Ordinanza cautelare 17 febbraio 2021
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2021, proposto da
Società S.G.E. Syscom S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Salomoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Caradosso n. 8;
per l'annullamento:
a) del provvedimento del comune di Cinisello Balsamo del 13.11.2020, notificato in data 16.11.2020, recante archiviazione della pratica e diffida a dar corso ai lavori oggetto di CILA del 12.11.2020 (p.e. 494/2020) relativa alla installazione di un impianto di produzione di acqua calda e refrigerata con relativo basamento a servizio dell'immobile a destinazione commerciale sito in via Monte Gran Sasso n. 35 (identificato catastalmente dal foglio 17 mappale 151) condotto in locazione;
b) del provvedimento di riesame negativo del comune di Cinisello Balsamo del 24.11.2020 recante conferma del provvedimento sub a)
c) del provvedimento di riesame negativo del comune di Cinisello Balsamo del 14.12.2020 recante ulteriore conferma del provvedimenti sub a) e b).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del comune di Cinisello Balsamo del 13.11.2020, notificato in data 16.11.2020, recante archiviazione della pratica e diffida a dar corso ai lavori oggetto di CILA del 12.11.2020 (p.e. 494/2020) relativa alla installazione di un impianto di produzione di acqua calda e refrigerata con relativo basamento a servizio dell’immobile a destinazione commerciale sito in via Monte Gran Sasso n. 35, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Nel corso del giudizio il ricorrente, dato atto che “è stata individuata una diversa soluzione per il posizionamento di detti impianti” (istanza Syscom 15 gennaio 2025) ha formulato istanza con cui chiede “che il ricorso venga dichiarato inammissibile per cessata materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse” a spese compensate.
La difesa del Comune sostiene che la proposizione di nuova CILA e collocazione delle opere oggetto del presente gravame determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso,
all’esito della quale l’Amministrazione comunale chiede la delibazione della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese processuali, che si domanda siano rifuse in ragione dell’infondatezza del ricorso e del superamento della controversia mediante adeguamento ai provvedimenti impugnati.
All’udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, riconosciuta dalle parti.
3. La presentazione della CILA per nuove opere e lo spostamento delle stesse confermano la sostanziale correttezza dell’atto del Comune, con la conseguenza che le spese sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali al Comune, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO