Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 427 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. FAMOSO DARIO); Parte_1
– ricorrente –
E
nato a [...] il [...] (Avv. SIINO ALFREDO); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti – non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento del loro figlio minore nato a Per_1
“- Disporre l'affidamento condiviso del minore , con domicilio Per_2 Per_1 prevalente presso la madre;
- Disporre, ritenendole adeguate, le seguenti condizioni di visita e prelevamento del figlio minorenne da parte del padre.
Il padre potrà tenere il figlio con sé nei giorni di martedì e giovedì, non festivi, di ogni settimana, salvo diverso accordo, fra le ore 15:00 e le ore 22:00.
Le regole di esercizio del diritto di visita del padre potranno essere modificate, previo accordo di entrambi i genitori, adottato sempre assecondando il preminente interesse dei minori.
In ogni caso, eventuali variazioni di giorni e/o orari dovranno essere comunicati almeno tre giorni prima.
Il padre potrà tenere con sé il figlio, a settimane alterne, dalle 15:00 del venerdì alle 22:00 della domenica, con pernottamento presso la propria abitazione.
Le principali festività, sia estive, che invernali, saranno trascorse dal minore con la madre e con il padre, secondo accordi personali adottati ad hoc, sempre tenendo conto del criterio dell'alternanza.
Entrambi i genitori dovranno comunicare, reciprocamente, il rispettivo recapito, in caso di allontanamento da Palermo con il figlio, e dovranno garantire a questi ultimi contatti giornalieri con l'altro genitore.
Ciascun genitore, inoltre, avrà l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento di residenza, effettuato all'interno del territorio comunale presso il quale già risiede, entro il termine di trenta giorni.
Disporre, ritenendoli congrui, i seguenti criteri di regolamentazione dei rapporti economici reciproci e riguardanti la prole.
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio minorenne, la somma di euro centocinquanta,00 (€ 150,00), mensili.
Il contributo per il mantenimento del figlio minorenne, pari a € 150,00, sarà versato entro,
e non oltre, il giorno cinque di ogni mese (con un ritardo massimo consentito di giorni dieci), e sarà aggiornato ogni anno secondo l'indice ISTAT.
Le spese straordinarie, affrontate nell'interesse del figlio, saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; tra esse devono intendersi ricomprese, in perfetto accordo con quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa del 2 luglio 2019, cui hanno aderito il Tribunale di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia, operanti sul territorio di Palermo: A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti: 1) Spese mediche relative a visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture ospedaliere private poiché non erogate da tickets sanitari;
farmaci prescritti CP_2 dal medico di famiglia per curare patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche. 2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. 3) Spese extrascolastiche relative a tempo prolungato;
pre-scuola; dopo scuola;
babysitter (se già esistente prima della separazione); spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori); spese per regali in occasione di compleanni di compagni di scuola. B) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti: 1) Spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari effettuati da specialisti privati ma erogati anche dal
S.S.N.; esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati. 2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti privati (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo della residenza familiare (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico). 3) Spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione e formazione;
attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola e babysitting (se non presenti prima della separazione); viaggi e vacanze;
spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato senza il consenso di entrambi i genitori); conseguimento patente di guida presso autoscuole private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
La metà delle spese straordinarie, siano esse obbligatorie o subordinate al consenso dell'altro genitore, secondo l'indicazione che precede, dovrà essere rimborsata al coniuge che l'abbia interamente sostenuta, previa esibizione degli scontrini, fatture o ricevute fiscali, entro sette giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di spese sanitarie straordinarie aventi carattere “indifferibile e urgente”, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo consenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno sette giorni. L'altro genitore, entro i sette giorni successivi, potrà fornire un preventivo di spesa, a parità qualitativa del trattamento o dell'intervento, meno oneroso;
in tal caso, il primo genitore potrà, comunque, avvalersi della soluzione originariamente prescelta, ma il secondo contribuirà per la metà della spesa, calcolata sul minor importato da lui proposto. Qualora, invece, il termine di sette giorni, concesso al secondo genitore, dovesse trascorre senza alcun riscontro, il consenso s'intenderà implicitamente conferito e il secondo genitore dovrà contribuire per la metà della spesa, così come individuata dall'altro.
- L'assegno unico e universale per i figli minorenni sarà percepito integralmente dalla madre, sig.r . Parte_1
- L'indennità di frequenza, attualmente percepita dal figlio minorenne sarà Per_1 gestita dalla madre, con relativo obbligo di rendicontazione mensile al padre”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore della coppia;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore della coppia sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.