Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 7
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità notifica atto di pignoramento presso terzi

    La Corte ritiene che l'indirizzo PEC professionale possa essere utilizzato anche per la notifica di atti estranei all'attività professionale, in conformità con l'orientamento della Suprema Corte.

  • Rigettato
    Annullamento atti presupposti

    La Corte afferma la rituale notificazione di tutti gli atti prodromici al pignoramento, inclusi quelli presupposti, tramite PEC.

  • Rigettato
    Sospensione efficacia esecutiva

    La Corte ha respinto l'istanza cautelare precedentemente avanzata.

  • Rigettato
    Liquidazione spese legali

    La Corte conferma la correttezza della decisione di primo grado in punto spese, applicando l'orientamento della Suprema Corte che riconosce il diritto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese anche se assistita da propri funzionari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo