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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Inps Direzione Provinciale Biella - Via Tripoli 14 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- PPT n. 132 2024 19424 BOLLO E ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 814/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“RICORRE affinché codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Torino, disposta la PREVIA SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in pendenza della presente impugnazione nonché la PREVIA SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, del titolo e dell'atto di pignoramento sussistendo entrambi i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris in considerazione : 1) del fatto che il ricorso risulta manifestamente fondato;
2) della gravosità del pregiudizio, vista la gravosità dell'importo dell'asserito credito di euro 24.184,63; 3) del fatto che il pregiudizio è già attuale, visto che l'INPS ha già trattenuto dalla prima rata del TFS la somma di euro 7.826,38 e dal mese di dicembre 2024 l'I.N.P.S. ha iniziato a trattenere la somma di euro 53,88 e continuerà a farlo fino al mese di marzo 2062, come si legge nella mail INPS (doc. 13) e nei cedolini della pensione relativi ai mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025 (doc. 14a,b,c,d,e,f,g); 4) della gravosità del pregiudizio derivante dal fatto che l'INPS ha già comunicato nella dichiarazione di terzo che provvederà a trattenere la intera seconda rata del TFS in scadenza al 1/9/2025 pari ad euro 32.480,21 (doc. 22); 5) della gravosità del pregiudizio derivante dal fatto che il TFS svolge una funzione non solo retributiva ma anche previdenziale;
TFS infatti così definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 130/2023, che riconosce l'illegittimità del pagamento della prima rata del TFS dopo due anni dal pensionamento anziché contestualmente ad esso: “Il trattamento di fine servizio, in particolare, viene infatti corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che concorre con quella retributiva. (Precedente: S. 159/2019 - mass. 41050)”; 6) del pregiudizio derivante dalle grosse difficoltà che la ricorrente avrebbe a recuperare somme che, in caso di vittoria del presente ricorso, le risultassero dovute. Lo dimostra il fatto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella non paga i propri debiti: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Biella n. 68/2024, che ha accolto il ricorso n. 59/2024 della sig. Nominativo_1 (doc. 15), ha infatti condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella a rimborsarle le spese legali ma nonostante i solleciti (cfr. PEC 16/8/2024, doc 16) e la sibillina PEC di risposta della Direzione Generale 19/8/2024 con cui “conferma la ricezione della pec e l'invio in contabilità per la predisposizione del bonifico che verrà effettuato dopo i controlli per eventuali inadempienze” (doc. 17), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella non solo non ha rispettato detta sentenza e non ha pagato nulla di quanto dovuto, neppure dopo avere ricevuto l'atto di precetto per euro 5.552,272 (doc. 18) ed il PPT n. 108/2025 (doc. 19). Anzi: ha notificato alla signora Nominativo_1 un'altra cartella esattoriale - esorbitante, infondata e perciò impugnata- e, grazie ai privilegi che le sono riservati dall'art 72 bis del DPR 602/1973, ha pignorato - come creditrice- presso sé stessa -come terzo- il proprio debito verso la signora Nominativo_1; voglia RIFORMARE la sentenza impugnata, ANNULLARLA ed ACCOGLIERE le seguenti CONCLUSIONI:
• Dichiarare nulla e/o inefficace ed in ogni caso illegittima la notifica effettuata alla PEC professionale della ricorrente dell'atto di pignoramento presso terzi indirizzato a Ricorrente_1
a titolo personale e NON riferito alla sua attività professionale;
• Dichiarare conseguentemente nullo e/o inefficace ed in ogni caso illegittimo il pignoramento presso terzi ed annullarlo;
• Dichiarare la conseguente perdita automatica ex lege della efficacia di tutti gli atti presupposti;
• oppure Dichiarare nulla e/o inefficace ed in ogni caso illegittima la notifica effettuata alla PEC professionale della ricorrente degli atti presupposti;
• Dichiarare conseguentemente nulli e/o inefficaci ed in ogni caso illegittimi gli atti presupposti ed annullarli;
• Annullare comunque ed in ogni caso la condanna alle spese legali di giudizio;
• Con il favore delle spese e dei compensi e degli interessi maturati SIA del giudizio di primo grado SIA del presente giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario 15%, spese generali, CPA e IVA e successive spese occorrende a carico della resistente,”.
L'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione così conclude:
“Contrariis reiectis;
Voglia l'Ecc.ma CGT di secondo grado del Piemonte adita;
Previa trattazione in pubblica udienza, Previe le declaratorie tutte;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 Dlgs 546/92, l'inammissibilità dell'appello per quanto concerne il motivo nuovo dedotto nel presente grado e relativo all'illegittimità della notifica degli atti presupposti all'atto impugnato attraverso l'utilizzo della pec professionale, in quanto proposto per la prima volta in grado d'appello; NEL MERITO: Rigettare l'appello in quanto totalmente infondato con conferma integrale della sentenza di I° grado anche in punto spese e con condanna alle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta.”.
L'Appellato (INPS Verbania): Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso datato 30.11.2024, l'avv. Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Biella, un atto di pignoramento di crediti presso terzi, rivolto all'INPS quale terzo pignorato, per la somma complessiva di € 24.184,63, già portata da una serie di atti impositivi precedentemente notificati alla contribuente. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepiva il fatto di non avere mai ricevuto alcun atto presupposto al pignoramento in questione, con conseguente giurisdizione della Corte Tributaria ad esaminare la controversia. Rilevava, altresì, che la notifica dell'atto di pignoramento era avvenuta utilizzando illegittimamente la PEC professionale di avvocato della contribuente, in violazione del divieto di utilizzo della stessa per la notifica di atti indirizzati a titolo personale. Chiedeva quindi l'annullamento del pignoramento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, affermando la legittimità dell'atto impugnato poiché notificato, al pari di tutti gli atti ad esso presupposti presso l'indirizzo PEC
“Email_4” che, dal registro INI PEC, risultava corrispondere alla contribuente Ricorrente_1. 3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Biella, con sentenza emessa in data 24.2.2025, respingeva il ricorso, affermando la regolare notifica, a mezzo PEC, sia dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato dalla contribuente, sia di tutti gli atti prodromici. Sul punto precisava, infatti, che la Cassazione aveva avuto modo di affermare la validità della notifica di un atto eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata professionale del destinatario anche se riguardante fatti estranei all'attività da lui esercitata. Al rigetto del ricorso conseguiva anche la condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.400,00 omnicomprensivi.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello l'avv. Ricorrente_1, la quale censurava la decisione di prime cure laddove aveva ritenuto legittimo l'uso di una PEC professionale per la notifica di atti estranei alla professione. Affermava, infatti, la non pertinenza della decisione della Suprema Corte richiamata dalla sentenza appellata, poiché non specificamente riferita alle modalità di notifica. Sotto altro profilo, l'appellante impugnava la decisione della Corte di Primo Grado anche in relazione al regolamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in complessivi € 1.400,00 omnicomprensivi, nonostante tale soggetto fosse costituito attraverso un suo funzionario e non con l'assistenza di un avvocato. Avanzava, poi, istanza di sospensione “dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, del titolo e dell'atto di pignoramento”, facendo presente la fondatezza dei motivi di appello e, sotto il profilo del “periculum in mora”, la gravosità dell'ammontare della pretesa tributaria nonché il fatto che la richiesta erariale era volta ad aggredire una risorsa economica (il TFS) avente una funzione non solo retributiva, ma anche previdenziale. Sottolineava, da ultimo, le difficoltà che sarebbero sorte in capo alla contribuente per recuperare quanto indebitamente pignorato dalla controparte.
5. In data 10.9.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
6. In data 30.10.2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio in grado di appello, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del nuovo motivo di contestazione sollevato dalla contribuente in merito alla supposta illegittimità degli atti presupposto all'atto impositivo impugnato. In ogni caso, rilevava che alcune delle cartelle avevano per oggetto crediti inerenti all'attività professionale dell'avv. Ricorrente_1 e, comunque, l'indirizzo di posta elettronica certificata dei professionisti risultante dal registro INIPEC ben poteva essere utilizzata che per la notifica di atti estranei all'attività professionale dell'interessato, come ritenuto anche dalla Suprema Corte. Da ultimo, l'ADER confermava la correttezza della decisione di primo grado, laddove aveva condannato la contribuente a pagare le spese processuali in favore dell'Ufficio, ancorché difeso da un proprio funzionario, stante il chiaro disposto dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/92.
7. All'esito dell'udienza odierna (fissata per la discussione del merito della controversia), a cui la contribuente non compariva, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è doveroso precisare che l'avviso di trattazione dell'odierna udienza risulta essere stato regolarmente inviato all'avv. Ricorrente_1 a mezzo PEC contenente il “link” per il collegamento da remoto richiesto dalla contribuente (cfr. la comunicazione datata 3.9.2025, risultante dal sistema telematico). La mancata comparizione della difesa del contribuente all'udienza del 16.12.2025 non determina, dunque, alcun impedimento all'assunzione della presente decisione.
2. Ai fini della decisione, occorre anzitutto affermare la sicura rituale notificazione alla contribuente non solo dell'atto di pignoramento presso terzi qui impugnato, ma anche di tutti gli atti prodromici al medesimo.
3. E, infatti, del tutto pacifico in giudizio il fatto che ciascuno degli atti impositivi in questione è stato notificato precedentemente all'atto esecutivo opposto in questa sede, presso l'indirizzo PEC
“Email_1”, come è - del resto - documentalmente provato dalle produzioni eseguite dall'Ufficio nel corso del primo grado di giudizio (ai nn. 4-28).
4. Orbene, in atti vi è pure prova documentale (cfr. doc. 3 prodotto in primo grado dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione) del fatto che, nell'elenco INI-PEC (e, cioè, dell'elenco che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano), il poc'anzi citato indirizzo di posta elettronica certificata corrisponde a “Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1”. Esso, dunque, è riconducibile con certezza proprio all'attuale appellante. E' bensì vero che il medesimo registro precisa che l'intestatario di quell'indirizzo PEC risulta appartenere alla “Categoria professionale Ordine degli Avvocati di Biella”. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale circostanza non impedisce affatto l'utilizzo di quella casella di posta elettronica anche per l'invio di atti riguardanti la sfera personale di Ricorrente_1. Questa Corte ritiene, infatti, di aderire all'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.” (si veda in proposito Cass.
6.5.2024 n. 12134). Tale affermazione è stata invero espressamente ribadita anche dalla motivazione di Cass. 22.1.2025 n. 1615, già citata dalla sentenza qui appellata. Appare, quindi, del tutto corretta – e, come tale, meritevole di conferma (con conseguente infondatezza del primo motivo di appello) - la decisione di prime cure laddove ha ritenuto la rituale tempestiva comunicazione di tutti gli atti prodromici all'atto di pignoramento qui impugnato.
5. Conseguentemente, risulta inevitabile rilevare il difetto di giurisdizione del giudice tributario a giudicare sull'opposizione al pignoramento di cui si tratta. Sul punto, occorre infatti ricordare che il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass. SS.UU. 14.4.2020 n. 7822 e Cass. 28.7.2021 n. 21642). Quindi, nel caso di specie, essendo stata acclarata la rituale notificazione di tutti i titoli esecutivi azionati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è doveroso demandare al giudice ordinario l'esame della controversia in merito alle questioni concernenti vizi propri della riscossione (tra cui si deve comprendere anche l'eccepito difetto di notifica del pignoramento presso terzi qui in questione). La decisione di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata, con riguardo alle conclusioni raggiunte (erroneamente concretatesi in un rigetto del ricorso della contribuente e nella declaratoria di legittimità dell'atto di pignoramento).
6. Nondimeno, la sentenza qui appellata merita conferma con riferimento alla statuizione in punto spese. Queste ultime, infatti, sono state correttamente liquidate dal giudice di prime cure in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quantunque tale soggetto fosse stato difeso, in quel grado di giudizio, da un proprio funzionario e non da un avvocato. Sul punto, infatti, deve trovare applicazione l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.” (Cass. 10.1.2024 n. 1019 e Cass. 11.10.2021 n. 27634). Anche il secondo motivo di appello avanzato dalla contribuente si rivela, quindi, del tutto infondato e deve essere rigettato.
7. Infine, la totale soccombenza della contribuente comporta pure la necessità di condannare l'avv. Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare) come in dispositivo. Dette spese, inoltre, devono essere distratte in favore del difensore dell'ADER che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, per essere la giurisdizione devoluta al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine massimo di legge;
conferma la decisione di primo grado in punto spese;
condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'ADER dichiaratosi antistatario. Torino, 16.12.2025.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Inps Direzione Provinciale Biella - Via Tripoli 14 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- PPT n. 132 2024 19424 BOLLO E ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 814/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
La contribuente appellante così conclude:
“RICORRE affinché codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Torino, disposta la PREVIA SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in pendenza della presente impugnazione nonché la PREVIA SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, del titolo e dell'atto di pignoramento sussistendo entrambi i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris in considerazione : 1) del fatto che il ricorso risulta manifestamente fondato;
2) della gravosità del pregiudizio, vista la gravosità dell'importo dell'asserito credito di euro 24.184,63; 3) del fatto che il pregiudizio è già attuale, visto che l'INPS ha già trattenuto dalla prima rata del TFS la somma di euro 7.826,38 e dal mese di dicembre 2024 l'I.N.P.S. ha iniziato a trattenere la somma di euro 53,88 e continuerà a farlo fino al mese di marzo 2062, come si legge nella mail INPS (doc. 13) e nei cedolini della pensione relativi ai mesi di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025 (doc. 14a,b,c,d,e,f,g); 4) della gravosità del pregiudizio derivante dal fatto che l'INPS ha già comunicato nella dichiarazione di terzo che provvederà a trattenere la intera seconda rata del TFS in scadenza al 1/9/2025 pari ad euro 32.480,21 (doc. 22); 5) della gravosità del pregiudizio derivante dal fatto che il TFS svolge una funzione non solo retributiva ma anche previdenziale;
TFS infatti così definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 130/2023, che riconosce l'illegittimità del pagamento della prima rata del TFS dopo due anni dal pensionamento anziché contestualmente ad esso: “Il trattamento di fine servizio, in particolare, viene infatti corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che concorre con quella retributiva. (Precedente: S. 159/2019 - mass. 41050)”; 6) del pregiudizio derivante dalle grosse difficoltà che la ricorrente avrebbe a recuperare somme che, in caso di vittoria del presente ricorso, le risultassero dovute. Lo dimostra il fatto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella non paga i propri debiti: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Biella n. 68/2024, che ha accolto il ricorso n. 59/2024 della sig. Nominativo_1 (doc. 15), ha infatti condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella a rimborsarle le spese legali ma nonostante i solleciti (cfr. PEC 16/8/2024, doc 16) e la sibillina PEC di risposta della Direzione Generale 19/8/2024 con cui “conferma la ricezione della pec e l'invio in contabilità per la predisposizione del bonifico che verrà effettuato dopo i controlli per eventuali inadempienze” (doc. 17), l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Biella non solo non ha rispettato detta sentenza e non ha pagato nulla di quanto dovuto, neppure dopo avere ricevuto l'atto di precetto per euro 5.552,272 (doc. 18) ed il PPT n. 108/2025 (doc. 19). Anzi: ha notificato alla signora Nominativo_1 un'altra cartella esattoriale - esorbitante, infondata e perciò impugnata- e, grazie ai privilegi che le sono riservati dall'art 72 bis del DPR 602/1973, ha pignorato - come creditrice- presso sé stessa -come terzo- il proprio debito verso la signora Nominativo_1; voglia RIFORMARE la sentenza impugnata, ANNULLARLA ed ACCOGLIERE le seguenti CONCLUSIONI:
• Dichiarare nulla e/o inefficace ed in ogni caso illegittima la notifica effettuata alla PEC professionale della ricorrente dell'atto di pignoramento presso terzi indirizzato a Ricorrente_1
a titolo personale e NON riferito alla sua attività professionale;
• Dichiarare conseguentemente nullo e/o inefficace ed in ogni caso illegittimo il pignoramento presso terzi ed annullarlo;
• Dichiarare la conseguente perdita automatica ex lege della efficacia di tutti gli atti presupposti;
• oppure Dichiarare nulla e/o inefficace ed in ogni caso illegittima la notifica effettuata alla PEC professionale della ricorrente degli atti presupposti;
• Dichiarare conseguentemente nulli e/o inefficaci ed in ogni caso illegittimi gli atti presupposti ed annullarli;
• Annullare comunque ed in ogni caso la condanna alle spese legali di giudizio;
• Con il favore delle spese e dei compensi e degli interessi maturati SIA del giudizio di primo grado SIA del presente giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario 15%, spese generali, CPA e IVA e successive spese occorrende a carico della resistente,”.
L'appellata Agenzia delle Entrate - Riscossione così conclude:
“Contrariis reiectis;
Voglia l'Ecc.ma CGT di secondo grado del Piemonte adita;
Previa trattazione in pubblica udienza, Previe le declaratorie tutte;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 Dlgs 546/92, l'inammissibilità dell'appello per quanto concerne il motivo nuovo dedotto nel presente grado e relativo all'illegittimità della notifica degli atti presupposti all'atto impugnato attraverso l'utilizzo della pec professionale, in quanto proposto per la prima volta in grado d'appello; NEL MERITO: Rigettare l'appello in quanto totalmente infondato con conferma integrale della sentenza di I° grado anche in punto spese e con condanna alle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa esplicita richiesta.”.
L'Appellato (INPS Verbania): Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso datato 30.11.2024, l'avv. Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Biella, un atto di pignoramento di crediti presso terzi, rivolto all'INPS quale terzo pignorato, per la somma complessiva di € 24.184,63, già portata da una serie di atti impositivi precedentemente notificati alla contribuente. A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepiva il fatto di non avere mai ricevuto alcun atto presupposto al pignoramento in questione, con conseguente giurisdizione della Corte Tributaria ad esaminare la controversia. Rilevava, altresì, che la notifica dell'atto di pignoramento era avvenuta utilizzando illegittimamente la PEC professionale di avvocato della contribuente, in violazione del divieto di utilizzo della stessa per la notifica di atti indirizzati a titolo personale. Chiedeva quindi l'annullamento del pignoramento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, affermando la legittimità dell'atto impugnato poiché notificato, al pari di tutti gli atti ad esso presupposti presso l'indirizzo PEC
“Email_4” che, dal registro INI PEC, risultava corrispondere alla contribuente Ricorrente_1. 3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Biella, con sentenza emessa in data 24.2.2025, respingeva il ricorso, affermando la regolare notifica, a mezzo PEC, sia dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato dalla contribuente, sia di tutti gli atti prodromici. Sul punto precisava, infatti, che la Cassazione aveva avuto modo di affermare la validità della notifica di un atto eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata professionale del destinatario anche se riguardante fatti estranei all'attività da lui esercitata. Al rigetto del ricorso conseguiva anche la condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.400,00 omnicomprensivi.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello l'avv. Ricorrente_1, la quale censurava la decisione di prime cure laddove aveva ritenuto legittimo l'uso di una PEC professionale per la notifica di atti estranei alla professione. Affermava, infatti, la non pertinenza della decisione della Suprema Corte richiamata dalla sentenza appellata, poiché non specificamente riferita alle modalità di notifica. Sotto altro profilo, l'appellante impugnava la decisione della Corte di Primo Grado anche in relazione al regolamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione in complessivi € 1.400,00 omnicomprensivi, nonostante tale soggetto fosse costituito attraverso un suo funzionario e non con l'assistenza di un avvocato. Avanzava, poi, istanza di sospensione “dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, del titolo e dell'atto di pignoramento”, facendo presente la fondatezza dei motivi di appello e, sotto il profilo del “periculum in mora”, la gravosità dell'ammontare della pretesa tributaria nonché il fatto che la richiesta erariale era volta ad aggredire una risorsa economica (il TFS) avente una funzione non solo retributiva, ma anche previdenziale. Sottolineava, da ultimo, le difficoltà che sarebbero sorte in capo alla contribuente per recuperare quanto indebitamente pignorato dalla controparte.
5. In data 10.9.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
6. In data 30.10.2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio in grado di appello, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del nuovo motivo di contestazione sollevato dalla contribuente in merito alla supposta illegittimità degli atti presupposto all'atto impositivo impugnato. In ogni caso, rilevava che alcune delle cartelle avevano per oggetto crediti inerenti all'attività professionale dell'avv. Ricorrente_1 e, comunque, l'indirizzo di posta elettronica certificata dei professionisti risultante dal registro INIPEC ben poteva essere utilizzata che per la notifica di atti estranei all'attività professionale dell'interessato, come ritenuto anche dalla Suprema Corte. Da ultimo, l'ADER confermava la correttezza della decisione di primo grado, laddove aveva condannato la contribuente a pagare le spese processuali in favore dell'Ufficio, ancorché difeso da un proprio funzionario, stante il chiaro disposto dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/92.
7. All'esito dell'udienza odierna (fissata per la discussione del merito della controversia), a cui la contribuente non compariva, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è doveroso precisare che l'avviso di trattazione dell'odierna udienza risulta essere stato regolarmente inviato all'avv. Ricorrente_1 a mezzo PEC contenente il “link” per il collegamento da remoto richiesto dalla contribuente (cfr. la comunicazione datata 3.9.2025, risultante dal sistema telematico). La mancata comparizione della difesa del contribuente all'udienza del 16.12.2025 non determina, dunque, alcun impedimento all'assunzione della presente decisione.
2. Ai fini della decisione, occorre anzitutto affermare la sicura rituale notificazione alla contribuente non solo dell'atto di pignoramento presso terzi qui impugnato, ma anche di tutti gli atti prodromici al medesimo.
3. E, infatti, del tutto pacifico in giudizio il fatto che ciascuno degli atti impositivi in questione è stato notificato precedentemente all'atto esecutivo opposto in questa sede, presso l'indirizzo PEC
“Email_1”, come è - del resto - documentalmente provato dalle produzioni eseguite dall'Ufficio nel corso del primo grado di giudizio (ai nn. 4-28).
4. Orbene, in atti vi è pure prova documentale (cfr. doc. 3 prodotto in primo grado dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione) del fatto che, nell'elenco INI-PEC (e, cioè, dell'elenco che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano), il poc'anzi citato indirizzo di posta elettronica certificata corrisponde a “Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1”. Esso, dunque, è riconducibile con certezza proprio all'attuale appellante. E' bensì vero che il medesimo registro precisa che l'intestatario di quell'indirizzo PEC risulta appartenere alla “Categoria professionale Ordine degli Avvocati di Biella”. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale circostanza non impedisce affatto l'utilizzo di quella casella di posta elettronica anche per l'invio di atti riguardanti la sfera personale di Ricorrente_1. Questa Corte ritiene, infatti, di aderire all'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.” (si veda in proposito Cass.
6.5.2024 n. 12134). Tale affermazione è stata invero espressamente ribadita anche dalla motivazione di Cass. 22.1.2025 n. 1615, già citata dalla sentenza qui appellata. Appare, quindi, del tutto corretta – e, come tale, meritevole di conferma (con conseguente infondatezza del primo motivo di appello) - la decisione di prime cure laddove ha ritenuto la rituale tempestiva comunicazione di tutti gli atti prodromici all'atto di pignoramento qui impugnato.
5. Conseguentemente, risulta inevitabile rilevare il difetto di giurisdizione del giudice tributario a giudicare sull'opposizione al pignoramento di cui si tratta. Sul punto, occorre infatti ricordare che il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass. SS.UU. 14.4.2020 n. 7822 e Cass. 28.7.2021 n. 21642). Quindi, nel caso di specie, essendo stata acclarata la rituale notificazione di tutti i titoli esecutivi azionati dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è doveroso demandare al giudice ordinario l'esame della controversia in merito alle questioni concernenti vizi propri della riscossione (tra cui si deve comprendere anche l'eccepito difetto di notifica del pignoramento presso terzi qui in questione). La decisione di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata, con riguardo alle conclusioni raggiunte (erroneamente concretatesi in un rigetto del ricorso della contribuente e nella declaratoria di legittimità dell'atto di pignoramento).
6. Nondimeno, la sentenza qui appellata merita conferma con riferimento alla statuizione in punto spese. Queste ultime, infatti, sono state correttamente liquidate dal giudice di prime cure in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quantunque tale soggetto fosse stato difeso, in quel grado di giudizio, da un proprio funzionario e non da un avvocato. Sul punto, infatti, deve trovare applicazione l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.” (Cass. 10.1.2024 n. 1019 e Cass. 11.10.2021 n. 27634). Anche il secondo motivo di appello avanzato dalla contribuente si rivela, quindi, del tutto infondato e deve essere rigettato.
7. Infine, la totale soccombenza della contribuente comporta pure la necessità di condannare l'avv. Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare) come in dispositivo. Dette spese, inoltre, devono essere distratte in favore del difensore dell'ADER che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, per essere la giurisdizione devoluta al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine massimo di legge;
conferma la decisione di primo grado in punto spese;
condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'ADER dichiaratosi antistatario. Torino, 16.12.2025.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu