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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7234/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Vecchio n.123, e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Vecchio n.123, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Brugnatti presso lo studio del quale, sito in Bologna Via Zamboni n.9, sono elettivamente domiciliati
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna OGGETTO: Divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
08/07/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 22/05/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'11/07/2024, quando comparivano dinnanzi al Giudice
pagina 1 di 3 designato per il procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza di separazione pubblicata il 15/07/2024;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il Parte_1
19/07/1980 e , nato a [...] il [...] celebrato a LI (BO) il Parte_2
01/09/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI - al n. 7 parte I anno
2007;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1.affida la figlia ad entrambi i genitori, collocandola presso la casa coniugale che viene assegnata al padre, pur rimanendo di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
2.dispone che la madre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati con il padre;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
3. obbliga la madre a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese € 200,00, rivalutabili secondo l'indice
Istat, per il mantenimento della minore tenuto conto delle circostanze di cui alla premessa ossia il pagamento mensile del 50% del mutuo della casa per un importo di € 263,91 (ciascuno) e del 50% del prestito sottoscritto dai coniugi per un importo di € 121,62 (ciascuno);
4. pone a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % le spese straordinarie, previamente concordate,
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.);
5. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento tra loro (salvo il mantenimento della figlia minore), essendo economicamente autosufficienti;
6. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto;
pagina 2 di 3 7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LI (BO) d procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
___16.7.2025_________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7234/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Vecchio n.123, e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Vecchio n.123, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Brugnatti presso lo studio del quale, sito in Bologna Via Zamboni n.9, sono elettivamente domiciliati
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna OGGETTO: Divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
08/07/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 22/05/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'11/07/2024, quando comparivano dinnanzi al Giudice
pagina 1 di 3 designato per il procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza di separazione pubblicata il 15/07/2024;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra , nata a [...] il Parte_1
19/07/1980 e , nato a [...] il [...] celebrato a LI (BO) il Parte_2
01/09/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI - al n. 7 parte I anno
2007;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1.affida la figlia ad entrambi i genitori, collocandola presso la casa coniugale che viene assegnata al padre, pur rimanendo di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
2.dispone che la madre potrà vedere la figlia con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati con il padre;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
- le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
3. obbliga la madre a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese € 200,00, rivalutabili secondo l'indice
Istat, per il mantenimento della minore tenuto conto delle circostanze di cui alla premessa ossia il pagamento mensile del 50% del mutuo della casa per un importo di € 263,91 (ciascuno) e del 50% del prestito sottoscritto dai coniugi per un importo di € 121,62 (ciascuno);
4. pone a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % le spese straordinarie, previamente concordate,
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.);
5. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento tra loro (salvo il mantenimento della figlia minore), essendo economicamente autosufficienti;
6. prende atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto;
pagina 2 di 3 7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LI (BO) d procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
___16.7.2025_________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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