solo se ritenuti di interesse del ragazzo e nel rispetto dei tempi di quest'ultimo, e dispone un supporto, da parte degli operatori del consultorio incaricato, nella gestione delle comunicazioni telefoniche tra padre e figlio, affinché siano sensibilizzati gli interessati al rispetto dei tempi e della riservatezza del ragazzo;
conferma per il resto il decreto reso inaudita altera parte in data 2 novembre 2023”.
, nel costituirsi nel procedimento sin dalla fase Controparte_1
cautelare, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, ha chiesto che il figlio sia collocato prevalentemente presso il padre, fermo restando l'affido condiviso, che sia disposto un contributo al mantenimento del figlio da parte della madre e che l'assegno unico universale sia percepito dal padre;
in subordine, ha chiesto di disporsi la modalità di gestione dell'affido ritenuta più opportune nell'interesse del minore, previo parere del Consultorio
incaricato, in ogni caso con revoca delle visite protette.
All'esito dell'udienza di comparizione, assunte le informazioni presso i servizi socio-sanitari, con ordinanza ex art. 473-bis.22, sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti “dispone che il figlio minore
[...]
, in atti generalizzato, sia collocato prevalentemente presso la madre, Per_1
nella residenza di quest'ultima; dispone la prosecuzione dell'incarico conferito al Consultorio familiare Distretto del Tagliamento, con immediato avvio delle visite protette tra padre e figlio, alla presenza di un facilitatore;
le visite avverranno con cadenza almeno settimanale, secondo un calendario che sarà
redatto dagli esperti del Consultorio, previa condivisione con entrambi i genitori affinché prestino la necessaria collaborazione;
il Consultorio riferirà
su eventuali condotte dei genitori ostative o contrarie all'interesse dei minori e
8 segnalerà prontamente al Tribunale la sopravvenienza di eventi contrari all'interesse del minore e/o la necessità di un supporto dei Servizi sociali;
in caso di positivo andamento delle visite e se ritenuto di interesse per il minore,
il Consultorio sperimenterà visite libere tra padre e figlio, con cadenza settimanale e in spazi neutri;
il Consultorio riferirà, inoltre, se vi siano aspetti della personalità dei genitori meritevoli di approfondimento peritale;
dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda, ai sensi dell'art. 473.bis.22, primo comma, c.p.c. La somma è
soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie,
come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100%
dalla madre in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, siano a favore di entrambi i genitori al 50%.”; è
stato proseguito l'incarico conferito al Consultorio familiare Distretto Sanitario
del Tagliamento.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 25 ottobre
2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato;
appaiono,
inoltre, coerenti con l'evoluzione del procedimento e con i suggerimenti forniti
9 dal Consultorio incaricato;
manifestamente superfluo appare, pertanto,
l'ascolto del minore;
gli ulteriori accordi economici non appaiono in contrasto con l'ordinamento giuridico;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica della separazione consensuale omologata con decreto del 31
marzo 2022, n. 2312/22, Tribunale di Pordenone,
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 26/11/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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