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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2034/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Marzia Costantino presso il quale ha eletto domicilio telematico e RO PI
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Marzia Costantino presso il quale ha eletto domicilio telematico e RO PI
i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico in Belmonte AB (CS) il 23.07.2003 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Belmonte AB al n. 4, Serie A, P II, Anno 2003 In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Nenni n. 8; codice fiscale C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso per Separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Ciascuno coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguato reddito proprio.
2) La SI.ra continuerà a vivere presso la casa familiare in Magenta, via Pietro Nenni n. 8, Parte_1 unitamente alla figlia maggiorenne ed ivi stabilmente convivente e in ogni caso fino a quando la Per_1 stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica (inclusi mobili, arredi e pertinenze).
3) Il mutuo ipotecario contratto con “Banca per la Casa S.p.A. – Gruppo Unicredit -” in data 24 maggio 2007 e relativo all'immobile sito in Magenta, via Pietro Nenni n. 8, rimane cointestato. Entrambi i coniugi continueranno a contribuire al pagamento delle rate del mutuo. In particolare, il sig.
continuerà a concorrere al pagamento delle rate in misura di € 450,00 Parte_2
(quattrocentocinquanta/00) mensili, fino all'estinzione del debito. Nell'ipotesi di un'eventuale rinegoziazione del mutuo, le parti si impegnano a versare le relative rate mensili in misura proporzionale alla quota di proprietà dell'immobile (50% ciascuno) fino all'estinzione del debito. Le spese ordinarie saranno a carico della SI.ra mentre le spese straordinarie saranno divise al Pt_1
50%. 4) Il SI. d'accordo con la moglie, si impegna a versare direttamente alla figlia maggiore Pt_2 Per_1 di età, ma non ancora economicamente indipendente, tramite accredito in c/c bancario n. [...]TB8880225278, alla medesima intestato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello di omologa, un contributo al suo mantenimento pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e fintanto che non Per_1 avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico. 5) Le spese extra assegno nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis 49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.c.p., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 878/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 – bis. 19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473- bis, 51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Belmonte AB (CS) il 23.07.2003.
2) Ordina al Comune di Belmonte AB di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti. 5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
6) Spese di lite al definitivo.
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belmonte AB (CS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice. Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG