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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/07/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 946 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pezzo Antonio
OPPONENTE
E
p.iva rappresentata e difesa dall'avv. Philip Controparte_1 P.IVA_1
Heron
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 10 gennaio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa alle parti processuali.
^^^
Sulla natura del giudizio di opposizione, va innanzitutto ricordato che:
• l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
• In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
• Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n.
4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
• Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Pagina 2 di 4 Nel merito.
La qualifica del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, nulla determina in riferimento al presente giudizio, essendo quest'ultimo incentrato unicamente sull'esistenza e sull'esigibilità del credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti del . Pt_1
Si ritiene di condividere quanto dedotto dalla difesa dell'opposta in ordine alla circostanza che l'opponente ha posto in essere una condotta idonea a realizzare il riconoscimento del proprio debito, tale da integrare atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
L'importo pari ad €. 17.038,58, quale credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti di risulta iscritto nel bilancio societario del 2018 (all. Parte_1
4 alla memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c.), nello stato patrimoniale societario
(all. 4 bilancio pdf alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.), nel bilancio societario 2015/2016 con relativo verbale di approvazione (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo – fascicolo monitorio).
Giurisprudenza di legittimità consolidata afferma il principio secondo il quale il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. (Cass.
7820/17); è pacifico che il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944
c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere;
sicché il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della prescrizione, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità; la giurisprudenza ha ammesso che costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, che è un atto sottoposto a forma legale di pubblicità, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione quali entità, causale, soggetto creditore (Cass. 8248/00) (Cass. 9097/18).
In adesione alle decisioni di legittimità sopra riportate si ritiene pertanto che l'iscrizione in bilancio degli importi dovuti con specificazione del titolo,
Pagina 3 di 4 rappresentino condotte del tutto incompatibili con l'effettiva volontà di disconoscere il diritto del creditore.
Si rileva infine come, a fronte della tempestiva deduzione della difesa di parte opposta quanto alla certa riferibilità alla propria persona del debito iscritto in bilancio l'opponente non abbia comunque dedotto che il debito iscritto in bilancio sarebbe invece da intendersi come riservato ad un altro soggetto terzo.
La suddetta debitoria ascrivibile al risulta altresì confermata: 1) dalla Pt_1 missiva del 23.01.2017.
Orbene la scrittura privata in tal caso costituirebbe indubbiamente una "promessa di pagamento / ricognizione di debito: secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto. Ed invero l'art. 1988 del cod. civ. determina la c.d. "astrazione processuale", che dispensa colui a favore del quale la ricognizione di debito o la promessa di pagamento è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto questo si presume fino a prova contraria. Ancora una volta sul punto la
Cassazione è pacifica, consolidata e costante: (cfr.: Cass. Civ. n. 10762 del
28/10/1998; n. 18311 del 01/12/2003; n. 22898 del 11/11/2005).
Tanto basta al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del d.i. in contestazione.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 ai valori minimi stante la non complessità del giudizio.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 946/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 45/2019; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 2.650,00 (fase di studio euro 500.00, fase introduttiva euro
400,00, fase istruttoria euro 850,00, fase decisionale euro 900,00) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 02 luglio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 946 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pezzo Antonio
OPPONENTE
E
p.iva rappresentata e difesa dall'avv. Philip Controparte_1 P.IVA_1
Heron
OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 10 gennaio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti i fatti di causa alle parti processuali.
^^^
Sulla natura del giudizio di opposizione, va innanzitutto ricordato che:
• l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
• In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
• Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n.
4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
• Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Pagina 2 di 4 Nel merito.
La qualifica del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, nulla determina in riferimento al presente giudizio, essendo quest'ultimo incentrato unicamente sull'esistenza e sull'esigibilità del credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti del . Pt_1
Si ritiene di condividere quanto dedotto dalla difesa dell'opposta in ordine alla circostanza che l'opponente ha posto in essere una condotta idonea a realizzare il riconoscimento del proprio debito, tale da integrare atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
L'importo pari ad €. 17.038,58, quale credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti di risulta iscritto nel bilancio societario del 2018 (all. Parte_1
4 alla memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c.), nello stato patrimoniale societario
(all. 4 bilancio pdf alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.), nel bilancio societario 2015/2016 con relativo verbale di approvazione (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo – fascicolo monitorio).
Giurisprudenza di legittimità consolidata afferma il principio secondo il quale il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. (Cass.
7820/17); è pacifico che il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944
c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, inequivocabilmente, l'ammissione dell'esistenza del debito e sia incompatibile con la pretesa fatta valere;
sicché il riconoscimento del diritto, al fine dell'interruzione della prescrizione, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità; la giurisprudenza ha ammesso che costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l'annotazione di un debito nel bilancio di una società di capitali, che è un atto sottoposto a forma legale di pubblicità, nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specificativi dell'obbligazione quali entità, causale, soggetto creditore (Cass. 8248/00) (Cass. 9097/18).
In adesione alle decisioni di legittimità sopra riportate si ritiene pertanto che l'iscrizione in bilancio degli importi dovuti con specificazione del titolo,
Pagina 3 di 4 rappresentino condotte del tutto incompatibili con l'effettiva volontà di disconoscere il diritto del creditore.
Si rileva infine come, a fronte della tempestiva deduzione della difesa di parte opposta quanto alla certa riferibilità alla propria persona del debito iscritto in bilancio l'opponente non abbia comunque dedotto che il debito iscritto in bilancio sarebbe invece da intendersi come riservato ad un altro soggetto terzo.
La suddetta debitoria ascrivibile al risulta altresì confermata: 1) dalla Pt_1 missiva del 23.01.2017.
Orbene la scrittura privata in tal caso costituirebbe indubbiamente una "promessa di pagamento / ricognizione di debito: secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto. Ed invero l'art. 1988 del cod. civ. determina la c.d. "astrazione processuale", che dispensa colui a favore del quale la ricognizione di debito o la promessa di pagamento è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto questo si presume fino a prova contraria. Ancora una volta sul punto la
Cassazione è pacifica, consolidata e costante: (cfr.: Cass. Civ. n. 10762 del
28/10/1998; n. 18311 del 01/12/2003; n. 22898 del 11/11/2005).
Tanto basta al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del d.i. in contestazione.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 ai valori minimi stante la non complessità del giudizio.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 946/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 45/2019; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 2.650,00 (fase di studio euro 500.00, fase introduttiva euro
400,00, fase istruttoria euro 850,00, fase decisionale euro 900,00) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 02 luglio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca
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