Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 717
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di procura alle liti e inesistenza della stessa

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, applicando il novellato art. 182 c.p.c. che consente la sanatoria anche in caso di inesistenza della procura con efficacia ex tunc. La produzione della procura da parte della convenuta nella prima difesa utile ha sanato il vizio.

  • Rigettato
    Carenza di prova della cessione del credito

    La Corte ha ritenuto provata la cessione del credito. Sono stati prodotti l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la visura camerale. La dichiarazione del cedente, unitamente all'avviso di cessione contenente criteri oggettivi di individuazione dei crediti, è considerata sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'appellata, anche in assenza del contratto di cessione in blocco.

  • Rigettato
    Inefficacia dell'atto di intervento per inconferenza della procura

    La Corte ha ritenuto che l'appellata si sia ritualmente costituita con un nuovo atto di intervento in qualità di successore del creditore ipotecario. La procura allegata all'istanza di visibilità, conferita dalla cedente alla sua mandataria, è ritenuta idonea a sanare eventuali difetti di rappresentanza, anche se antecedente all'atto di intervento.

  • Accolto
    Riforma della condanna alle spese

    La Corte ha ritenuto fondata la richiesta di compensazione delle spese di lite del primo grado, dato che le doglianze relative alla procura avevano una loro ragion d'essere e sono state definitivamente risolte solo con il successivo atto di intervento. Le spese del presente grado sono state anch'esse interamente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 717
    Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
    Numero : 717
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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