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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/09/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 339 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
OMBRETTA SALVETTI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 339 /2025 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio tra i coniugi
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FURLANETTO ANDREA che lo Parte_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. PORRICOLO MATTEO che la rappresenta e CP_1 difende in forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rilevato che all'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra parte ricorrente e parte resistente
Disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla parte resistente
Assegnazione della casa coniugale a parte resistente
Collocazione dei minori presso l'abitazione materna, con diritto di visita del padre subordinato alla frequentazione da parte del ricorrente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti e al parere positivo del SERD territorialmente competente
All'esito della positività di tali suddetti percorsi, il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità:
pagina 1 di 3 una volta a settimana, alla presenza di un educatore, incontri che potranno essere progressivamente liberalizzati ove ritenuto dai SS nell'interesse dei minori.
Porre a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento dei minori pari ad euro 450 complessivi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale
La parte resistente percepirà integralmente l'assegno unico in favore dei figli.
A spese compensate
Rilevato che il PM notiziato dell'udienza ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in Trecate(NO) il 05/08/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trecate (atto n. 20 parte II , anno 2006)
Dal matrimonio nascevano tre figli: , nata a [...] il [...], nato ad [...] il Per_1 Per_2
12.04.2012 e nata ad [...] il22.06.2017; Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 664 del 2024 pubblicata il 17.10.24 , emessa dal Tribunale di Asti.
Con ricorso depositato il 24.2.25 chiedeva a questo Tribunale la modifica Parte_1 delle condizioni stabilite in sede di giudizio di separazione.
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità della domanda di parte CP_1 ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, confermandosi, quanto al regime di affidamento e mantenimento dei figli, le condizioni stabilite in sede di separazione.
Alla prima udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e concludevano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis. 22, ultimo comma c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previo parere favorevole del PM
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni concordate rispondono all'interesse della prole minorenne, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
Dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso l'abitazione materna
Dispone che il padre possa vedere i figli, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, secondo le modalità indicate nelle conclusioni in epigrafe riportate, solo all'esito della frequentazione da parte del ricorrente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti, previo parere positivo del SERD territorialmente competente;
Assegna la casa coniugale a parte resistente
Pone a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento dei minori pari ad euro 450 complessivi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale
Dispone che l'assegno unico in favore dei figli sia integralmente percepito dalla resistente. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
si comunichi alle parti, al PM, ai SS ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere alle incombenze di legge;
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO OMBRETTA SALVETTI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
OMBRETTA SALVETTI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 339 /2025 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio tra i coniugi
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FURLANETTO ANDREA che lo Parte_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. PORRICOLO MATTEO che la rappresenta e CP_1 difende in forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rilevato che all'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra parte ricorrente e parte resistente
Disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla parte resistente
Assegnazione della casa coniugale a parte resistente
Collocazione dei minori presso l'abitazione materna, con diritto di visita del padre subordinato alla frequentazione da parte del ricorrente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti e al parere positivo del SERD territorialmente competente
All'esito della positività di tali suddetti percorsi, il padre potrà vedere i figli con le seguenti modalità:
pagina 1 di 3 una volta a settimana, alla presenza di un educatore, incontri che potranno essere progressivamente liberalizzati ove ritenuto dai SS nell'interesse dei minori.
Porre a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento dei minori pari ad euro 450 complessivi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale
La parte resistente percepirà integralmente l'assegno unico in favore dei figli.
A spese compensate
Rilevato che il PM notiziato dell'udienza ha espresso parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in Trecate(NO) il 05/08/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trecate (atto n. 20 parte II , anno 2006)
Dal matrimonio nascevano tre figli: , nata a [...] il [...], nato ad [...] il Per_1 Per_2
12.04.2012 e nata ad [...] il22.06.2017; Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 664 del 2024 pubblicata il 17.10.24 , emessa dal Tribunale di Asti.
Con ricorso depositato il 24.2.25 chiedeva a questo Tribunale la modifica Parte_1 delle condizioni stabilite in sede di giudizio di separazione.
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità della domanda di parte CP_1 ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, confermandosi, quanto al regime di affidamento e mantenimento dei figli, le condizioni stabilite in sede di separazione.
Alla prima udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e concludevano nei termini indicati in epigrafe.
Visto l'art. 473 bis. 22, ultimo comma c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previo parere favorevole del PM
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55.
E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni concordate rispondono all'interesse della prole minorenne, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
Dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso l'abitazione materna
Dispone che il padre possa vedere i figli, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, secondo le modalità indicate nelle conclusioni in epigrafe riportate, solo all'esito della frequentazione da parte del ricorrente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS territorialmente competenti, previo parere positivo del SERD territorialmente competente;
Assegna la casa coniugale a parte resistente
Pone a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento dei minori pari ad euro 450 complessivi, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi entro il 5 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale
Dispone che l'assegno unico in favore dei figli sia integralmente percepito dalla resistente. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
si comunichi alle parti, al PM, ai SS ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere alle incombenze di legge;
Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO OMBRETTA SALVETTI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3