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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8732/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ana Parte_1
AU EZ SA del Foro di Velletri (C.F. ) p.e.c. CodiceFiscale_1
presso il cui studio in Velletri, Via V. Marandola, n. 5, è Email_1 elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per il ricorrente come precisate nelle note depositate il 30/10/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Si insiste per l'accoglimento del ricorso richiamando le conclusioni in esso rassegnate, e precisando che attualmente il a San OL (competente sulla base della residenza Parte_2 degli odierni ricorrenti), a seguito della entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025, ha previsto la riapertura del sistema di raccolta delle domande esclusivamente a beneficio degli aventi diritto sulla base della nuova normativa. L'odierno ricorrente, che aveva tentato inutilmente di ottenere l'inserimento nella lista di attesa mediante la piattaforma “prenot@mi” nel vigore della normativa ante riforma, di fatto ha perso il diritto alla cittadinanza iure sanguinis non avendo potuto ottenere incolpevolmente la fissazione di un appuntamento entro il termine perentorio indicato dalla legge di conversione, e la circostanza di aver depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio prima delle ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, costituisce l'unico fattore salvifico del suo diritto (acquisito) dichiarato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale come permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo»
pagina 1 di 6 MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16/06/24 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. nato in Persona_1
nel Comune di Medicina (BO) l'11.07.1887 (doc. 1 ricorso), figlio di e Pt_2 Persona_2 Per_3
emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 2
[...] ricorso).
A sostegno della domanda il ricorrente ha ulteriormente allegato che «in data 18.11.1911 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 3); in costanza del predetto Persona_1 Parte_3 matrimonio, nasceva in data 06.09.1912 il Sig. (all. 4); in data 31.10.1936 il Sig. Persona_4 contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 5); in Persona_4 Persona_5 costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 17.02.1949 il Sig, (all. 6); Persona_6 in data 04.08.1973 il Sig. contraeva matrimonio la Sig.ra Persona_6 Persona_7
(all. 7); in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 12.03.1985 il Sig. .
[...] Pt_1
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 ex art. 127 ter cpc, la causa era rinviata prima al giorno
08/07/25, poi al 25/11/25 sempre in modalità cartolare;
nelle more il fascicolo veniva assegnato all'odierno giudicante, stante il decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna con il quale questo giudice è stata applicata alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, mentre con successivo decreto n. 83 del Presidente del Tribunale, le sono stati assegnati 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non costituitosi nonostante regolare notificazione del ricorso e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza eseguita via PEC in data 12/02/25 e consegnata nella casella di destinazione, viene dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 11/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
Il ricorrente ha proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le sue conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o
pagina 2 di 6 dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che il ricorrente risiede all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, è quello di Medicina (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Il ricorrente ha agito in giudizio ritualmente rappresentato dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, debitamente apostillata e tradotta.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); la procura alle liti, depositata con il ricorso, appare essere stata autenticata, previa identificazione del conferente, da un notaio abilitato in Brasile ( per la Persona_8 redazione e la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede. Tale procura è stata anche munita di apostille e prodotta con traduzione anch'essa apostillata.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
pagina 3 di 6 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato a fondamento dell'interesse ad agire di aver «tentato di presentare presso il a San OL, apposita istanza di appuntamento per il Parte_2 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in linea paterna, senza tuttavia riuscirvi in quanto l'attuale sistema di prenotazione imposto dall'autorità consolare, ossia la piattaforma denominata “Prenot@mi”, di fatto non consente l'evasione delle richieste a causa del loro elevatissimo numero a fronte della ristretta quantità di “slots” messi a disposizione sulla piattaforma
(all.9)» aggiungendo che «ad oggi, il a San OL sta innanzitutto evadendo le richieste Parte_2 inserite nella precedente lista di attesa fino agli anni 2013 e 2014 (all. 10), lasciando quindi del tutto presagire che, anche laddove l'utente riuscisse attualmente a prenotare un appuntamento, questo verosimilmente verrebbe ad essere fissato ben oltre il termine di legge di 730 giorni (all. 11)».
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
pagina 4 di 6 Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta del ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione al medesimo della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
pagina 5 di 6 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
In conseguenza di quanto sopra, al ricorrente deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il 12.03.1985 Parte_1
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8732/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ana Parte_1
AU EZ SA del Foro di Velletri (C.F. ) p.e.c. CodiceFiscale_1
presso il cui studio in Velletri, Via V. Marandola, n. 5, è Email_1 elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per il ricorrente come precisate nelle note depositate il 30/10/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Si insiste per l'accoglimento del ricorso richiamando le conclusioni in esso rassegnate, e precisando che attualmente il a San OL (competente sulla base della residenza Parte_2 degli odierni ricorrenti), a seguito della entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025, ha previsto la riapertura del sistema di raccolta delle domande esclusivamente a beneficio degli aventi diritto sulla base della nuova normativa. L'odierno ricorrente, che aveva tentato inutilmente di ottenere l'inserimento nella lista di attesa mediante la piattaforma “prenot@mi” nel vigore della normativa ante riforma, di fatto ha perso il diritto alla cittadinanza iure sanguinis non avendo potuto ottenere incolpevolmente la fissazione di un appuntamento entro il termine perentorio indicato dalla legge di conversione, e la circostanza di aver depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio prima delle ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, costituisce l'unico fattore salvifico del suo diritto (acquisito) dichiarato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale come permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo»
pagina 1 di 6 MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16/06/24 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del sig. nato in Persona_1
nel Comune di Medicina (BO) l'11.07.1887 (doc. 1 ricorso), figlio di e Pt_2 Persona_2 Per_3
emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano (doc. 2
[...] ricorso).
A sostegno della domanda il ricorrente ha ulteriormente allegato che «in data 18.11.1911 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 3); in costanza del predetto Persona_1 Parte_3 matrimonio, nasceva in data 06.09.1912 il Sig. (all. 4); in data 31.10.1936 il Sig. Persona_4 contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 5); in Persona_4 Persona_5 costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 17.02.1949 il Sig, (all. 6); Persona_6 in data 04.08.1973 il Sig. contraeva matrimonio la Sig.ra Persona_6 Persona_7
(all. 7); in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 12.03.1985 il Sig. .
[...] Pt_1
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25 ex art. 127 ter cpc, la causa era rinviata prima al giorno
08/07/25, poi al 25/11/25 sempre in modalità cartolare;
nelle more il fascicolo veniva assegnato all'odierno giudicante, stante il decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di Bologna con il quale questo giudice è stata applicata alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, mentre con successivo decreto n. 83 del Presidente del Tribunale, le sono stati assegnati 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non costituitosi nonostante regolare notificazione del ricorso e del decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza eseguita via PEC in data 12/02/25 e consegnata nella casella di destinazione, viene dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 11/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
Il ricorrente ha proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le sue conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o
pagina 2 di 6 dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che il ricorrente risiede all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita del suo avo, cittadino italiano, è quello di Medicina (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Il ricorrente ha agito in giudizio ritualmente rappresentato dal difensore nominato con regolare procura rilasciata all'estero, debitamente apostillata e tradotta.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); la procura alle liti, depositata con il ricorso, appare essere stata autenticata, previa identificazione del conferente, da un notaio abilitato in Brasile ( per la Persona_8 redazione e la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede. Tale procura è stata anche munita di apostille e prodotta con traduzione anch'essa apostillata.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
pagina 3 di 6 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato a fondamento dell'interesse ad agire di aver «tentato di presentare presso il a San OL, apposita istanza di appuntamento per il Parte_2 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in linea paterna, senza tuttavia riuscirvi in quanto l'attuale sistema di prenotazione imposto dall'autorità consolare, ossia la piattaforma denominata “Prenot@mi”, di fatto non consente l'evasione delle richieste a causa del loro elevatissimo numero a fronte della ristretta quantità di “slots” messi a disposizione sulla piattaforma
(all.9)» aggiungendo che «ad oggi, il a San OL sta innanzitutto evadendo le richieste Parte_2 inserite nella precedente lista di attesa fino agli anni 2013 e 2014 (all. 10), lasciando quindi del tutto presagire che, anche laddove l'utente riuscisse attualmente a prenotare un appuntamento, questo verosimilmente verrebbe ad essere fissato ben oltre il termine di legge di 730 giorni (all. 11)».
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
pagina 4 di 6 Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta del ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione al medesimo della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, non sarebbe neppure possibile ipotizzare una rinuncia per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in
Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione al fine di conservare la cittadinanza italiana.
Infatti, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie
pagina 5 di 6 estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
In conseguenza di quanto sopra, al ricorrente deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di
nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il 12.03.1985 Parte_1
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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