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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4028/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. r.g. 4028/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stabilito
Gloria Alejandra Arango Alzate e dall'Avv. Eleonora Cassi
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Venezuela) il 10/03/1987 e residente in [...]
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 14/03/2025)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 13/05/2025, il ricorrente adottante si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento, con il quale ha chiesto: “all'Ill.mo Tribunale di Firenze di Voler fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c., l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'adottanda, della madre dell'adottanda, tutti residenti in [...], al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 297 e
311 c.c. e che il Tribunale suintestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra
[...]
nata a Maracay, in [...], il [...], Controparte_1
, da parte del sig. nato a [...], l'8 CodiceFiscale_3 Parte_1
dicembre 1966, cod.fisc. , residente a [...]
Giovanni XXIII n. 28, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1
fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione della maggiorenne a fondamento dell'istanza, il ricorrente ha rappresentato che Controparte_1
l'adottanda è figlia della propria coniuge, nata a [...] Persona_1
(Colombia) il 25/10/1962 e residente in [...], insieme al ricorrente e alla figlia, come risulta dal certificato dello stato di famiglia depositato in atti
(doc. 5-6), di tal ché sussiste tra il medesima e l'adottanda un consolidato legame affettivo che giustifica la richiesta adozione, sia sotto il profilo del vincolo parentale che sotto quello della continuità familiare, come previsto dagli artt. 291 e ss. c.c..
2. All'udienza del 13/05/2025 sono comparsi l'adottante, assistito dal proprio legale, che ha espresso la propria volontà di procedere all'adozione, la madre dell'adottanda, Persona_1
che ha espresso il proprio consenso all'adozione della figlia da parte del coniuge, nonché
[...]
l'adottanda che ha espresso il consenso ad essere adottata dal marito della madre;
all'esito, il
Giudice Relatore, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione necessaria per la decisione, ha riservato la decisione al Collegio.
pagina 2 di 4 3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette “l'adozione ...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1966 e l'adottanda nel 1987, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta, stante il consolidato legame di affetto sussistente tra le parti: si ravvisa, difatti, il requisito della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., il quale sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tale ottica, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dalla coniuge dell'adottante, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata dal marito della madre, Controparte_1 Parte_1
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.; pertanto, preso atto che dalle informative di P.S. non emergono segnalazioni pregiudizievoli, può farsi luogo all'adozione.
Va, infine, evidenziato che, non essendo l'atto di nascita della adottanda stato trascritto in Italia, sarà onere della parte interessata provvedere alla annotazione della presente sentenza.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal ché le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di nato a [...] l'[...], nei Parte_1
confronti di nata a [...] il Controparte_1
10/03/1987, che antepone il cognome dell'adottante al proprio;
pagina 3 di 4 - nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di volontaria giurisdizione di I Grado iscritta al n. r.g. 4028/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stabilito
Gloria Alejandra Arango Alzate e dall'Avv. Eleonora Cassi
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Venezuela) il 10/03/1987 e residente in [...]
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 14/03/2025)
Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 13/05/2025, il ricorrente adottante si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento, con il quale ha chiesto: “all'Ill.mo Tribunale di Firenze di Voler fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c., l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'adottanda, della madre dell'adottanda, tutti residenti in [...], al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex artt. 297 e
311 c.c. e che il Tribunale suintestato, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra
[...]
nata a Maracay, in [...], il [...], Controparte_1
, da parte del sig. nato a [...], l'8 CodiceFiscale_3 Parte_1
dicembre 1966, cod.fisc. , residente a [...]
Giovanni XXIII n. 28, con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1
fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione della maggiorenne a fondamento dell'istanza, il ricorrente ha rappresentato che Controparte_1
l'adottanda è figlia della propria coniuge, nata a [...] Persona_1
(Colombia) il 25/10/1962 e residente in [...], insieme al ricorrente e alla figlia, come risulta dal certificato dello stato di famiglia depositato in atti
(doc. 5-6), di tal ché sussiste tra il medesima e l'adottanda un consolidato legame affettivo che giustifica la richiesta adozione, sia sotto il profilo del vincolo parentale che sotto quello della continuità familiare, come previsto dagli artt. 291 e ss. c.c..
2. All'udienza del 13/05/2025 sono comparsi l'adottante, assistito dal proprio legale, che ha espresso la propria volontà di procedere all'adozione, la madre dell'adottanda, Persona_1
che ha espresso il proprio consenso all'adozione della figlia da parte del coniuge, nonché
[...]
l'adottanda che ha espresso il consenso ad essere adottata dal marito della madre;
all'esito, il
Giudice Relatore, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione necessaria per la decisione, ha riservato la decisione al Collegio.
pagina 2 di 4 3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette “l'adozione ...alle persone
...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1966 e l'adottanda nel 1987, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta, stante il consolidato legame di affetto sussistente tra le parti: si ravvisa, difatti, il requisito della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., il quale sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tale ottica, le dichiarazioni rese sia dagli interessati che dalla coniuge dell'adottante, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata dal marito della madre, Controparte_1 Parte_1
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c.; pertanto, preso atto che dalle informative di P.S. non emergono segnalazioni pregiudizievoli, può farsi luogo all'adozione.
Va, infine, evidenziato che, non essendo l'atto di nascita della adottanda stato trascritto in Italia, sarà onere della parte interessata provvedere alla annotazione della presente sentenza.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal ché le stesse restano a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di nato a [...] l'[...], nei Parte_1
confronti di nata a [...] il Controparte_1
10/03/1987, che antepone il cognome dell'adottante al proprio;
pagina 3 di 4 - nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4