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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1105/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tropea - Largo Padre Di Netta 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000393955 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva
(trattandosi di vettura di persona disabile), la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, co vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di SO SP evidenziava l'intervenuto discarico della pretesa fiscale in contestazione (depositava copia di un estratto dell'atto impugnato da cui emergeva il discarico) ed invocava una declaratoria di CMC, con compensazione delle spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Tropea, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Costituendosi in giudizio SO SP depositava copia di un estratto dell'atto impugnato da cui emergeva il discarico totale della pretesa fiscale in contestazione.
Emerge, pertanto, la circostanza per cui l'originario avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, veniva annullato in autotutela.
Al riguardo, deve osservarsi che l'Amministrazione può, anche una volta che è stato instaurato il giudizio, annullare l'atto impugnato per poi procedere ad un nuovo accertamento con una motivazione diversa;
in tal caso, il processo instaurato avverso l'atto "originario" è da ritenersi estinto, in quanto non vi è più interesse ad agire, stante il venir meno dell'atto impugnato. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “……Ne segue che nel caso in cui venga impugnato avanti il Giudice tributario un atto di rettifica successivamente annullato in sede di autotutela e sostituito con alto atto di contenuto parzialmente diverso non impugnato, il giudice investito della cognizione del primo atto deve limitarsi a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso senza poter esaminare il rapporto di imposta riconfigurato dall'atto di autotutela che rimane estraneo a tale giudizio in cui l'oggetto devoluto alla cognizione del giudicante, attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, rimane delimitato dai motivi di ricorso proposti avverso l'atto originariamente impugnato e successivamente in tutto od in parte annullato in conseguenza di rettifica o correzione determinata in sede di autotutela (cfr. Corte Cass. 5^ sez.
3.8.2007 n. 17119: oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, noti è l'accertamento dell'obbligazione tributaria, da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, a prescindere da quanto risulti nell'atto impugnato, bensì
l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e in diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che ove risulti accertato che l'amministrazione, avvedutasi di un errore, abbia emesso un nuovo atto in sostituzione di quello errato (così implicitamente annullando quest'ultimo), deve ritenersi che il processo concernente l'impugnazione dell'atto sostituito non debba proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione di un atto già annullato in sede di autotutela. Vedi Corte Cass. 5^ sez. 19.3.2009 n. 6620). Pertanto va esente da censura la statuizione del Giudice di appello che sulla evidenziata autonomia dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente rispetto al successivo avviso emesso dalla Amministrazione finanziaria a rettifica/correzione dell'atto "sub judice" ha confermato la sentenza di prime cure che aveva correttamente statuito limitando la pronuncia all'avviso di accertamento impugnato…” Cass. 21719/2011.
Ancora ”nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento. Qualora, poi, l'atto impugnato venga meno non per una unilaterale determinazione dell'ufficio, ma per l'adozione di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente, la sentenza di cessazione della materia del contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo e, una volta passata in giudicato, impedisce all'erario di annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinato la cessazione della "res litigiosa" Cass. 5098/22.
Appare equo compensare le spese di lite, stante il tenore della decisione e l'assenza di richieste di segno contrario da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1105/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tropea - Largo Padre Di Netta 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000393955 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva
(trattandosi di vettura di persona disabile), la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, co vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di SO SP evidenziava l'intervenuto discarico della pretesa fiscale in contestazione (depositava copia di un estratto dell'atto impugnato da cui emergeva il discarico) ed invocava una declaratoria di CMC, con compensazione delle spese.
Non vi era costituzione in giudizio del Comune di Tropea, pur ritualmente citato.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Costituendosi in giudizio SO SP depositava copia di un estratto dell'atto impugnato da cui emergeva il discarico totale della pretesa fiscale in contestazione.
Emerge, pertanto, la circostanza per cui l'originario avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, veniva annullato in autotutela.
Al riguardo, deve osservarsi che l'Amministrazione può, anche una volta che è stato instaurato il giudizio, annullare l'atto impugnato per poi procedere ad un nuovo accertamento con una motivazione diversa;
in tal caso, il processo instaurato avverso l'atto "originario" è da ritenersi estinto, in quanto non vi è più interesse ad agire, stante il venir meno dell'atto impugnato. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “……Ne segue che nel caso in cui venga impugnato avanti il Giudice tributario un atto di rettifica successivamente annullato in sede di autotutela e sostituito con alto atto di contenuto parzialmente diverso non impugnato, il giudice investito della cognizione del primo atto deve limitarsi a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso senza poter esaminare il rapporto di imposta riconfigurato dall'atto di autotutela che rimane estraneo a tale giudizio in cui l'oggetto devoluto alla cognizione del giudicante, attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, rimane delimitato dai motivi di ricorso proposti avverso l'atto originariamente impugnato e successivamente in tutto od in parte annullato in conseguenza di rettifica o correzione determinata in sede di autotutela (cfr. Corte Cass. 5^ sez.
3.8.2007 n. 17119: oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, noti è l'accertamento dell'obbligazione tributaria, da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, a prescindere da quanto risulti nell'atto impugnato, bensì
l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e in diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che ove risulti accertato che l'amministrazione, avvedutasi di un errore, abbia emesso un nuovo atto in sostituzione di quello errato (così implicitamente annullando quest'ultimo), deve ritenersi che il processo concernente l'impugnazione dell'atto sostituito non debba proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione di un atto già annullato in sede di autotutela. Vedi Corte Cass. 5^ sez. 19.3.2009 n. 6620). Pertanto va esente da censura la statuizione del Giudice di appello che sulla evidenziata autonomia dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente rispetto al successivo avviso emesso dalla Amministrazione finanziaria a rettifica/correzione dell'atto "sub judice" ha confermato la sentenza di prime cure che aveva correttamente statuito limitando la pronuncia all'avviso di accertamento impugnato…” Cass. 21719/2011.
Ancora ”nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento. Qualora, poi, l'atto impugnato venga meno non per una unilaterale determinazione dell'ufficio, ma per l'adozione di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente, la sentenza di cessazione della materia del contendere fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo e, una volta passata in giudicato, impedisce all'erario di annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinato la cessazione della "res litigiosa" Cass. 5098/22.
Appare equo compensare le spese di lite, stante il tenore della decisione e l'assenza di richieste di segno contrario da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 dell'8 gennaio 2026.