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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 280/2024 R.G. promossa da
(p. iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Assisi, Via dei Barrocciai n. 19/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
Via XX Settembre n. 57, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
=Appellante=
nei confronti di
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, e per essa
[...]
(p. iva: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Saletti, con studio in Milano, Via Fratelli Gabba n. 7, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 15
-Appellata=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note scritte datate 24.4.25;
Per parte appellata: come da note scritte del 2.5.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 12.06.2023, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia RE SEA SPV domandando Pt_1
l'accoglimento selle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di
cui in narrativa, contrariis rejectis, previa sospensione della procedura esecutiva RGE
539/2009 Tribunale di Perugia sussistendo gravi motivi in termini di fumus boni iuris:
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto I Diritto) il
difetto di procura alle liti in capo a e la conseguente inefficacia dell'atto di CP_1
intervento e di tutti gli atti successivi della stessa e della sua mandataria e per l'effetto
dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di
Perugia.
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto II Diritto) la
carenza di prova della cessione e/o inclusione del credito ROSAFIN tra quelli ceduti in
blocco alla convenuta ed il conseguente difetto di legittimazione attiva e per CP_1
l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di
Perugia. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Con
riserva ex art. 171 ter c.p.c. di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere
pagina 2 di 15 autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in
ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate
e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali. Con
ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti e capitolare a
mezzo di memorie autorizzate nei modi e termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
Sulla premessa che la domanda introduceva la fase di merito del procedimento di opposizione all'esecuzione (R.g.e. n. 539/2009), parte attrice contestava l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere esecutivamente assumendo: 1) il difetto di procura alle liti e di rappresentanza delle mandatarie di con conseguente Controparte_1
invalidità ed inefficacia dell'atto di intervento spiegato nella predetta procedura esecutiva e di tutti gli atti successivamente compiuti, in quanto posti in essere da soggetto privo di rappresentanza, atteso che la procura alle liti depositata agli atti era stata conferita in relazione ad una procedura esecutiva (R.g.e. 170/12) diversa da quella in cui era stato spiegato l'intervento (R.g.e. n. 539/2009) e nei confronti di un soggetto
(persona fisica) diverso dal soggetto esecutato della procedura;
inoltre, la procura al difensore era stata conferita da nella persona dell'Avv. Controparte_3
RO AM e non anche da come indicato nell'atto di Controparte_2
intervento; 2) il difetto di legittimazione attiva di in mancanza della Controparte_1
prova circa la titolarità del credito asseritamente ceduto, non essendo idoneo a tal fine il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Con comparsa 04.09.2023 si costituiva in giudizio e -per essa- la Controparte_1
mandataria che contestava integralmente la domanda Controparte_3
attorea domandando il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare, la convenuta contestava l'asserito difetto di rappresentanza poiché la procura pagina 3 di 15 conferita all'avvocato Saletti per spiegare l'intervento nella procedura esecutiva R.g.e. n.
539/2009 era stata depositata agli atti in allegato all'istanza di visibilità e che la stessa era stata rilasciata dal procuratore speciale (Avv. RO AM) munita di poteri di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. sia di sia di Controparte_3 [...]
Controparte_2
Deduceva inoltre che la titolarità del credito era provata, sia in virtù dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale – prodotto in atti - contenente tutti i criteri necessari per l'individuazione dei crediti oggetto della cessione, sia in ragione della dichiarazione di
[...]
che il credito azionato era stato ceduto alla convenuta. CP_4
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Con le note conclusive depositate il 15.03.2024 l'attrice eccepiva il tardivo deposito della procura alle liti effettuato dalla convenuta con la memoria 171 ter n. 3 c.p.c., opponendo l'inapplicabilità del riformato art. 182 c.p.c. e, comunque, l'irritualità del deposito rispetto alla previsione di cui all'art. 171 bis c.p.c.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 571/2024, rigettava l'opposizione e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 571/2024 ha interposto appello
- con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o Parte_1
dell'esecuzione della sentenza - per i seguenti motivi:
1) “Sul deposito della procura speciale alle liti con la memoria 171 ter c.p.c. n. 3).
Violazione e falsa applicazione degli art. 182 c.p.c. e 171 ter c.p.c.. Contraddittorietà
della motivazione”.
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il Tribunale ha applicato al caso in esame il riformato art. 182 c.p.c..
Sostiene l'appellante che nella fattispecie si è di fronte ad una ipotesi di inesistenza e pagina 4 di 15 non di mancanza della procura, atteso che non vi è prova che quella depositata in primo grado con la memoria 171 ter c.p.c. fosse stata conferita anteriormente alla costituzione in giudizio, con conseguente inammissibilità di tutti gli atti e i documenti prodotti.
2) “Carenza di prova della esistenza della cessione e della inclusione e titolarità del
credito in capo a Violazione art. 58 TUB e art. 2697 c.c.”. Controparte_1
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'appellata abbia fornito prova idonea e sufficiente sia in ordine all'esistenza della operazione di cessione, sia della inclusione del credito in detta operazione. Pt_1
Sostiene che, in presenza di contestazioni da parte del debitore ceduto sulla esistenza della cessione, sia onere del creditore procedente produrre il contratto scritto di cessione in blocco, che afferma essere l'unico documento idoneo a provare la titolarità del credito, in quanto contenente l'elenco completo dei crediti ceduti da cui evincere la contestata posizione del debitore.
Afferma che la dichiarazione della cedente prodotta in atti dall'appellata non abbia alcuna rilevanza probatoria a tal fine, in quanto non è sostitutiva del contratto e,
comunque, non dimostra né che il soggetto firmatario avesse i poteri necessari a renderla, né che i riferimenti NDG siano riconducibili alla posizione di . Pt_1
Sostiene, inoltre che nella fattispecie, non è stato prodotto né l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né la visura camerale ex art. 58, co.
2. TUB.
3) “Violazione art. 115 c.p.c.. Errata valutazione delle produzioni documentali.
Inefficacia dell'atto di intervento di RE SEA per il tramite di Controparte_2
e di tutti gli atti successivi nella esecuzione immobiliare RGE 539/2009
[...]
(riunita RGE 388/2011)”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il difetto di procura eccepito dall'odierno appellante con riguardo all'atto di intervento di RE SEA nella pagina 5 di 15 procedura esecutiva RGE 539/2009, in luogo del creditore procedente, sia superato/sanato dalla produzione in atti della procura allegata all'istanza di visibilità
depositata dalla stessa RE SEA nella procedura esecutiva RGE 539/2009 in data
19.06.2016 antecedente all'intervento, nonché dalla procura notarile in allegato all'atto di intervento con la quale avrebbe conferito poteri di Controparte_5
rappresentanza sostanziale all'Avv. RO AM.
Sostiene l'appellante che l'intervento di , in sostituzione del creditore CP_1
procedente, sia avvenuto per il tramite della mandataria in virtù Controparte_2
di una procura totalmente inconferente in quanto riguardante una procedura esecutiva ed un soggetto differenti.
In secondo luogo, afferma che la procura allegata all'istanza di visibilità sia stata conferita al difensore (Avv. Saletti) da soggetto diverso ( Controparte_3
da quello che poi si è costituito in rappresentanza di RE SEA ex art. 111 c.p.c. (
[...]
. Controparte_2
Detta procura, afferma, era finalizzata unicamente alla visibilità del fascicolo dell'esecuzione, quindi, non poteva valere per la costituzione in intervento.
4) “Sulle spese processuali”.
Parte appellante afferma che, in ragione dell'accoglimento dei motivi del proposto appello, la condanna alle spese pronunciata dal primo giudice debba essere riformata nel senso della condanna dell'appellata. In subordine sostiene che dovrebbe comunque essere disposta la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte.
In conformità delle deduzioni svolte l'appellante ha chiesto che, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'esecuzione immobiliare RGE
539/2009 (e della riunita RGE 388/2011), fossero accolte le conclusioni proposte in pagina 6 di 15 primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 31.07.2024 si è costituita e per essa la Controparte_1
mandataria er il tramite di Controparte_3 [...]
che, previa richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_2
dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza 03.10.2024 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al solo capo di condanna inerente alle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.07.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente applicato l'art. 182 c.p.c. in quanto - a suo dire - il nuovo testo prevede la sanatoria del difetto di procura solo in caso di mancanza della procura e non di sua inesistenza.
Il motivo non coglie nel segno.
Dall'esame degli atti di causa si ricava che con la costituzione in primo grado
[...]
non ha depositato la procura speciale alle liti, ancorché espressamente CP_1
richiamata in comparsa.
Infatti, il documento depositato nel fascicolo telematico di primo grado, indicato come
“00 Procura speciale alle liti” non contiene la richiamata procura al difensore (cfr. Doc.
“Procura alle liti” – in fascicolo di primo grado di parte appellata). pagina 7 di 15 Tale mancanza, nella fattispecie, non è stata rilevata né dal primo giudice in sede delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., né è stata eccepita dall'attrice con le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Tuttavia, la procura speciale alle liti è stata depositata da con la Controparte_1
memoria 171-ter n. 3 c.p.c. e solo successivamente a tale deposito l'odierna appellante ne ha eccepito la pretesa inesistenza perché - a suo dire – non vi era prova del rilascio anteriore alla costituzione in giudizio (cfr. note conclusive del 15.03.2024 - in fascicolo di primo grado dell'appellata).
Osserva di contro la Corte che l'art. 182 c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs 149/2022 -
applicabile ai giudizi (come quello in esame) introdotti successivamente al 28.02.2023 -
ha esteso la possibilità di sanatoria (con efficacia ex tunc) anche all'ipotesi, prima non contemplata, di mancanza o inesistenza della procura (Cass. 28639/2024 – Cass.
32524/2024 – Cass. 1887/2025 – Cass. 9074/2024; Cass. 10815/2025 - Cass.
28251/2023).
La norma - da leggersi in combinato disposto con l'art. 171-bis c.p.c. – prevede che il giudice, qualora in sede di verifiche preliminare rilevi la mancanza della procura,
concede alle parti un termine perentorio per il rilascio o il rinnovo della stessa (art. 182,
co. 2, c.p.c.).
Orbene, nella fattispecie, pure in mancanza dell'assegnazione da parte del giudice di un termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (prescritto solo per il rilievo officioso – cfr. Cass., n. 29244/2021; Cass. 7589/2023; Cass.17941/2024),
opera l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte interessata (in termini Cass.
23940/2019), che avvedutasi di tale mancanza ha autonomamente prodotto la procura con la prima difesa utile (memoria 171-ter, n. 3 c.p.c.), prima ancora dell'eccezione di controparte. pagina 8 di 15 Infatti, se - come consentito - la sanatoria può compiersi nella prima difesa utile in seguito al rilievo della controparte, a maggior ragione è consentita quando nessun rilievo sia stato sollevato e la parte interessata vi abbia adempiuto autonomamente.
Il motivo di appello è, quindi, infondato e viene respinto.
****
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata sia l'operazione di cessione in
Cont blocco tra e sia l'inclusione del credito in detta CP_1 Pt_1
cessione.
Sostiene l'appellante che la prova della cessione sia costituita unicamente dal contratto scritto di cessione in blocco, la cui mancata produzione nella fattispecie non è sostituita dalla dichiarazione della cedente.
Afferma inoltre che la parte appellata non ha depositato né l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta ufficiale che - a suo dire - sarebbe comunque irrilevante in quanto non sufficiente – né la visura camerale ex art. 58, co. 2 TUB.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, la Corte rileva l'infondatezza della contestazione circa l'asserita mancata produzione agli atti del giudizio sia dell'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia della visura camerale ex art. 58, co. 2 TUB che, a ben vedere, risultano entrambi depositati dall'odierna appellata sin dalla costituzione in giudizio (cfr. All.
7.04 e All.
7.05 in comparsa di costituzione e risposta del fascicolo di primo grado).
In secondo luogo, ritiene questo Collegio non condivisibile la tesi dall'appellata secondo cui la cessione e l'inclusione in essa del credito RO.S.A.FIN. potevano (entrambe)
essere provate unicamente attraverso la produzione del contratto scritto di cessione in pagina 9 di 15 blocco.
E' noto, infatti, che in caso di cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del d.lvo 385/1993, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana; mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
In tale contesto, in base agli ordinari principi in tema di onere della prova, spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 d.lvo
385/1993, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n.
24798/2020 e 4116/2016).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità – alla quale pure questa Corte aderisce con convinzione – afferma che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un “accertamento complessivo delle
risultanze di fatto”, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro,
un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024; 28790/2024, oltre alle più recenti Cass. 841, 9073 e
15088 del 2025). pagina 10 di 15 Ebbene, detta prova, non essendo la cessione subordinata a particolari requisiti di forma,
non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto.
Difatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione - al quale questa Corte aderisce con convinzione - quello secondo cui per dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, restando devoluta al giudice del merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso e delle complessive risultanze di fatto (cfr. tra le tante: Cass.
nn. 27915/2025, 28335/2025, 25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025,
28790/2024, 5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020, 15884/2019
e 31118/2017).
Orbene, nel caso in esame, come rilevato dal primo giudice, le cui valutazioni sono condivise dalla Corte, sussiste idonea dimostrazione agli atti della titolarità del credito in capo all'appellata, avendo essa prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
ufficiale, avviso contenente specifiche indicazione dei criteri oggettivi e temporali di individuazione dei crediti oggetto della cessione, cui risponde con certezza il credito azionato, nascente da finanziamento ipotecario stipulato da soggetto privato classificato a sofferenza.
Nell'avviso, infatti, sono indicati gli estremi dell'atto di deposito della lista dei debitori ceduti presso il Notaio di Milano (atto di deposito n. rep. 4584 e racc. Persona_1
2559), nonché il link del sito cui i debitori ceduti possono accedere, previa richiesta, ai fini di verificare i dati identificativi dei crediti ceduti.
L'istituto bancario, inoltre, ha prodotto in giudizio la dichiarazione del cedente, con cui pagina 11 di 15 Banco BPM s.p.a. dichiara che in data 01.06.2018 la società ha stipulato Controparte_1
con Banco BPM s.p.a. un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7 della l. n. 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B., di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 65 del
07.06.2018, che include, tra gli altri, le seguenti linee di credito “1) 11230422 5034-
11230422-540007401-2810-2-0 2810-006 000540007401002 SPESE LEGALI 2)
11230422 5034-11230422-540007401-2810-3-1 2810-006 000540007401003 CONTO
CORRENTE 3) 11230422 5034-11230422-540007401-2810-60-1 2810-006
000540007401060 ”, con la specificazione che “la Controparte_6
linea di credito di cui al punto 3) si riferisce a: - mutuo ipotecario fondiario concesso da
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Spa alla sottoscritto in Pt_1 Parte_1
data 07/08/2007 in Notaio di Perugia, Rep. 320410 Racc. 39186 per Persona_2
originari € 3.300.000”.
Ebbene, come rilevato dal primo giudice, le linee di credito riportate nella dichiarazione di cessione corrispondono a quelle indicate nell'elenco di crediti oggetto di cessione di cui all'attestazione per atto Notaio in Milano del 01.06.2018, n. rep. Persona_1
4584 e racc. 2559, richiamato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Quanto all'efficacia probatoria della dichiarazione della cedente la giurisprudenza della
Cassazione, dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, ritiene che “la stessa
prova della cessione del credito può essere data anche con documentazione successiva
alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del
giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (cfr.
Cass. Ord. 10200/21).
Il principio ha trovato conferma anche nella successiva giurisprudenza di merito (fra le tante, Trib. Venezia 29.6.2022 n. 131; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro
pagina 12 di 15 15.12.2022 n. 630; Corte di appello di Milano 24.01.2023 n. 220; Trib. Spoleto
11.7.2023, n. 532).
Dunque, nel caso in esame, la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la relativa produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale, una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Da quanto esposto deriva che anche il secondo motivo di appello non possa trovare accoglimento.
****
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ripropone le contestazioni sollevate in primo grado in merito alla ritualità dell'intervento dell'appellata nella procedura esecutiva RGE m. 539/2009.
In particolare, censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto idonea ai fini dell'intervento la procura allegata all'istanza di visibilità depositata nel fascicolo della procedura esecutiva RGE n. 539/2009
Ad avviso dell'appellante si tratterebbe di un'ipotesi di inesistenza insanabile della procura in quanto quella allegata all'intervento è relativa ad una procedura esecutiva diversa (rge n. 170/2012) promossa nei confronti di un debitore diverso ( Pt_2
e con un diverso procuratore (Avv. Achille Saletti), mentre, quella allegata
[...]
all'istanza di visibilità – ritenuta, dal primo giudice, sanante ai fini dell'intervento - è
stata conferita al difensore (avv. Saletti) da e non da Controparte_3
che, invece, è il soggetto che si è costituito per conto di Controparte_2
con l'atto di intervento. CP_1
Il motivo anche in questo caso non coglie nel segno.
pagina 13 di 15 Infatti l'appellata ha depositato nella p.e. citata un nuovo atto di intervento in qualità di successore del creditore ipotecario, non estromesso dal giudizio, quindi il nuovo intervento risulta rituale e tempestivo ed ha efficacia sanante di eventuali difetti di rappresentanza.
In altri termini, l'opposizione di era (è) diretta ad accertare Parte_1
l'inefficacia dell'atto di intervento nella p.e. 539/2009 di che, con il Controparte_1
nuovo atto di intervento, risulta comunque ritualmente costituita.
Ne deriva che l'atto di intervento “in rinnovazione” è idoneo a conferire all'appellata la legittimità a continuare il giudizio, fermo restando che non si verteva in ipotesi di inesistenza della procura, in quanto la procura alle liti al procuratore (Avv. Ferruccio
Saletti) per spiegare l'intervento nella procedura esecutiva RGE n. 539/2009 era stata allegata all'istanza di visibilità di detta procedura ed era stata espressamente conferita da alla sua mandataria ( , cui aveva Controparte_1 Controparte_3
conferito procura speciale in data 5.6.2018.
A nulla rileva che la stessa sia antecedente all'atto di intervento, in quanto non è richiesta la contestualità tra il suo rilascio e la redazione dell'atto cui si riferisce.
Il terzo motivo di impugnazione va pertanto, allo stato degli atti, respinto.
****
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza in punto di condanna alle spese, di cui chiede la riforma totale o, in subordine, la compensazione.
Il motivo deve ritenersi fondato nella richiesta proposta in subordine.
In effetti, se è vero che la condanna dell'appellante alle spese di lite operata dal primo giudice rispondeva al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., è anche vero che le doglianze relative alla procura avevano la loro ragion d'essere e sono state definitivamente risolte solo con il successivo atto di intervento, motivo per cui sussistono pagina 14 di 15 gravi e giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite del primo grado di giudizio.
*****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Sussistono giustificati motivi, dati dalle ragioni della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di e per essa dalla sua Parte_1 Controparte_1
mandataria per il tramite di Controparte_3 Controparte_2
contrariis reiectis,
[...]
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata
(n. 571/2024 emessa dal Tribunale di Perugia il 28.03.2024) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Perugia, lì 23 dicembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 280/2024 R.G. promossa da
(p. iva: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Assisi, Via dei Barrocciai n. 19/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Fantini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
Via XX Settembre n. 57, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
=Appellante=
nei confronti di
(p. iva: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, n. 1, e per essa
[...]
(p. iva: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Saletti, con studio in Milano, Via Fratelli Gabba n. 7, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
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-Appellata=
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2 comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note scritte datate 24.4.25;
Per parte appellata: come da note scritte del 2.5.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 12.06.2023, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia RE SEA SPV domandando Pt_1
l'accoglimento selle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di
cui in narrativa, contrariis rejectis, previa sospensione della procedura esecutiva RGE
539/2009 Tribunale di Perugia sussistendo gravi motivi in termini di fumus boni iuris:
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto I Diritto) il
difetto di procura alle liti in capo a e la conseguente inefficacia dell'atto di CP_1
intervento e di tutti gli atti successivi della stessa e della sua mandataria e per l'effetto
dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di
Perugia.
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (punto II Diritto) la
carenza di prova della cessione e/o inclusione del credito ROSAFIN tra quelli ceduti in
blocco alla convenuta ed il conseguente difetto di legittimazione attiva e per CP_1
l'effetto dichiarare improcedibile la esecuzione immobiliare RGE 539/2009 Tribunale di
Perugia. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio. Con
riserva ex art. 171 ter c.p.c. di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere
pagina 2 di 15 autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in
ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate
e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali. Con
ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti e capitolare a
mezzo di memorie autorizzate nei modi e termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
Sulla premessa che la domanda introduceva la fase di merito del procedimento di opposizione all'esecuzione (R.g.e. n. 539/2009), parte attrice contestava l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere esecutivamente assumendo: 1) il difetto di procura alle liti e di rappresentanza delle mandatarie di con conseguente Controparte_1
invalidità ed inefficacia dell'atto di intervento spiegato nella predetta procedura esecutiva e di tutti gli atti successivamente compiuti, in quanto posti in essere da soggetto privo di rappresentanza, atteso che la procura alle liti depositata agli atti era stata conferita in relazione ad una procedura esecutiva (R.g.e. 170/12) diversa da quella in cui era stato spiegato l'intervento (R.g.e. n. 539/2009) e nei confronti di un soggetto
(persona fisica) diverso dal soggetto esecutato della procedura;
inoltre, la procura al difensore era stata conferita da nella persona dell'Avv. Controparte_3
RO AM e non anche da come indicato nell'atto di Controparte_2
intervento; 2) il difetto di legittimazione attiva di in mancanza della Controparte_1
prova circa la titolarità del credito asseritamente ceduto, non essendo idoneo a tal fine il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Con comparsa 04.09.2023 si costituiva in giudizio e -per essa- la Controparte_1
mandataria che contestava integralmente la domanda Controparte_3
attorea domandando il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare, la convenuta contestava l'asserito difetto di rappresentanza poiché la procura pagina 3 di 15 conferita all'avvocato Saletti per spiegare l'intervento nella procedura esecutiva R.g.e. n.
539/2009 era stata depositata agli atti in allegato all'istanza di visibilità e che la stessa era stata rilasciata dal procuratore speciale (Avv. RO AM) munita di poteri di rappresentanza ex art. 77 c.p.c. sia di sia di Controparte_3 [...]
Controparte_2
Deduceva inoltre che la titolarità del credito era provata, sia in virtù dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale – prodotto in atti - contenente tutti i criteri necessari per l'individuazione dei crediti oggetto della cessione, sia in ragione della dichiarazione di
[...]
che il credito azionato era stato ceduto alla convenuta. CP_4
La causa veniva istruita solo documentalmente.
Con le note conclusive depositate il 15.03.2024 l'attrice eccepiva il tardivo deposito della procura alle liti effettuato dalla convenuta con la memoria 171 ter n. 3 c.p.c., opponendo l'inapplicabilità del riformato art. 182 c.p.c. e, comunque, l'irritualità del deposito rispetto alla previsione di cui all'art. 171 bis c.p.c.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 571/2024, rigettava l'opposizione e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 571/2024 ha interposto appello
- con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o Parte_1
dell'esecuzione della sentenza - per i seguenti motivi:
1) “Sul deposito della procura speciale alle liti con la memoria 171 ter c.p.c. n. 3).
Violazione e falsa applicazione degli art. 182 c.p.c. e 171 ter c.p.c.. Contraddittorietà
della motivazione”.
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il Tribunale ha applicato al caso in esame il riformato art. 182 c.p.c..
Sostiene l'appellante che nella fattispecie si è di fronte ad una ipotesi di inesistenza e pagina 4 di 15 non di mancanza della procura, atteso che non vi è prova che quella depositata in primo grado con la memoria 171 ter c.p.c. fosse stata conferita anteriormente alla costituzione in giudizio, con conseguente inammissibilità di tutti gli atti e i documenti prodotti.
2) “Carenza di prova della esistenza della cessione e della inclusione e titolarità del
credito in capo a Violazione art. 58 TUB e art. 2697 c.c.”. Controparte_1
La sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'appellata abbia fornito prova idonea e sufficiente sia in ordine all'esistenza della operazione di cessione, sia della inclusione del credito in detta operazione. Pt_1
Sostiene che, in presenza di contestazioni da parte del debitore ceduto sulla esistenza della cessione, sia onere del creditore procedente produrre il contratto scritto di cessione in blocco, che afferma essere l'unico documento idoneo a provare la titolarità del credito, in quanto contenente l'elenco completo dei crediti ceduti da cui evincere la contestata posizione del debitore.
Afferma che la dichiarazione della cedente prodotta in atti dall'appellata non abbia alcuna rilevanza probatoria a tal fine, in quanto non è sostitutiva del contratto e,
comunque, non dimostra né che il soggetto firmatario avesse i poteri necessari a renderla, né che i riferimenti NDG siano riconducibili alla posizione di . Pt_1
Sostiene, inoltre che nella fattispecie, non è stato prodotto né l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né la visura camerale ex art. 58, co.
2. TUB.
3) “Violazione art. 115 c.p.c.. Errata valutazione delle produzioni documentali.
Inefficacia dell'atto di intervento di RE SEA per il tramite di Controparte_2
e di tutti gli atti successivi nella esecuzione immobiliare RGE 539/2009
[...]
(riunita RGE 388/2011)”.
La sentenza è censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il difetto di procura eccepito dall'odierno appellante con riguardo all'atto di intervento di RE SEA nella pagina 5 di 15 procedura esecutiva RGE 539/2009, in luogo del creditore procedente, sia superato/sanato dalla produzione in atti della procura allegata all'istanza di visibilità
depositata dalla stessa RE SEA nella procedura esecutiva RGE 539/2009 in data
19.06.2016 antecedente all'intervento, nonché dalla procura notarile in allegato all'atto di intervento con la quale avrebbe conferito poteri di Controparte_5
rappresentanza sostanziale all'Avv. RO AM.
Sostiene l'appellante che l'intervento di , in sostituzione del creditore CP_1
procedente, sia avvenuto per il tramite della mandataria in virtù Controparte_2
di una procura totalmente inconferente in quanto riguardante una procedura esecutiva ed un soggetto differenti.
In secondo luogo, afferma che la procura allegata all'istanza di visibilità sia stata conferita al difensore (Avv. Saletti) da soggetto diverso ( Controparte_3
da quello che poi si è costituito in rappresentanza di RE SEA ex art. 111 c.p.c. (
[...]
. Controparte_2
Detta procura, afferma, era finalizzata unicamente alla visibilità del fascicolo dell'esecuzione, quindi, non poteva valere per la costituzione in intervento.
4) “Sulle spese processuali”.
Parte appellante afferma che, in ragione dell'accoglimento dei motivi del proposto appello, la condanna alle spese pronunciata dal primo giudice debba essere riformata nel senso della condanna dell'appellata. In subordine sostiene che dovrebbe comunque essere disposta la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte.
In conformità delle deduzioni svolte l'appellante ha chiesto che, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'esecuzione immobiliare RGE
539/2009 (e della riunita RGE 388/2011), fossero accolte le conclusioni proposte in pagina 6 di 15 primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 31.07.2024 si è costituita e per essa la Controparte_1
mandataria er il tramite di Controparte_3 [...]
che, previa richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione Controparte_2
dell'esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza 03.10.2024 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al solo capo di condanna inerente alle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 02.07.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
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Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente applicato l'art. 182 c.p.c. in quanto - a suo dire - il nuovo testo prevede la sanatoria del difetto di procura solo in caso di mancanza della procura e non di sua inesistenza.
Il motivo non coglie nel segno.
Dall'esame degli atti di causa si ricava che con la costituzione in primo grado
[...]
non ha depositato la procura speciale alle liti, ancorché espressamente CP_1
richiamata in comparsa.
Infatti, il documento depositato nel fascicolo telematico di primo grado, indicato come
“00 Procura speciale alle liti” non contiene la richiamata procura al difensore (cfr. Doc.
“Procura alle liti” – in fascicolo di primo grado di parte appellata). pagina 7 di 15 Tale mancanza, nella fattispecie, non è stata rilevata né dal primo giudice in sede delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., né è stata eccepita dall'attrice con le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Tuttavia, la procura speciale alle liti è stata depositata da con la Controparte_1
memoria 171-ter n. 3 c.p.c. e solo successivamente a tale deposito l'odierna appellante ne ha eccepito la pretesa inesistenza perché - a suo dire – non vi era prova del rilascio anteriore alla costituzione in giudizio (cfr. note conclusive del 15.03.2024 - in fascicolo di primo grado dell'appellata).
Osserva di contro la Corte che l'art. 182 c.p.c., nel testo novellato dal D.Lgs 149/2022 -
applicabile ai giudizi (come quello in esame) introdotti successivamente al 28.02.2023 -
ha esteso la possibilità di sanatoria (con efficacia ex tunc) anche all'ipotesi, prima non contemplata, di mancanza o inesistenza della procura (Cass. 28639/2024 – Cass.
32524/2024 – Cass. 1887/2025 – Cass. 9074/2024; Cass. 10815/2025 - Cass.
28251/2023).
La norma - da leggersi in combinato disposto con l'art. 171-bis c.p.c. – prevede che il giudice, qualora in sede di verifiche preliminare rilevi la mancanza della procura,
concede alle parti un termine perentorio per il rilascio o il rinnovo della stessa (art. 182,
co. 2, c.p.c.).
Orbene, nella fattispecie, pure in mancanza dell'assegnazione da parte del giudice di un termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (prescritto solo per il rilievo officioso – cfr. Cass., n. 29244/2021; Cass. 7589/2023; Cass.17941/2024),
opera l'efficacia sanante ex tunc della produzione della parte interessata (in termini Cass.
23940/2019), che avvedutasi di tale mancanza ha autonomamente prodotto la procura con la prima difesa utile (memoria 171-ter, n. 3 c.p.c.), prima ancora dell'eccezione di controparte. pagina 8 di 15 Infatti, se - come consentito - la sanatoria può compiersi nella prima difesa utile in seguito al rilievo della controparte, a maggior ragione è consentita quando nessun rilievo sia stato sollevato e la parte interessata vi abbia adempiuto autonomamente.
Il motivo di appello è, quindi, infondato e viene respinto.
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Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata sia l'operazione di cessione in
Cont blocco tra e sia l'inclusione del credito in detta CP_1 Pt_1
cessione.
Sostiene l'appellante che la prova della cessione sia costituita unicamente dal contratto scritto di cessione in blocco, la cui mancata produzione nella fattispecie non è sostituita dalla dichiarazione della cedente.
Afferma inoltre che la parte appellata non ha depositato né l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta ufficiale che - a suo dire - sarebbe comunque irrilevante in quanto non sufficiente – né la visura camerale ex art. 58, co. 2 TUB.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, la Corte rileva l'infondatezza della contestazione circa l'asserita mancata produzione agli atti del giudizio sia dell'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia della visura camerale ex art. 58, co. 2 TUB che, a ben vedere, risultano entrambi depositati dall'odierna appellata sin dalla costituzione in giudizio (cfr. All.
7.04 e All.
7.05 in comparsa di costituzione e risposta del fascicolo di primo grado).
In secondo luogo, ritiene questo Collegio non condivisibile la tesi dall'appellata secondo cui la cessione e l'inclusione in essa del credito RO.S.A.FIN. potevano (entrambe)
essere provate unicamente attraverso la produzione del contratto scritto di cessione in pagina 9 di 15 blocco.
E' noto, infatti, che in caso di cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del d.lvo 385/1993, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana; mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
In tale contesto, in base agli ordinari principi in tema di onere della prova, spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 d.lvo
385/1993, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n.
24798/2020 e 4116/2016).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità – alla quale pure questa Corte aderisce con convinzione – afferma che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un “accertamento complessivo delle
risultanze di fatto”, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro,
un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente
(cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024; 28790/2024, oltre alle più recenti Cass. 841, 9073 e
15088 del 2025). pagina 10 di 15 Ebbene, detta prova, non essendo la cessione subordinata a particolari requisiti di forma,
non necessariamente deve essere fornita attraverso la produzione del contratto.
Difatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione - al quale questa Corte aderisce con convinzione - quello secondo cui per dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, restando devoluta al giudice del merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso e delle complessive risultanze di fatto (cfr. tra le tante: Cass.
nn. 27915/2025, 28335/2025, 25547/2025, 15088/2025, 9073/2025, 841/2025,
28790/2024, 5478/2024, 13289/2024, 4277/2023, 17944/2023, 10200/2020, 15884/2019
e 31118/2017).
Orbene, nel caso in esame, come rilevato dal primo giudice, le cui valutazioni sono condivise dalla Corte, sussiste idonea dimostrazione agli atti della titolarità del credito in capo all'appellata, avendo essa prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
ufficiale, avviso contenente specifiche indicazione dei criteri oggettivi e temporali di individuazione dei crediti oggetto della cessione, cui risponde con certezza il credito azionato, nascente da finanziamento ipotecario stipulato da soggetto privato classificato a sofferenza.
Nell'avviso, infatti, sono indicati gli estremi dell'atto di deposito della lista dei debitori ceduti presso il Notaio di Milano (atto di deposito n. rep. 4584 e racc. Persona_1
2559), nonché il link del sito cui i debitori ceduti possono accedere, previa richiesta, ai fini di verificare i dati identificativi dei crediti ceduti.
L'istituto bancario, inoltre, ha prodotto in giudizio la dichiarazione del cedente, con cui pagina 11 di 15 Banco BPM s.p.a. dichiara che in data 01.06.2018 la società ha stipulato Controparte_1
con Banco BPM s.p.a. un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7 della l. n. 130/1999 e dell'art. 58
T.U.B., di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 65 del
07.06.2018, che include, tra gli altri, le seguenti linee di credito “1) 11230422 5034-
11230422-540007401-2810-2-0 2810-006 000540007401002 SPESE LEGALI 2)
11230422 5034-11230422-540007401-2810-3-1 2810-006 000540007401003 CONTO
CORRENTE 3) 11230422 5034-11230422-540007401-2810-60-1 2810-006
000540007401060 ”, con la specificazione che “la Controparte_6
linea di credito di cui al punto 3) si riferisce a: - mutuo ipotecario fondiario concesso da
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Spa alla sottoscritto in Pt_1 Parte_1
data 07/08/2007 in Notaio di Perugia, Rep. 320410 Racc. 39186 per Persona_2
originari € 3.300.000”.
Ebbene, come rilevato dal primo giudice, le linee di credito riportate nella dichiarazione di cessione corrispondono a quelle indicate nell'elenco di crediti oggetto di cessione di cui all'attestazione per atto Notaio in Milano del 01.06.2018, n. rep. Persona_1
4584 e racc. 2559, richiamato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Quanto all'efficacia probatoria della dichiarazione della cedente la giurisprudenza della
Cassazione, dalla quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, ritiene che “la stessa
prova della cessione del credito può essere data anche con documentazione successiva
alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del
giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (cfr.
Cass. Ord. 10200/21).
Il principio ha trovato conferma anche nella successiva giurisprudenza di merito (fra le tante, Trib. Venezia 29.6.2022 n. 131; Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401; Trib. Nuoro
pagina 12 di 15 15.12.2022 n. 630; Corte di appello di Milano 24.01.2023 n. 220; Trib. Spoleto
11.7.2023, n. 532).
Dunque, nel caso in esame, la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la relativa produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale, una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Da quanto esposto deriva che anche il secondo motivo di appello non possa trovare accoglimento.
****
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ripropone le contestazioni sollevate in primo grado in merito alla ritualità dell'intervento dell'appellata nella procedura esecutiva RGE m. 539/2009.
In particolare, censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto idonea ai fini dell'intervento la procura allegata all'istanza di visibilità depositata nel fascicolo della procedura esecutiva RGE n. 539/2009
Ad avviso dell'appellante si tratterebbe di un'ipotesi di inesistenza insanabile della procura in quanto quella allegata all'intervento è relativa ad una procedura esecutiva diversa (rge n. 170/2012) promossa nei confronti di un debitore diverso ( Pt_2
e con un diverso procuratore (Avv. Achille Saletti), mentre, quella allegata
[...]
all'istanza di visibilità – ritenuta, dal primo giudice, sanante ai fini dell'intervento - è
stata conferita al difensore (avv. Saletti) da e non da Controparte_3
che, invece, è il soggetto che si è costituito per conto di Controparte_2
con l'atto di intervento. CP_1
Il motivo anche in questo caso non coglie nel segno.
pagina 13 di 15 Infatti l'appellata ha depositato nella p.e. citata un nuovo atto di intervento in qualità di successore del creditore ipotecario, non estromesso dal giudizio, quindi il nuovo intervento risulta rituale e tempestivo ed ha efficacia sanante di eventuali difetti di rappresentanza.
In altri termini, l'opposizione di era (è) diretta ad accertare Parte_1
l'inefficacia dell'atto di intervento nella p.e. 539/2009 di che, con il Controparte_1
nuovo atto di intervento, risulta comunque ritualmente costituita.
Ne deriva che l'atto di intervento “in rinnovazione” è idoneo a conferire all'appellata la legittimità a continuare il giudizio, fermo restando che non si verteva in ipotesi di inesistenza della procura, in quanto la procura alle liti al procuratore (Avv. Ferruccio
Saletti) per spiegare l'intervento nella procedura esecutiva RGE n. 539/2009 era stata allegata all'istanza di visibilità di detta procedura ed era stata espressamente conferita da alla sua mandataria ( , cui aveva Controparte_1 Controparte_3
conferito procura speciale in data 5.6.2018.
A nulla rileva che la stessa sia antecedente all'atto di intervento, in quanto non è richiesta la contestualità tra il suo rilascio e la redazione dell'atto cui si riferisce.
Il terzo motivo di impugnazione va pertanto, allo stato degli atti, respinto.
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Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza in punto di condanna alle spese, di cui chiede la riforma totale o, in subordine, la compensazione.
Il motivo deve ritenersi fondato nella richiesta proposta in subordine.
In effetti, se è vero che la condanna dell'appellante alle spese di lite operata dal primo giudice rispondeva al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., è anche vero che le doglianze relative alla procura avevano la loro ragion d'essere e sono state definitivamente risolte solo con il successivo atto di intervento, motivo per cui sussistono pagina 14 di 15 gravi e giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite del primo grado di giudizio.
*****
Per tutto quanto precede l'appello deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Sussistono giustificati motivi, dati dalle ragioni della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di e per essa dalla sua Parte_1 Controparte_1
mandataria per il tramite di Controparte_3 Controparte_2
contrariis reiectis,
[...]
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata
(n. 571/2024 emessa dal Tribunale di Perugia il 28.03.2024) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Perugia, lì 23 dicembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15