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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 29 maggio 2025, all'esito della trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1454/22 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cozzolino Parte_1
RICORRENTE
E
n.q. di titolare della omonima ditta individuale, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Romano
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive -TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.03.2022, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 01/05/2009 al 28/02/2019 per conto ed alle dipendenze della , impresa di costruzioni Controparte_1 edili, senza alcuna regolarizzazione contrattuale;
di essere stato inquadrato di fatto al livello 1° del
C.C.N.L. di categoria “Edilizia – Industria;
di avere svolto mansioni di manovale – imbianchino, inquadrabili nel 2° livello del predetto CCNL;
di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00, con un'ora di pausa e di aver lavorato il sabato una e/o due volte al mese;
ha dedotto che gli è stata corrisposta una paga giornaliera di euro 40,00/ 50,00 nei primi anni e negli ultimi due anni di euro 60,00; ha dedotto di aver goduto di tre settimane di ferie nel mese di agosto, ma di essere stato retribuito solo una settimana;
di aver ricevuto, durante tutto il rapporto di lavoro, direttive dal titolare dell'impresa, , mentre nell' ultimo anno e mezzo, Controparte_1 le direttive venivano date dal Sig. ; ha dedotto di non aver goduto e percepito la Cassa Parte_2 edile, tredicesima e quattordicesima mensilità e T.F.R..
Su tali premesse ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 01 maggio 2009 fino al 28 febbraio 2019, l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 2° del C.C.N.L. Edilizia Industria e la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 52.857,33 a titolo di differenze retributive, di cui € 12.310,33 a titolo di
TFR come da conteggi allegati. Spese vinte, con attribuzione.
Parte resistente si costituita tempestivamente, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Fallite le trattative di bonario componimento, disposto il libero interrogatorio delle parti, istruita la causa mediante l'escussione dei testi di lista, acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi
***
La domanda è infondata è va pertanto rigettata.
Poiché le doglianze del ricorrente investono la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minorvalore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Il primo teste di parte resistente, sig.ra , escussa all'udienza del 22 novembre Testimone_1
2023, ha riferito:
ADr: Conosco il ricorrente in quanto è mio cognato, per la precisione è il marito di mia sorella.
ADr: Lo conosco da circa dodici tredici anni. Si è sposato con mia sorella nel 2017.
ADr: Attualmente non lavoro. Ho lavorato nel bar dei miei genitori fino al 2019. Ho iniziato a lavorare nel bar quando avevo venti anni.
ADr: Conosco . Lo conosco perchè spesso veniva al bar con mio cognato e Controparte_1 altre persone a prendere il caffè. Questo dal 2009 fino a quando io ho lavorato presso il bar. Preciso che tra il 2017 e il 2019 io non ero assidua al bar perché avevo partorito il mio primo figlio, ma ogniqualvolta mi recavo al bar avevo modo di vederli.
ADr: Lo stesso è stato anche invitato al matrimonio di mia sorella. CP_1
ADr: Talvolta sono andata anche sui cantieri dove lavoravano a consegnare i caffè e lì ho visto sia mio cognato che . Controparte_1
ADr: Tra i cantieri ricordo degli uffici a RA PO a Pomigliano D'Arco, un ufficio a via Napoli, alcune scuole come quella a via Terracciano e un'altra nei pressi dell'Alfa Sud. Ricordo di un periodo in cui hanno lavorato in un cantiere a Piazza Primavera e venivano a prendere il caffè nella pausa pranzo. Questo sempre mio cognato, e altri colleghi di lavoro. Uno di questi lo CP_1 conosco bene e si chiama , . Non ricordo di che anni si trattasse Persona_1 Persona_2 perché è passato del tempo.
ADr: Il bar si trovava a Piazza Municipio in Pomigliano D'Arco.
ADr Quando mi recavo sui cantieri vedevo mio cognato tinteggiare oppure montare pareti in cartongesso. L'ho visto anche fare lavori di muratura, come lavorare con il cemento, ma non so dire di preciso cosa facesse. ADR: Ho visto anche lavorare. CP_1
ADr Ho visto organizzare il lavoro degli opera la mattina al bar quando prendevano il CP_1 caffè. Lo sentivo dire ad ognuno di loro quello che si doveva fare durante la giornata.
ADR: Venivano al bar quattro o cinque mattine a settimana. Io aprivo alle sei ma loro arrivavano verso le 7.15 – 7.30.
ADr: So che iniziavano la giornata lavorativa intorno alle 7.30 perché qualche volta mi è capitato di accompagnare mio cognato a lavoro. Non so dire quante volte ciò sia successo. Talvolta sono adnata anche a prenderlo alle 17.00.
ADr: Mi recavo a fare le consegne con l'auto.
ADr: tra i colleghi di lavoro che venivano la mattina a prendere il caffè vi era anche . Parte_2
E' stato anche la matrimonio di mia sorella.
ADr: sapevo che il cantiere di RA PO era di proprietà dell'ing. Conosco Controparte_2 questa circostanza perché lui era nostro cliente e talvolta veniva al bar a prendere i caffè per portarli agli operai e diceva a mia madre che anche mio cognato stava lavorando da lui.
Alla medesima udienza veniva escusso il primo teste di parte resistente il sig. che ha Tes_2 riferito:
ADr: Conosco , in quanto ho collaborato e collaboro tuttora con lui quando io Controparte_1 sono direttore dei lavori a lui commissionati come impresa esecutrice dei lavori.
ADr: Ricordo di avere portato a termine circa sette otto lavori con la sua impresa.
ADr: L'ho conosciuto nel 2009 poichè lui stava eseguendo die lavori di sopraelevazione di fronte al mio studio ed io ero direttore dei lavori.
ADr: Non conosco nessuno di nome . Parte_1
ADr: nel periodo in cui abbiamo collaborato nel senso di cui ho prima detto, aveva tre CP_1 operai di nome , , e . Non ho mai visto un operaio di nome Per_1 Per_3 Per_4 Per_5
. Parte_1
ADr: Sono sicuro di quello che dico perchè quando sono direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, faccio indossare ad ogni operaio un cartellino con il proprio nome, cognome e matricola
e non ricordo assolutamente . Questo nell'arco di tempo che va dal 2009 ad oggi. Parte_1
ADr: I cantieri in cui abbiamo lavorato insieme erano siti a Pomigliano D'Arco e a Sant'Anastasia: il primo di fronte il mio studio a via San Matteo, poi ricordo uno a Sant'Anastasia alla via Starza, vai Palermo Pomigliano D'Arco, via Padre Pio, altri a via Palermo e a via Principe di Piemonte.
ADr: Si trattava di edilizia privata. Preciso che l' si occupa solo dei lavori in muratura, CP_1 non si occupa di impiantistica, né di pitturazione e installazione di controsoffittature. Per questi lavori i clienti contattavano altre imprese. ADr: Non conosco nessuna persona di nome . Parte_2
ADR: Non ricordo se il RE di cui ho detto prima si chiamasse . Per_1
Il secondo teste di parte ricorrente, la sig.ra escussa alla medesima udienza, ha Testimone_3
dichiarato:
“ADr: Conosco il ricorrente in quanto è un amico di famiglia. Conosco i genitori da tanto tempo e anche lui da circa quindici anni.
ADr: Ho conosciuto su alcuni cantieri di Pomigliano D'Arco, dove mi recavo Controparte_1
a salutare l mio amico.
ADr: Questo è capitato tra il 2009 e il 2019, 2010 e 2011, quando frequentavo le scuole medie alla
Scuola Mauro Leone e poi le Superiori alla sempre di Pomigliano D'Arco. Persona_6
ADr: Mi recavo a salutare il ricorrente quando uscivo da scuola, oppure in occasione di assemblee di istituto.
ADr: Mi recavo in media PRESSO I CANTIERI DUE O TRE VOLTE A SETTIMANA.
ADR: I cantieri si trovavano a Piazza Primavera, a via Napoli, via Roma.
ADr: LO salutavo una chiacchierata e andavo via per non farli fastidio.
ADr: Mi facevano accedere sui cantieri. Lo vedevo fare l'imbianchino, e lavori di controsoffittatura.
ADr: mi ha presentato e l'ho pure visto al suo matrimonio. Pt_1 Controparte_1
ADr: Vedevo sui cantieri anche , , e tutte queste Persona_1 Persona_7 Parte_2 persone stavano anche al matrimonio del ricorrente come invitati.
ADr: Ogni volta che mi recavo sul cantiere vi era anche che lavorava in prima persona e CP_1 dava indicazioni agli operai. Vi era anche sempre . Parte_2
Alla stessa udienza veniva escusso il secondo teste di parte resistente, il sig. , che ha Controparte_2
riferito:
“ADr: Conosco il resistente dal 2010 i quanto sono ingegnere edile e svolgo funzioni di direttore dei lavori e progettista. Mi è capitato svariate volte che fosse l'impresa esecutrice die lavori. CP_1
ADr: Ha fatto dei lavori anche per me presso l'abitazione dove risiedo alla via Manna. Questo nel
2017 – 2018 se ben ricordo.
ADr: Non ho mai conosciuto un operaio di nome . Non ricordo di averlo mai visto su Parte_1 cantieri dove ho svolto funzioni di responsabile dei lavori eseguiti dall' . CP_1
ADr: Ricordo di essermi recato talvolta presso un bar sito in Piazza Municipio in Pomigliano di cui non ricordo il nome, ma non conosco di persona i proprietari.
ADr: Posso dire che ogni volte che assumo il ruolo di responsabile dei lavori controllo il DURC e camerale dell'impresa e organico medio annuo e i rispettivi tesserini degli operai e non ricordo questo nome. ADr: Ricordo il nome di che ultimamente è andato in pensione, , Parte_3 Persona_8
Questi negli ultimi tre o quattro anni. Prima non mi Persona_9 Controparte_3 ricordo.
ADR: L'ultimo cantiere dove abbiamo lavorato insieme è sito d fronte al bar sito in Piazza Municipio dove abbiamo fatto lavori di impermeabilizzazione del tetto, questo negli ultimi anni, poi ricordo nel
2018/2019 lavori a via Roma n. 89, nel 2017 circa se ben ricordo lavori in via Mazzini.
ADr: si occupa solo di opere edili. Non si occupa né di impiantistica né di pitturazione e CP_1 rifiniture. Per tali lavori il committente incarica altra impresa.
ADr: Non conosco, né ho mai visto sui cantieri di tale .” CP_1 Parte_2
Orbene, non pare che dalle scarne testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, possa ritenersi accertata l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato tra le parti così come dedotto in ricorso.
In primo luogo, la teste , cognata del ricorrente, si è limitata a riferire di avere visto spesso Tes_1
le parti recarsi al bar a prendere il caffè e di essersi recata qualche volta presso i cantieri dove lavoravano a portare il caffè. Ugualmente la seconda teste di parte ricorrente, ha Testimone_3
riferito di essersi recata sui cantieri due o tre volte a settimana per salutare il ricorrente e di averlo visto fare l'imbianchino. Tuttavia, nessuna delle due testi ha riferito circostanze precise in ordine agli indici sintomatici della subordinazione, quali l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, esatto periodo di lavoro, il soggetto che impartiva direttive, l'obbligo di giustificare eventuali ritardi o assenze, il soggetto che provvedeva alla corresponsione della retribuzione, chi gli impartisse le direttive e da chi ricevesse la paga giornaliera. Neppure sono state precise in ordine alle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente, in quanto mentre la prima teste ha genericamente riferito di averlo visto svolgere mansioni in muratura, la seconda ha riferito che lo stesso svolgeva mansioni di imbianchino.
Di contro, puntuali e univoche sono risultate le circostanze dedotte dai testi di parte resistente,
i quali, in qualità di responsabili dei cantieri in alcuni appalti aggiudicati dalla impresa resistente tra il 2009 e il 2019, hanno dedotto di non avere ma conosciuto il ricorrente quale dipendente del resistente.
Né possono avere rilievo probatorio le fotografie e i messaggi wa prodotti da parte ricorrente unitamente alle note di udienza del 12 gennaio 2025, in quanto tardivamente prodotte e, in ogni caso, inidonee a fornire indizi in ordine all'esistenza della subordinazione così come richiesta in ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La complessità e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 29 maggio 2025, all'esito della trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1454/22 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cozzolino Parte_1
RICORRENTE
E
n.q. di titolare della omonima ditta individuale, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Romano
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive -TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.03.2022, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 01/05/2009 al 28/02/2019 per conto ed alle dipendenze della , impresa di costruzioni Controparte_1 edili, senza alcuna regolarizzazione contrattuale;
di essere stato inquadrato di fatto al livello 1° del
C.C.N.L. di categoria “Edilizia – Industria;
di avere svolto mansioni di manovale – imbianchino, inquadrabili nel 2° livello del predetto CCNL;
di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00, con un'ora di pausa e di aver lavorato il sabato una e/o due volte al mese;
ha dedotto che gli è stata corrisposta una paga giornaliera di euro 40,00/ 50,00 nei primi anni e negli ultimi due anni di euro 60,00; ha dedotto di aver goduto di tre settimane di ferie nel mese di agosto, ma di essere stato retribuito solo una settimana;
di aver ricevuto, durante tutto il rapporto di lavoro, direttive dal titolare dell'impresa, , mentre nell' ultimo anno e mezzo, Controparte_1 le direttive venivano date dal Sig. ; ha dedotto di non aver goduto e percepito la Cassa Parte_2 edile, tredicesima e quattordicesima mensilità e T.F.R..
Su tali premesse ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 01 maggio 2009 fino al 28 febbraio 2019, l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 2° del C.C.N.L. Edilizia Industria e la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 52.857,33 a titolo di differenze retributive, di cui € 12.310,33 a titolo di
TFR come da conteggi allegati. Spese vinte, con attribuzione.
Parte resistente si costituita tempestivamente, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Fallite le trattative di bonario componimento, disposto il libero interrogatorio delle parti, istruita la causa mediante l'escussione dei testi di lista, acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi
***
La domanda è infondata è va pertanto rigettata.
Poiché le doglianze del ricorrente investono la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minorvalore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Il primo teste di parte resistente, sig.ra , escussa all'udienza del 22 novembre Testimone_1
2023, ha riferito:
ADr: Conosco il ricorrente in quanto è mio cognato, per la precisione è il marito di mia sorella.
ADr: Lo conosco da circa dodici tredici anni. Si è sposato con mia sorella nel 2017.
ADr: Attualmente non lavoro. Ho lavorato nel bar dei miei genitori fino al 2019. Ho iniziato a lavorare nel bar quando avevo venti anni.
ADr: Conosco . Lo conosco perchè spesso veniva al bar con mio cognato e Controparte_1 altre persone a prendere il caffè. Questo dal 2009 fino a quando io ho lavorato presso il bar. Preciso che tra il 2017 e il 2019 io non ero assidua al bar perché avevo partorito il mio primo figlio, ma ogniqualvolta mi recavo al bar avevo modo di vederli.
ADr: Lo stesso è stato anche invitato al matrimonio di mia sorella. CP_1
ADr: Talvolta sono andata anche sui cantieri dove lavoravano a consegnare i caffè e lì ho visto sia mio cognato che . Controparte_1
ADr: Tra i cantieri ricordo degli uffici a RA PO a Pomigliano D'Arco, un ufficio a via Napoli, alcune scuole come quella a via Terracciano e un'altra nei pressi dell'Alfa Sud. Ricordo di un periodo in cui hanno lavorato in un cantiere a Piazza Primavera e venivano a prendere il caffè nella pausa pranzo. Questo sempre mio cognato, e altri colleghi di lavoro. Uno di questi lo CP_1 conosco bene e si chiama , . Non ricordo di che anni si trattasse Persona_1 Persona_2 perché è passato del tempo.
ADr: Il bar si trovava a Piazza Municipio in Pomigliano D'Arco.
ADr Quando mi recavo sui cantieri vedevo mio cognato tinteggiare oppure montare pareti in cartongesso. L'ho visto anche fare lavori di muratura, come lavorare con il cemento, ma non so dire di preciso cosa facesse. ADR: Ho visto anche lavorare. CP_1
ADr Ho visto organizzare il lavoro degli opera la mattina al bar quando prendevano il CP_1 caffè. Lo sentivo dire ad ognuno di loro quello che si doveva fare durante la giornata.
ADR: Venivano al bar quattro o cinque mattine a settimana. Io aprivo alle sei ma loro arrivavano verso le 7.15 – 7.30.
ADr: So che iniziavano la giornata lavorativa intorno alle 7.30 perché qualche volta mi è capitato di accompagnare mio cognato a lavoro. Non so dire quante volte ciò sia successo. Talvolta sono adnata anche a prenderlo alle 17.00.
ADr: Mi recavo a fare le consegne con l'auto.
ADr: tra i colleghi di lavoro che venivano la mattina a prendere il caffè vi era anche . Parte_2
E' stato anche la matrimonio di mia sorella.
ADr: sapevo che il cantiere di RA PO era di proprietà dell'ing. Conosco Controparte_2 questa circostanza perché lui era nostro cliente e talvolta veniva al bar a prendere i caffè per portarli agli operai e diceva a mia madre che anche mio cognato stava lavorando da lui.
Alla medesima udienza veniva escusso il primo teste di parte resistente il sig. che ha Tes_2 riferito:
ADr: Conosco , in quanto ho collaborato e collaboro tuttora con lui quando io Controparte_1 sono direttore dei lavori a lui commissionati come impresa esecutrice dei lavori.
ADr: Ricordo di avere portato a termine circa sette otto lavori con la sua impresa.
ADr: L'ho conosciuto nel 2009 poichè lui stava eseguendo die lavori di sopraelevazione di fronte al mio studio ed io ero direttore dei lavori.
ADr: Non conosco nessuno di nome . Parte_1
ADr: nel periodo in cui abbiamo collaborato nel senso di cui ho prima detto, aveva tre CP_1 operai di nome , , e . Non ho mai visto un operaio di nome Per_1 Per_3 Per_4 Per_5
. Parte_1
ADr: Sono sicuro di quello che dico perchè quando sono direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, faccio indossare ad ogni operaio un cartellino con il proprio nome, cognome e matricola
e non ricordo assolutamente . Questo nell'arco di tempo che va dal 2009 ad oggi. Parte_1
ADr: I cantieri in cui abbiamo lavorato insieme erano siti a Pomigliano D'Arco e a Sant'Anastasia: il primo di fronte il mio studio a via San Matteo, poi ricordo uno a Sant'Anastasia alla via Starza, vai Palermo Pomigliano D'Arco, via Padre Pio, altri a via Palermo e a via Principe di Piemonte.
ADr: Si trattava di edilizia privata. Preciso che l' si occupa solo dei lavori in muratura, CP_1 non si occupa di impiantistica, né di pitturazione e installazione di controsoffittature. Per questi lavori i clienti contattavano altre imprese. ADr: Non conosco nessuna persona di nome . Parte_2
ADR: Non ricordo se il RE di cui ho detto prima si chiamasse . Per_1
Il secondo teste di parte ricorrente, la sig.ra escussa alla medesima udienza, ha Testimone_3
dichiarato:
“ADr: Conosco il ricorrente in quanto è un amico di famiglia. Conosco i genitori da tanto tempo e anche lui da circa quindici anni.
ADr: Ho conosciuto su alcuni cantieri di Pomigliano D'Arco, dove mi recavo Controparte_1
a salutare l mio amico.
ADr: Questo è capitato tra il 2009 e il 2019, 2010 e 2011, quando frequentavo le scuole medie alla
Scuola Mauro Leone e poi le Superiori alla sempre di Pomigliano D'Arco. Persona_6
ADr: Mi recavo a salutare il ricorrente quando uscivo da scuola, oppure in occasione di assemblee di istituto.
ADr: Mi recavo in media PRESSO I CANTIERI DUE O TRE VOLTE A SETTIMANA.
ADR: I cantieri si trovavano a Piazza Primavera, a via Napoli, via Roma.
ADr: LO salutavo una chiacchierata e andavo via per non farli fastidio.
ADr: Mi facevano accedere sui cantieri. Lo vedevo fare l'imbianchino, e lavori di controsoffittatura.
ADr: mi ha presentato e l'ho pure visto al suo matrimonio. Pt_1 Controparte_1
ADr: Vedevo sui cantieri anche , , e tutte queste Persona_1 Persona_7 Parte_2 persone stavano anche al matrimonio del ricorrente come invitati.
ADr: Ogni volta che mi recavo sul cantiere vi era anche che lavorava in prima persona e CP_1 dava indicazioni agli operai. Vi era anche sempre . Parte_2
Alla stessa udienza veniva escusso il secondo teste di parte resistente, il sig. , che ha Controparte_2
riferito:
“ADr: Conosco il resistente dal 2010 i quanto sono ingegnere edile e svolgo funzioni di direttore dei lavori e progettista. Mi è capitato svariate volte che fosse l'impresa esecutrice die lavori. CP_1
ADr: Ha fatto dei lavori anche per me presso l'abitazione dove risiedo alla via Manna. Questo nel
2017 – 2018 se ben ricordo.
ADr: Non ho mai conosciuto un operaio di nome . Non ricordo di averlo mai visto su Parte_1 cantieri dove ho svolto funzioni di responsabile dei lavori eseguiti dall' . CP_1
ADr: Ricordo di essermi recato talvolta presso un bar sito in Piazza Municipio in Pomigliano di cui non ricordo il nome, ma non conosco di persona i proprietari.
ADr: Posso dire che ogni volte che assumo il ruolo di responsabile dei lavori controllo il DURC e camerale dell'impresa e organico medio annuo e i rispettivi tesserini degli operai e non ricordo questo nome. ADr: Ricordo il nome di che ultimamente è andato in pensione, , Parte_3 Persona_8
Questi negli ultimi tre o quattro anni. Prima non mi Persona_9 Controparte_3 ricordo.
ADR: L'ultimo cantiere dove abbiamo lavorato insieme è sito d fronte al bar sito in Piazza Municipio dove abbiamo fatto lavori di impermeabilizzazione del tetto, questo negli ultimi anni, poi ricordo nel
2018/2019 lavori a via Roma n. 89, nel 2017 circa se ben ricordo lavori in via Mazzini.
ADr: si occupa solo di opere edili. Non si occupa né di impiantistica né di pitturazione e CP_1 rifiniture. Per tali lavori il committente incarica altra impresa.
ADr: Non conosco, né ho mai visto sui cantieri di tale .” CP_1 Parte_2
Orbene, non pare che dalle scarne testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, possa ritenersi accertata l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato tra le parti così come dedotto in ricorso.
In primo luogo, la teste , cognata del ricorrente, si è limitata a riferire di avere visto spesso Tes_1
le parti recarsi al bar a prendere il caffè e di essersi recata qualche volta presso i cantieri dove lavoravano a portare il caffè. Ugualmente la seconda teste di parte ricorrente, ha Testimone_3
riferito di essersi recata sui cantieri due o tre volte a settimana per salutare il ricorrente e di averlo visto fare l'imbianchino. Tuttavia, nessuna delle due testi ha riferito circostanze precise in ordine agli indici sintomatici della subordinazione, quali l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, esatto periodo di lavoro, il soggetto che impartiva direttive, l'obbligo di giustificare eventuali ritardi o assenze, il soggetto che provvedeva alla corresponsione della retribuzione, chi gli impartisse le direttive e da chi ricevesse la paga giornaliera. Neppure sono state precise in ordine alle mansioni asseritamente svolte dal ricorrente, in quanto mentre la prima teste ha genericamente riferito di averlo visto svolgere mansioni in muratura, la seconda ha riferito che lo stesso svolgeva mansioni di imbianchino.
Di contro, puntuali e univoche sono risultate le circostanze dedotte dai testi di parte resistente,
i quali, in qualità di responsabili dei cantieri in alcuni appalti aggiudicati dalla impresa resistente tra il 2009 e il 2019, hanno dedotto di non avere ma conosciuto il ricorrente quale dipendente del resistente.
Né possono avere rilievo probatorio le fotografie e i messaggi wa prodotti da parte ricorrente unitamente alle note di udienza del 12 gennaio 2025, in quanto tardivamente prodotte e, in ogni caso, inidonee a fornire indizi in ordine all'esistenza della subordinazione così come richiesta in ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La complessità e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini