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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 14/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15/2025 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Elisa Tosi Giudice Dott.ssa Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 15/2025 P.U.
PROMOSSO DA
LEVITICUS SPV S.R.L., e per essa, quale procuratrice speciale, RD ER
SERVICING S.P.A., con l'Avv. Giorgio Segnana, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso
E
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in persona del Sostituto Procuratore, Dott.ssa Francesca Parola
NEI CONFRONTI DI
GREENIDEA S.R.L. (P.IVA 03255920120), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 20025 Legnano (MI), via Volta n. 3, non costituitasi nel presente procedimento.
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di GREENIDEA S.R.L..
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e CAMERA DI COMMERCIO.
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Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 24.01.2025, LEVITICUS SPV S.R.L., e per essa, quale procuratrice speciale, RD ER SERVICING S.P.A. chiedeva, in via principale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, della liquidazione controllata nei confronti della GREENIDEA S.R.L.;
• fissata udienza di comparizione all'11.03.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica perfezionatasi in data 27.01.2025 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 c. 6 c.c.i.i.;
• con ricorso depositato il 12.02.2025 è intervenuta nel procedimento anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, formulando istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore in epigrafe indicato:
• confermata l'udienza dell'11.03.2025, la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in 20025 Legnano (MI), via Volta n. 3, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i..
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di produzione, progettazione, sviluppo, vendita, importazione ed esportazione, commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, anche via internet, di prodotti hardware e software di ogni genere nonché di articoli di cancelleria, cartoleria, libreria, attrezzature e mobili per l'ufficio.
• Sussiste la legittimazione attiva delle parti ricorrenti. In particolare, di LEVITICUS SPV S.R.L., e per essa, quale procuratrice speciale, RD ER SERVICING
S.P.A., ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito da D.I. n. 10305/2022 – R.G. n. 21520/2022, emesso il 20.06.2022, dal Tribunale Ordinario di Milano, e della PROCURA della REPUBBLICA presso il
TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., avendo ricevuto notizia dell'insolvenza nell'ambito del presente P.U.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa €. 86.313,32, e risultano affidati al Concessionario della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per ulteriori
€.461.822,35 circa, rispetto ai quali non risulta alcuna procedura di rateizzazione o diversa procedura definitoria e/o dilatoria.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dal debitore non costituitosi nel presente procedimento, dovendosi condividere il principio secondo cui “…in tema di
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istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643).
L'istruttoria esperita in corso di causa ha viceversa consentito di accertare elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente in quanto i crediti complessivamente emersi all'esito dell'istruttoria, e vantati dal creditore istante e da
ADER, superano la soglia di €. 500.000,oo.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “ l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Ancora, sotto tale profilo, assume rilevanza;
1) il reiterato mancato deposito dei bilanci;
2) la sostanziale inattività della società debitrice che, in data 08.06.2015, ha trasferito a terzi la gestione dell'impresa; 3) l'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004;
Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004);
4) il disinteresse dimostrato per le vicende sociali dagli organi gestori, neppure comparsi nella fase istruttoria avanti al giudice relatore;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
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GREENIDEA S.R.L.
(P.IVA 03255920120)
con sede legale in 20025 Legnano (MI), via Volta n. 3.
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.
NOMINA Curatore il Dott. Stefano Antonelli con studio in Busto Arsizio via F.lli D'Italia n. 5.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 1 luglio 2025 alle ore 10.00 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
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5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
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