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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 599 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato ARZENTON FABIO
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato ARZENTON FABIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
- dare atto che la sig.ra ha provveduto a trasferire la propria residenza Parte_3 anagrafica dalla residenza familiare alla nuova abitazione sita in ON VI località Al Molino n. 2 (doc. 13),
- l'automobile Jeep Renegade tg. GJ256WB rimarrà di proprietà esclusiva del sig. CP_1
;
[...]
- nulla a titolo di mantenimento essendo le parti economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ON VI (VI) in data 09/12/2023, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_3 CP_1 matrimonio in ON VI (VI) in data 09/12/2023 con atto trascritto al n. 6, Parte II, Serie
A, Anno 2023, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON VI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 599 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato ARZENTON FABIO
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato ARZENTON FABIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
- dare atto che la sig.ra ha provveduto a trasferire la propria residenza Parte_3 anagrafica dalla residenza familiare alla nuova abitazione sita in ON VI località Al Molino n. 2 (doc. 13),
- l'automobile Jeep Renegade tg. GJ256WB rimarrà di proprietà esclusiva del sig. CP_1
;
[...]
- nulla a titolo di mantenimento essendo le parti economicamente autosufficienti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ON VI (VI) in data 09/12/2023, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_3 CP_1 matrimonio in ON VI (VI) in data 09/12/2023 con atto trascritto al n. 6, Parte II, Serie
A, Anno 2023, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON VI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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