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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12919/2025
BLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12919/2025 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. POLACCHINI PAOLA e dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) VIA QUADRONNO 24 20122 elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_1
VIA QUADRONNO 24 presso il difensore avv. POLACCHINI PAOLA Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURNATURI CP_1 C.F._2
STEFANIA e dell'avv. GRASSIA GENNARO ( VIA SORRENTO, 13 81038 C.F._3
TRENTOLA DUCENTA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI N. 19 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. TURNATURI STEFANIA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, - Accertare e dichiarare l'inadempimento del Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a
[...]
di per il complessivo importo di Euro 70.804,11 (di cui Parte_2 Pt_1
Euro 23.020,31 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, Euro 323,27 a titolo di spese di protesto 47.460,53 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996; - Condannare il Resistente al pagamento dell'importo di Euro 70.804,11 (di cui Euro 23.020,31 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, Euro 323,27 a titolo di spese di protesto 47.460,53 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996 ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze.
Per CP_1
In via preliminare: a) per il rigetto dell'istanza di trattazione con rito semplificato, con declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con mutamento del rito e applicazione del rito ordinari con la concessione dei termini di legge per le memorie;
b) per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli Nord o, in subordine, dinanzi al Tribunale pagina 1 di 3 di Santa Maria Capua Vetere;
Nel merito c) per il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
d) accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola risolutiva espressa, ovvero la sua mancata tempestiva attivazione;
e) accertare e dichiarare la sproporzione e l'illegittimità della penale azionata e ridurla ex art. 1384 c.c.; f) in subordine, qualora venga ritenuta legittima la risoluzione, ordinare la restituzione dei canoni già versati, detratta equa indennità, ex art. 1526 c.c.; g) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e domande nonché di articolare prova testimoniale e richiedere eventuale CTU contabile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorrente, stipulava con , resistente, Parte_2 CP_1 contratto di leasing finanziario avente a oggetto una pluralità di beni mobili. La ricorrente ha fornito prova del contratto di leasing, ha allegato il suo inadempimento e l'intervenuta risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa. L'art. 18.1 del contratto assegnava, in particolare, al concedente il diritto di sciogliere il rapporto, tra gli altri, in caso di
“ritardo protrattosi per quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente”. A seguito del mancato pagamento di un canone semestrale, la ricorrente inviava, a mezzo pec, la comunicazione di risoluzione del contratto intimando al resistente di restituire i beni e di provvedere alla corresponsione delle somme dovute, previste, ai sensi dell'art. 18.2 del contratto, in misura comprensiva dei canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e delle spese per il recupero dei beni oggetto del contratto, per un totale infine stimato in euro 181.643, 53. Risulta, altresì, provato che i beni oggetto del contratto di locazione, dopo la loro restituzione, sono stati venduti per complessivi euro 81.500,00 oltre i.v.a. Il resistente eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. oltre che l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano. Entrambe le eccezioni devono essere respinte. Nel primo senso, il rito risulta essere stato correttamente azionato essendo i fatti di causa non controversi ed essendo il ricorso fondato su prova documentale e di pronta soluzione. Nel secondo senso, dall'art. 27 del contratto di leasing risulta la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per ogni controversia inerente il predetto rapporto;
tale clausola risulta essere stata specificatamente sottoscritta dal resistente. In seguito, il resistente eccepisce, nel merito, che la somma pretesa dal ricorrente, e indicata in euro, 70.804,11, sia incongrua in quanto disattende i criteri di calcolo previsti contrattualmente. L'eccezione risulta infondata. La vendita dei beni oggetti del contratto di leasing, una volta restituiti, risulta essere avvenuta correttamente a norma dell'art. 18.2 del contratto. In particolare, il contratto stimava in euro 161.900,00 oltre i.v.a. il prezzo di acquisto del bene e in euro 194.236,24 oltre i.v.a. l'ammontare dei canoni di locazione da corrispondere a far data dal 3.4.2023 e fino al 3.10.2027. In questo quadro, l'art. 18.2 del contratto assegnava al concedente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di vendere o ricollocare i beni restituiti “sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato”. La stima di taluni dei beni restituiti risulta anzitutto essere stata sottoposta, con comunicazione trasmessa via pec, al resistente prima di procedere alla loro pagina 2 di 3 vendita a terzi, senza che fosse sollevata eccezione. Inoltre si trascura di considerare che la vendita da parte del concedente, essendo vincolata anche a criteri di celerità (art. 1 c. 139 l. n. 124/2017), deve svolgersi con criteri di pronto realizzo e, pertanto, con necessario sacrificio del valore pieno del bene ottenibile a seguito di una ricerca di acquirente senza vincoli temporali. Ma soprattutto, si osserva che la contestazione di parte convenuta è rimasta del tutto generica: non è stata allegata un documento recante una diversa stima, anche a prescindere da una perizia ad hoc. In questo contesto, disporre una c.t.u. apparirebbe meramente esplorativo. Infine, il ricorrente eccepisce che, attesa la riconducibilità del contratto di leasing finanziario al contratto di vendita con riserva di proprietà, dovrebbe derivarne l'applicazione dell'art. 1526 c.c. e, negli effetti, che il ricorrente non potrebbe pretendere, oltre alla restituzione del bene e a un'equa indennità per l'uso, il pagamento dei canoni insoluti. Anche questa eccezione risulta infondata. Come noto, l'impiego del patto cd. di deduzione con cui attribuire al concedente, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, di pretendere i canoni scaduti e non scaduti, previa detrazione del valore del ricavato dalla vendita del bene (in questo caso, beni) oggetto di leasing, è dapprima sorto nella pratica commerciale per poi essere recepito dal legislatore nella l. 124/2017 e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. 2061/2021). Ne deriva la legittimità della previsione contenuta nell'art. 18.2 del contratto di leasing. Tutto ciò considerato, consegue la condanna di al pagamento di € 70.804,11 CP_1 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda (8.2.2025) e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996 ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Spese pari a € 5.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
• di € 70.804,11 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale dall'8.2.2025, fino al saldo effettivo, entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996
• di € 5.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 26 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 3 di 3
BLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12919/2025 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. POLACCHINI PAOLA e dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) VIA QUADRONNO 24 20122 elettivamente domiciliato in C.F._1 Pt_1
VIA QUADRONNO 24 presso il difensore avv. POLACCHINI PAOLA Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURNATURI CP_1 C.F._2
STEFANIA e dell'avv. GRASSIA GENNARO ( VIA SORRENTO, 13 81038 C.F._3
TRENTOLA DUCENTA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI N. 19 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. TURNATURI STEFANIA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, - Accertare e dichiarare l'inadempimento del Resistente per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto la sussistenza del diritto di credito in capo a
[...]
di per il complessivo importo di Euro 70.804,11 (di cui Parte_2 Pt_1
Euro 23.020,31 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, Euro 323,27 a titolo di spese di protesto 47.460,53 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996; - Condannare il Resistente al pagamento dell'importo di Euro 70.804,11 (di cui Euro 23.020,31 a lordo di IVA a titolo di canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, Euro 323,27 a titolo di spese di protesto 47.460,53 a titolo di penale residua) oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996 ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze.
Per CP_1
In via preliminare: a) per il rigetto dell'istanza di trattazione con rito semplificato, con declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con mutamento del rito e applicazione del rito ordinari con la concessione dei termini di legge per le memorie;
b) per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli Nord o, in subordine, dinanzi al Tribunale pagina 1 di 3 di Santa Maria Capua Vetere;
Nel merito c) per il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
d) accertare e dichiarare l'inefficacia della clausola risolutiva espressa, ovvero la sua mancata tempestiva attivazione;
e) accertare e dichiarare la sproporzione e l'illegittimità della penale azionata e ridurla ex art. 1384 c.c.; f) in subordine, qualora venga ritenuta legittima la risoluzione, ordinare la restituzione dei canoni già versati, detratta equa indennità, ex art. 1526 c.c.; g) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e domande nonché di articolare prova testimoniale e richiedere eventuale CTU contabile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorrente, stipulava con , resistente, Parte_2 CP_1 contratto di leasing finanziario avente a oggetto una pluralità di beni mobili. La ricorrente ha fornito prova del contratto di leasing, ha allegato il suo inadempimento e l'intervenuta risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa. L'art. 18.1 del contratto assegnava, in particolare, al concedente il diritto di sciogliere il rapporto, tra gli altri, in caso di
“ritardo protrattosi per quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente”. A seguito del mancato pagamento di un canone semestrale, la ricorrente inviava, a mezzo pec, la comunicazione di risoluzione del contratto intimando al resistente di restituire i beni e di provvedere alla corresponsione delle somme dovute, previste, ai sensi dell'art. 18.2 del contratto, in misura comprensiva dei canoni di locazione maturati, scaduti e rimasti impagati, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto e delle spese per il recupero dei beni oggetto del contratto, per un totale infine stimato in euro 181.643, 53. Risulta, altresì, provato che i beni oggetto del contratto di locazione, dopo la loro restituzione, sono stati venduti per complessivi euro 81.500,00 oltre i.v.a. Il resistente eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. oltre che l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano. Entrambe le eccezioni devono essere respinte. Nel primo senso, il rito risulta essere stato correttamente azionato essendo i fatti di causa non controversi ed essendo il ricorso fondato su prova documentale e di pronta soluzione. Nel secondo senso, dall'art. 27 del contratto di leasing risulta la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per ogni controversia inerente il predetto rapporto;
tale clausola risulta essere stata specificatamente sottoscritta dal resistente. In seguito, il resistente eccepisce, nel merito, che la somma pretesa dal ricorrente, e indicata in euro, 70.804,11, sia incongrua in quanto disattende i criteri di calcolo previsti contrattualmente. L'eccezione risulta infondata. La vendita dei beni oggetti del contratto di leasing, una volta restituiti, risulta essere avvenuta correttamente a norma dell'art. 18.2 del contratto. In particolare, il contratto stimava in euro 161.900,00 oltre i.v.a. il prezzo di acquisto del bene e in euro 194.236,24 oltre i.v.a. l'ammontare dei canoni di locazione da corrispondere a far data dal 3.4.2023 e fino al 3.10.2027. In questo quadro, l'art. 18.2 del contratto assegnava al concedente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la facoltà di vendere o ricollocare i beni restituiti “sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato”. La stima di taluni dei beni restituiti risulta anzitutto essere stata sottoposta, con comunicazione trasmessa via pec, al resistente prima di procedere alla loro pagina 2 di 3 vendita a terzi, senza che fosse sollevata eccezione. Inoltre si trascura di considerare che la vendita da parte del concedente, essendo vincolata anche a criteri di celerità (art. 1 c. 139 l. n. 124/2017), deve svolgersi con criteri di pronto realizzo e, pertanto, con necessario sacrificio del valore pieno del bene ottenibile a seguito di una ricerca di acquirente senza vincoli temporali. Ma soprattutto, si osserva che la contestazione di parte convenuta è rimasta del tutto generica: non è stata allegata un documento recante una diversa stima, anche a prescindere da una perizia ad hoc. In questo contesto, disporre una c.t.u. apparirebbe meramente esplorativo. Infine, il ricorrente eccepisce che, attesa la riconducibilità del contratto di leasing finanziario al contratto di vendita con riserva di proprietà, dovrebbe derivarne l'applicazione dell'art. 1526 c.c. e, negli effetti, che il ricorrente non potrebbe pretendere, oltre alla restituzione del bene e a un'equa indennità per l'uso, il pagamento dei canoni insoluti. Anche questa eccezione risulta infondata. Come noto, l'impiego del patto cd. di deduzione con cui attribuire al concedente, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, di pretendere i canoni scaduti e non scaduti, previa detrazione del valore del ricavato dalla vendita del bene (in questo caso, beni) oggetto di leasing, è dapprima sorto nella pratica commerciale per poi essere recepito dal legislatore nella l. 124/2017 e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. 2061/2021). Ne deriva la legittimità della previsione contenuta nell'art. 18.2 del contratto di leasing. Tutto ciò considerato, consegue la condanna di al pagamento di € 70.804,11 CP_1 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale data della domanda (8.2.2025) e sino al saldo effettivo e comunque entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996 ovvero della minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Spese pari a € 5.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA
al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
• di € 70.804,11 oltre interessi di mora computati al tasso BCE maggiorato di 8 punti calcolati quanto ai canoni dalle singole scadenze, quanto alla penale dall'8.2.2025, fino al saldo effettivo, entro e non oltre i parametri di cui alla L. 108/1996
• di € 5.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 26 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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