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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5132/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PEDONE GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – indennità di accompagnamento
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la retrodatazione della decorrenza della pensione di inabilità (riconosciuta in sede di atp da gennaio 2024), il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con condanna dell' al CP_1 pagamento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso di merito è infondato e deve essere rigettato.
Si riportano le considerazioni medico-legali svolte dal CTU e le risposte ai quesiti: “DIAGNOSI
MEDICO LEGALE: Leucemia Linfatica Cronica B stadio 0 in follow-up; OSAS posizionale;
Esiti interventi varici gamba dx;
Artrosi rachide e ginocchia in sovrappeso. Pertanto, in conclusione, valutata la storia clinica e tutta la documentazione medica, effettuata la visita peritale, espresse le motivazioni suddette e considerate le patologie elencate in diagnosi, si ritiene e conferma che queste determinino nel periziando un attuale grado di invalidità pari al 100% (cento), decorrente tuttavia secondo cronologia delle varie condizioni e della loro specificata evoluzione, a far data da dicembre 2024 epoca, successiva al giudizio di ATP, di refertata discoartrosi rachidea e precedente
a quella di evidenza anche di gonartrosi tricompartimentale. Relativamente poi ai benefici previsti dalla Legge 104/92, considerato che 'e' persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione', e ancora 'qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale….., la situazione assume connotazione di gravità', si reputa che per il , sulla scorta del dato oggettivo e del grado e tipo delle patologie accertate Pt_1 come specificate, non ricorra la condizione di handicap in situazione di gravità sec. L. 104/92.
Sulla base della visita medica effettuata, della diagnosi posta e di quanto esposto, si ritiene il ricorrente invalido al 100% (cento) esprimendo parere positivo relativamente al Parte_1 riconoscimento della pensione di inabilità decorrenza dicembre 2024 e negativo per lo stato di portatore di handicap da intendersi non in situazione di gravità”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche l'assenza di contestazioni specifiche delle parti.
Pertanto, la pensione di inabilità deve essere riconosciuta con decorrenza successiva rispetto a quella individuata dal CTU nominato in fase di ATP e la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 deve essere rigettata per difetto dei relativi requisiti sanitari.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 26.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario previsto per il riconoscimento pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2024 e, per l'effetto, condanna l al pagamento della CP_1 prestazione oltre accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 06.11.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo