Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4695/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI 2 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AMATO FILIPPO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 2 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. AMATO FILIPPO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 21 ottobre 2024 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in PALERMO, il 12 luglio
2003); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
il Sig. trasferirà la propria residenza entro 30 giorni dalla data di Controparte_1 omologazione del presente ricorso;
i ricorrenti rinunziano reciprocamente a ogni contributo economico personale;
i figli (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) Per_1
e (minorenne) manterranno la residenza presso l'abitazione della Per_2 ricorrente;
Parte_1 il minore rimane in affidamento condiviso con entrambi i genitori;
Per_2 in considerazione dell'età del predetto minore, il padre potrà esercitare il suo diritto di visita concordando tempi e modalità con lo stesso, anche in dipendenza degli impegni scolastici e la Signora si impegna a Parte_1 non ostacolare in alcun modo gli incontri;
anche per i periodi delle festività natalizie, delle festività pasquali e delle ferie estive, il Sig. e il figlio minore concorderanno Controparte_1 Per_2 tempi e modalità dei periodi da trascorrere insieme;
il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento dei figli, la somma di euro 450,00 mensili, da pagarsi entro il 5 di ogni mese di scadenza con le modalità che i ricorrenti concorderanno separatamente;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna e saranno regolate come segue: tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: a) le spese mediche relative a:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari;
b) le spese
2 scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scola-stico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. mensa;
c) le spese extrascolastiche relative a;
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo. - tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i le parti figurano: a) le spese mediche relative a:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari;
b) le spese scolastiche relative a:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby sitter);
3. viaggi e vacanze;
- relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza).”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 45, P. II, S. A, Anno 2003) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4