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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1843/2023 promossa da:
(CF ), titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggiero Ricatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Montebello n. 24 (pec: ; Email_1 contro
(C. F. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentante e difesa dall'Avv. Andrea Matteo Formica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via della Guastalla n. 1 (pec:
; Email_2 contro società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di OP [...]
(CF/ iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'avv. Massimo Pavolini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Barbaro in
Milano, Via San Senatore 10 (pec: Email_3
. Email_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte attrice, “…Nel merito: -previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria in ordine alla responsabilità delle convenute, condannare e anche in solido tra loro e, in ogni caso, CP_1 OP
pagina 1 di 12 ciascuna in proporzione alle rispettive responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal sig. per i fatti per cui è causa e che si quantificano in complessivi Euro Pt_1
24.937,79 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o di equità. Il tutto oltre interessi moratori ex art.
1284, 4° comma c.c., con anatocismo dal giorno della domanda giudiziale e oltre alla rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 44/2014, rimborso forfetario
(15% sui compensi), CNPA e IVA come per legge, oltre al rimborso del fondo spese al CTU pari ad € 427,52= nonché del compenso per il CTP pari ad € 1.599,22 = rispettivamente come da fattura n.23 del 21.02.2024 e da notula pro-forma n.3 del 6.02.2025 (cfr. docc. 23 e 24) prodotte con nota di udienza del 19.2.2024, nonché spese di sentenza e successive occorrende. In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 22.10.2024 in punto di chiusura dell'istruttoria, si chiede la prosecuzione delle già ammesse prove orali con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non escussi sulle seguenti circostanze …”; parte convenuta “…Voglia l'On. Tribunale di Monza, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda CP_1 nei confronti della perché infondata in fatto e in diritto oppure per difetto di legittimità passiva. CP_1
Nella denegata ipotesi di condanna, porre a carico di in manleva quanto dovuto a favore di OP
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente Parte_1 giudizio…” parte convenuta , “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria OP istanza, eccezione e difesa: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio onde Controparte_4 sentirle condannare, in solido tra loro, al ristoro del danno patrimoniale quantificato nell'importo di €
30.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In breve, l'attore ha affermato:
- di aver concluso, in data 26.01.2022, con un contratto di somministrazione di energia CP_1 elettrica per l'unità immobiliare sita in Limbiate, via F.lli Cervi n. 3, acquistata, a novembre 2021, dallo stesso attore per essere destinata ad attività commerciale di gelateria (doc. 3);
- che per il funzionamento degli impianti e delle attrezzatture acquistati per lo svolgimento di detta attività era necessario incrementare la potenza elettrica dell'impianto esistente (doc. 18 e 18 bis);
- di aver pertanto presentato a in data 8.2.2022, la richiesta n. 3201436 di modifica CP_1 dell'impianto elettrico esistente (per aumentare la potenza di fornitura di energia elettrica da 3 Kw a pagina 2 di 12 20Kw), previo sopralluogo effettuato dal tecnico di su Persona_1 OP indicazione data dalla stessa (doc.4); CP_1
- di aver accettato il preventivo relativo alle opere di adeguamento (doc. 5 e 17) e di aver saldato, lo stesso giorno del ricevimento, la fattura emessa da per l'importo di € 1.370,71 (doc. 5 e 5 bis); CP_1
- che la società ha eseguito detti lavori soltanto in data 28.7.2022 (doc. 15), benchè la OP stessa società avesse indicato, con la scheda tecnica allegata al preventivo, un tempo di esecuzione dei lavori pari a 50 giorni (doc. 5);
- di aver nel frattempo sollecitato e diffidato, anche mediante il difensore di fiducia, le due società convenute, ciascuna per quanto di competenza, ad eseguire le opere di modifica dell'impianto (docc.
7,8,9, 10 e 13);
- di non aver potuto svolgere l'attività di gelateria nel periodo compreso tra maggio e luglio 2022.
Si è costituita in giudizio che ha domandato di rigettare ogni domanda proposta nei suoi CP_1 confronti “perché infondata in fatto e in diritto oppure per difetto di legittimità passiva”, precisando che “è di tutta evidenza che il mancato adeguamento richiesto è addebitabile esclusivamente alla che OP avrebbe dovuto effettuare i lavori di aumento della potenza richiesta dalla Controparte entro il giorno 26 Maggio
2022 (50 giorni dopo il 6 Aprile 2022)”, nonché contestando “la quantificazione dei danni … frutto di una mera supposizione del consulente della controparte, senza alcun elemento probatorio, o anche solo indiziario, a suo supporto”.
Si è, altresì, costituita , la quale ha domandato di rigettare la domanda attrice, OP assumendo: - di poter rispondere “unicamente in merito a quanto verificatosi dal 7.4.2022 (data di accettazione del preventivo) sino 28.7.2022 (data di esecuzione dei lavori). Degli eventuali ritardi tra la data
(8.2.2022) in cui l'attore ha richiesto al proprio trader ( l'aumento di potenza e la data di accettazione del Pt_2 preventivo (6.4.2022), dovrà rispondere necessariamente il trader ”; - che il termine di 50 giorni CP_1 previsti per l'esecuzione dei lavori è da considerarsi “al netto dei tempi necessari per completare le eventuali opere e/o concessioni da parte del Cliente e l'ottenimento delle autorizzazioni/servitù”; - che il
Comune di Lambiate ha rilasciato, alla stessa convenuta, l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi in data 2.5.2022 (doc. 4); - di aver affidato lo svolgimento dei lavori ad una ditta terza che, per ragioni indipendenti dalla volontà della stessa , ha dato corso all'incarico OP ricevuto solo in data 28.7.2022; - che il preventivo è stato approvato in data 6.4.2022 e pertanto il lavoro sarebbe dovuto essere completato in data 31.5.2022 (tenuto conto dei 5 giorni serviti per l'ottenimento dell'autorizzazione del Comune); - di aver trasmesso al trader l'indennizzo dovuto al sig. indennizzo che deve ritenersi essere stato “girato” all'odierno attore;
- che pertanto i Pt_1 pretesi lamentati danni da mancato guadagno devono limitarsi al periodo dal 1.6.2022 al 28.7.2022 non pagina 3 di 12 potendosi tener conto anche della mensilità di maggio 2022; - di contestare i pretesi danni che, allo stato, appaiono destituiti di qualsivoglia prova anche solamente indiziaria.
Tentata inutilmente la conciliazione, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata inoltre istruita con l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice ORi e Parte_3 Pt_4
Invece, parte attrice è stata dichiarata decaduta dalla possibilità di escutere il testimone
[...] [...]
in quanto non ritualmente citato per l'udienza fissata per l'escussione dello stesso. Persona_1
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato autorizzato il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto precisato che sussiste la legittimazione passiva delle parti convenute rispetto alle domande formulate dall'attore nel presente giudizio.
In particolare, è documentato che ha stipulato con l'attore il contratto di somministrazione CP_1
(doc. 3) nonché che, rispetto alla fornitura oggetto di detto contratto, ha: - ricevuto la richiesta di modifica dell'impianto (doc. 4); - spedito il preventivo, chiedendo di farle pervenire l'accettazione ad un indirizzo e.mail alla stessa riconducibile (doc.5); - ha emesso la fattura riferita alle opere in questione e ha ricevuto il relativo pagamento (doc. 5 e doc. 6).
A riguardo, la Corte di Cassazione, in un caso analogo a quello in esame, ha affermato : “se è vero che la società Servizio elettrico nazionale, già Enel servizio elettrico s.p.a., è estranea all'attività di distribuzione, per cui non può essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del danno derivante da responsabilità del diverso soggetto tenuto alla manutenzione della rete di trasmissione, è altrettanto vero che egli è legato ad una responsabilità contrattuale per fatto proprio nei confronti del cliente finale. Quest'ultimo, infatti, ha stipulato il contratto di somministrazione con una determinata società e non è tenuto a conoscere tutte le articolazioni interne della stessa… la società contraente non poteva …ritenersi, per ciò solo, esente da ogni responsabilità…In altri termini, quindi, la responsabilità della società originariamente convenuta non si fonda sull'art. 1228 cit., ma sulle normali regole dell'inadempimento contrattuale;
per cui il contraente è tenuto a dimostrare l'esistenza del contratto e l'inadempimento, ricadendo sull'altra parte l'onere di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione” (cfr., Cass.n. 16436/2021).
Inoltre, , società di distribuzione dell'energia elettrica, ha assunto nei confronti OP dell'attore le obbligazioni nascenti direttamente dalla legge, ex art. 1173 cc, e derivanti dagli obblighi sanciti dall'art. 9 del D.lgs. n. 79/1999 : “le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri”. Del resto, la giurisprudenza ha già riconosciuto la “configurabilità di un danno come derivante da violazione di un obbligo ex lege” (cfr. Cass. n 17658/2023), precisando che pagina 4 di 12 dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cc, detta responsabilità va inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non da un fatto illecito ex art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente
(cfr. sin da Cass. n. 5842/2010).
Trattasi, dunque, in entrambi i casi, di responsabilità di natura contrattuale, da contratto e da altra fonte ex art. 1173 cc, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile (artt.
1176 e 1218 cod. civ.) e di conseguente riparto dell'onere della prova (cfr., in questi termini, Tribunale di Trani, n. 158/2025).
Ciò posto, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU,
n.13533/2001).
E' altresì noto che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove portate dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. E, secondo la giurisprudenza, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”, in quanto “… dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. n. 17889/2020).
Applicati detti principi giurisprudenziali al caso in esame, reputa questo Giudice che, da un lato, parte attrice abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante;
e che, dall'altro, le parti convenute, onerate secondo quando sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, non hanno fornito elementi utili a provare che il ritardo nell'adempiere la prestazione sia stato determinato da cause a loro non imputabili (art. 1218 cc).
Peraltro, nella specie, quanto alla posizione di , l'attore ha comunque dimostrato OP anche gli elementi posti a fondamento dell'azione ex art. 2043 cc. Infatti, sulla base di quanto di seguito precisato, risultano provati nei confronti di : - la condotta negligente della OP stessa che ha eseguito le opere con grave ritardo (doc. 5 att.); - il nesso causale detta la condotta illecita ed il danno;
- il danno.
In definitiva, sulla base delle allegazioni in atti e dell'istruttoria orale, è emerso in causa che:
- l'attore ha concluso con in data 26.01.2022, il contratto di somministrazione per l'eserciz io CP_1 commerciale ad uso gelateria sito in Limbiate, via F.lli Cervi n.3 (doc. 3);
pagina 5 di 12 - l'attore, in data 08.02.2022, ha domandato di incrementare la potenza della fornitura elettrica da 3
Kw a 20 Kw ed, in tale senso, depongono: - il modulo standard di “Richiesta di sopralluogo per CP_1 modifica impianto”, sottoscritto dall'attore e dalla stessa società ; - nonché la “Specifica tecnica”, CP_1 allegata al predetto modulo, redatta dal tecnico OR , incaricato da con la Per_1 OP quale, tra l'altro, quest'ultimo ha individuato le attività propedeutiche all'inizio dei lavori distinguendo quelle a carico della società di distribuzione (e, nello specifico, l'acquisizione di
“Autorizzazione/Permessi”) e quelle a “cura del richiedente” (doc. 4);
- l'adeguamento dell'impianto elettrico era necessario per il funzionamento dei macchinari e delle attrezzature acquistati dall'attore per l'avviamento dell'attività commerciale di gelateria (cfr. verbale di causa: deposizione OR , dipendente della citata società fornitrice Ice-berg, in Parte_3 risposta ai capitoli n.2 e n.3 della seconda memoria dell'allora vigente art. 183 cpc)
- gli arredi e le attrezzature acquistati dall'attore sono stati installati dalla società Ice-berg srl a marzo
2022 (cfr. la citata deposizione resa dal OR : “la fornitura è stata montata intorno a Parte_3 marzo 2022”);
- con e.mail datata 01.03.2022, ha inviato all'attore il preventivo con i costi per la CP_1 realizzazione delle opere, indicando, con la scheda allegata, la durata dei lavori in giorni 50 (doc. 5);
- l'attore ha formalmente accettato il preventivo in data 05.04.2022 (doc. 17);
- in data 06.04.2022, ha trasmesso all'attore la relativa fattura (doc. 5 bis); CP_1
- quest'ultimo, in pari dati, ha eseguito il pagamento dell'importo dovuto e, con e.mail, inviata ad
[...]
, nella persona del OR , ha informato detta società di aver provveduto al CP_2 Per_1 pagamento della fattura relativa alle opere di adeguamento, di aver ottenuto il consenso dall'amministratore del Condominio e di aver eseguito i lavori di muratura per la creazione della nicchia per il contatore, nonché ha rappresentato la necessità di velocizzare la conclusione della pratica (anche in riferimento alla richiesta di autorizzazione in Comune) “perché abbiamo bisogno di lavorare” (doc. 6 bis);
- l'attore ha, in data 19.04.2022, nuovamente sollecitato il predetto tecnico, chiedendo aggiornamenti in merito alla richiesta di autorizzazione al Comune e rimarcando l'esigenza di aprire l'esercizio commerciale;
di contro, il tecnico ha risposto genericamente di aver delegato per detto incombente altro ufficio competente per la presentazione della pratica (doc. 7);
- con scambio di mail del 27.04.2022, da un lato, l'attore ha informato il tecnico di aver ultimato Per_1
i lavori per l'inserimento del contatore e ha altresì chiesto di accelerare la pratica;
dall'altro, il tecnico ha riferito: “… Oggi mi è arrivata conferma della richiesta di permessi. Da lunedì potresti chiamare in Comune
pagina 6 di 12 e chiedere di velocizzare la pratica. Appena arrivano i permessi cerco di appaltare subito il lavoro dell'impresa e velocizzare i tempi..” (doc. 7);
- ha presentato l'autorizzazione al Comune di Limbiate per eseguire le opere in OP questione in data 28.04.2022 (doc. 3 ) ed il Comune ha autorizzato le opere in data OP
02.05.2022 (doc. 4 ); OP
- l'attore ha sollecitato ancora l'esecuzione delle opere in data 16.06.2022 e 20.06.2022 (doc. 7); e, con pec del 24.06.2022, ha anche contestando il ritardo maturato rispetto ai termini pattuiti (pari a giorni
50), ribadendo l'esigenza di aprire, al più presto, l'attività commerciale (“…sto perdendo opportunità non indifferenti considerando che per me questa è la stagione top”, doc. 8);
- con comunicazione pec 05.07.2022, l'attore, mediante il difensore di fiducia, ha diffidato le convenute a realizzare le opere, ribadendo la necessità di aprire l'attività commerciale e rappresentando che tale ritardo stava procurandogli un danno economico, anche in termini, di mancato fatturato (doc.9);
- con pec 15.07.2022, mediante il difensore di fiducia, l'attore ha rimarcato l'urgenza di eseguire i lavori e ha ancora contestato il ritardo nell'adempimento, avvertendo le odierne convenute dell'intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria per l'adozione di provvedimenti cautelare (doc.
10);
- con pec 18.07.2022, ha comunicato la disponibilità ad eseguire le opere in data OP
30.08.2022, aggiungendo che “per il ritardo con il quale la prestazione verrà eseguita provvederemo a corrispondere al suo Venditore l'indennizzo automatico previsto dalla Delibera…il medesimo Venditore ha
l'obbligo di erogare detto indennizzo in Suo favore…” (doc.12);
- con pec 25.07.2022, l'attore ha esortato le convenute a realizzare i lavori entro luglio, avvertendole dell'intenzione di agire in via giudiziaria per ottenere il ristoro di tutti i “gravi danni” derivanti dal ritardo, nel caso di indennizzo automatico “inadeguato” (doc.13);
- i lavori sono stati eseguiti il giorno 28.07.2022;
- la gelateria è stata aperta ad agosto 2022 (cfr. deposizione e ). Parte_4 Parte_3
Orbene, è provato (anche perché non contestato) che il preventivo accettato all'attore stabilisce quale termine massimo di durata dei lavori cinquanta giorni (doc. 5). La decorrenza inziale di detto termine
è stata indicata dalle parti nel giorno 06.04.2022, e cioè dalla data di accettazione dello stesso preventivo e del pagamento dei lavori (doc. 1 e doc. 5 att.). CP_1
[... Tuttavia, con la scheda “Specifica Tecnica”, redatta in sede di sopralluogo dal tecnico di e sottoscritta dall'attore, la quale “contiene le attività a carico del Richiedente e/o di OP [...] propedeutiche all'esecuzione dei lavori. Per avviare i lavori il Richiedente deve comunque accettare CP_2
pagina 7 di 12 prima il preventivo di spesa”, sono state individuate le attività a carico di ciascuna delle parti Con (Richiedente/E-Distribuzione ) da eseguire prima dell'inizio dei lavori (doc. 4).
Ed è emerso in causa che l'attore ha ultimato le opere propedeutiche a suo carico soltanto in data
27.04.2022 (cfr. scambio di corrispondenza allegato al doc. 7, “Buongiorno sig , con la presente per Per_1 comunicarle che i lavori da voi richiesto(i) per l'inserimento del nuovo contatore sono stati eseguiti…che punto è la nostra pratica? Non è possibile accelerare? ...”, con allegata alla citata comunicazione anche la documentazione fotografica comprovante l'esecuzione di detto lavoro).
Ne consegue che il termine iniziale di decorrenza dei cinquanta giorni deve essere individuato nel giorno 27 aprile 2022.
Del resto, è noto che spetta al Giudice, nell'ambito dei suoi poteri/doveri, accertare i fatti posti a fondamento della decisione sulla base delle prove fornite dalle parti ed applicare le conseguenti determinazioni in diritto;
e che, anche quando un fatto non sia contestato da una parte, non è escluso che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass.n. 16028/2023), soprattutto se l'accertamento non attiene ad un mero fatto storico, ma implica -come nella specie- anche una valutazione in termini di diritto (Cass.n.2844/2024).
Ciò posto, non può essere condivisa l'eccezione sollevata dalla società distributrice, secondo la quale,
“Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 60 lavorativi” (doc. 6: preventivo redatto da E-Distribuzione ed indirizzato a . Infatti, tale clausola non è inserita nel CP_1 preventivo accettato dall'attore, ma soltanto nel preventivo redatto da e spedito a OP
. Peraltro, neppure è provato che detto documento sia stato accettato da quest'ultima. CP_1
D'altronde, è emerso in causa che dalla data del pagamento delle opere, da parte dell'attore, alla data di inoltro in Comune della richiesta di autorizzazione, da parte di , sono decorsi circa OP
22 giorni, nei quali detta società ha omesso di attivarsi per onorare gli adempimenti a suo carico prodromici all'inizio dei lavori, malgrado i copiosi solleciti dell'attore (doc. 6 e 7).
Dunque, dato il termine iniziale, fissato per il giorno 27 aprile 2022, quello di ultimazione dei lavori deve essere individuato nel giorno 16 giugno 2022.
Siccome è pacifico che i lavori di adeguamento dell'impianto sono stati eseguiti soltanto in data
28.07.2022, è di tutta evidenza, nella specie, la gravità del ritardo nell'adempiere alla prestazione in esame da parte delle convenute: infatti, i tempi di esecuzioni delle opere sono quasi raddoppiati rispetto al termine pattuito, consistendo il ritardo in circa 42 giorni.
pagina 8 di 12 Ebbene, quanto alla convenuta la principale prestazione contrattuale da essa dovuta CP_1 consiste nella somministrazione continuativa di energia elettrica in favore del soggetto fruitore e l'adempimento di detta prestazione non può essere limitato alla sola fase di conclusione, per conto del cliente, del rapporto di fornitura con il gestore della rete, ma comporta necessariamente anche obblighi di protezione volti a salvaguardare gli interessi del cliente sottesi al rapporto contrattuale.
Nel caso in esame, ha omesso di attivarsi in modo adeguato e tempestivo nei confronti del CP_1 distributore di energia al fine di garantire l'esecuzione dei lavori necessari per adeguare l'impianto alle necessità del cliente/suo contraente: tale condotta integra, pertanto, inadempimento contrattuale imputabile a detta società fornitrice.
Del resto, è noto che i contraenti, nell'eseguire le prestazioni contrattuali, devono tenere una condotta improntata ai doveri di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1375 cc e art. 2 Cost.: “la clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza …., oltre che regola (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost. …, che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici …, si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte ... Alla stregua di tali criteri, l'obbligo di buona fede o correttezza, da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che
l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare” (tra le altre, cfr. Cass. n. 6930/2024).
Quanto alla convenuta , la sua responsabilità sussiste in considerazione del grave OP ritardo tenuto da detta società nell'adempiere all'”obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio” (art. 9 del D.lgs. n. 79/1999).
Ciò posto, l'attore ha anche provato che le attrezzature e gli arredi acquistati per la gelateria sono stati installati a marzo 2022 (deposizione resa dal OR ), che il funzionamento di dette Parte_3 attrezzatture necessitava dell'adeguamento dell'impianto elettrico (circostanza non contestata e comunque confermata dal OR ), nonché di aver aperto il locale pochi giorni dopo Parte_3
l'esecuzione delle opere da parte di (circostanza non contestata e confermata dalla OP deposizione del OR ). Parte_3
Quanto al danno lamentato, corrispondente alla perdita di guadagno riferita ai periodi di mancato esercizio dell'attività commerciale di gelateria, l'attore ha allegato: - dichiarazione 26.09.2022 redatta dal ragioniere di fiducia OR , contenente un riepilogo dei dati estratti dal Registro Parte_4 corrispettivi dalla data del 25.08.2022 a quella del 26.08.2022, dal quale emerge che nel periodo pagina 9 di 12 considerato (riferito a meno di un mese dopo l'apertura) i ricavi dell'attività risultano essere pari ad €
17.652,69 oltre IVA (doc. 16); - dichiarazione 31.08.2023, redatta dal medesimo professionista, con allegati, tra gli altri, alcuni prospetti “Conto Economico”, riferiti ai periodi giugno e luglio 2023, che attestano un utile rispettivamente pari, per il mese di giugno, ad € 10.922, 92 e, per quello di luglio, ad
€ 16.451,89. Tali documenti non sono stati contestati dalle convenute, le quali si sono limitate ad eccepire genericamente la mancanza di prove a fondamento della quantificazione del danno data dall'attore.
Nel corso del giudizio, è stata poi svolta la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'esistenza del pregiudizio lamentato da parte attrice per la perdita di fatturato della gelateria in riferimento ad ognuno dei seguenti mesi: maggio, giugno e luglio 2022.
Si premette che questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni assunte dal perito incaricato in riferimento alla quantificazione del danno subito dall'attore, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali e fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati dall'attore.
Tuttavia, per le ragioni indicate in precedenza, detto danno può essere addebitato alle conv enute, diversamente da quanto opinato dal consulente d'ufficio, soltanto in riferimento al periodo compreso tra il 16 giugno e il 28 luglio.
Ciò posto, per quel che rileva ai fini della decisione, il consulente incaricato ha precisato che “La stima del mancato guadagno relativo al periodo dal 27 maggio 2022 al 31 luglio 2022 viene determinata in euro
24.937,79 (maggio euro 862,98, giugno euro 9.822,92 e luglio euro 14.251,89)”.
In considerazione, di quanto sopra precisato, reputa questo Giudice di poter ritenere provato il danno lamentato da parte attrice nella somma di € 19.163,35 (per il mese di giugno € 4.911,46, pari alla metà della somma quantificata dal perito dell'ufficio; e per il mese di luglio € 14.251,89).
A riguardo, va poi precisato che le società convenute non hanno dimostrato di aver erogato in favore dell'attore neppure la somma riconosciuta da dovuta a titolo di indennizzo OP automatico.
In conclusione, le società convenute, in solido tra loro, ex art. 2055 cc, devono essere condannate alla corresponsione in favore dell'attore dell'importo di € 19.163,35 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 25.07.2022 (doc. 13) alla data del deposito della presente decisione ed interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Va poi accolta la domanda formulata da nei confronti di , con la quale ha CP_1 OP domandato “Nella denegata ipotesi di condanna, porre a carico di in manleva quanto dovuto a OP favore di . Parte_1
pagina 10 di 12 Infatti, è pacifico che: - tra la società di vendita e quella di distribuzione è vigente un rapporto di distribuzione/trasporto dell'energia; - si è resa inadempiente rispetto a detto rapporto OP
e non ha allegato qualsivoglia elemento utile a dimostrazione “del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (art. 1218 cc).
Pertanto, deve essere condannata a tenere indenne e risarcire da quanto OP CP_1 questa è tenuta a pagare a parte attrice in forza della presente sentenza a titolo di capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di causa nei rapporti tra l'attore e le società convenute, e si liquidano, sulla base del DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00
(per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Anche le spese della ctu devono porsi definitivamente a carico delle parti convenute.
Infine, deve essere condannata a rifondere a le spese di difesa giudiziale OP CP_1 che si liquidano ex DM 147/22 in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 1843/2023, per le ragioni indicate in motivazione:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna e , in CP_1 OP solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 19.163,35 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;
- condanna, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della ctu;
pagina 11 di 12 - condanna a risarcire di quanto quest'ultima è tenuta a OP CP_1 corrispondere all'attore in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese, nonché della condanna al pagamento delle spese della CTU;
- condanna la medesima a rifondere le spese di lite sostenute da OP CP_1 che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 31 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Carla Caldaroni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1843/2023 promossa da:
(CF ), titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggiero Ricatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Montebello n. 24 (pec: ; Email_1 contro
(C. F. e P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentante e difesa dall'Avv. Andrea Matteo Formica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via della Guastalla n. 1 (pec:
; Email_2 contro società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di OP [...]
(CF/ iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. ), rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'avv. Massimo Pavolini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Barbaro in
Milano, Via San Senatore 10 (pec: Email_3
. Email_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti depositati in via telematica. In particolare, nei seguenti termini: parte attrice, “…Nel merito: -previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria in ordine alla responsabilità delle convenute, condannare e anche in solido tra loro e, in ogni caso, CP_1 OP
pagina 1 di 12 ciascuna in proporzione alle rispettive responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal sig. per i fatti per cui è causa e che si quantificano in complessivi Euro Pt_1
24.937,79 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o di equità. Il tutto oltre interessi moratori ex art.
1284, 4° comma c.c., con anatocismo dal giorno della domanda giudiziale e oltre alla rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 44/2014, rimborso forfetario
(15% sui compensi), CNPA e IVA come per legge, oltre al rimborso del fondo spese al CTU pari ad € 427,52= nonché del compenso per il CTP pari ad € 1.599,22 = rispettivamente come da fattura n.23 del 21.02.2024 e da notula pro-forma n.3 del 6.02.2025 (cfr. docc. 23 e 24) prodotte con nota di udienza del 19.2.2024, nonché spese di sentenza e successive occorrende. In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 22.10.2024 in punto di chiusura dell'istruttoria, si chiede la prosecuzione delle già ammesse prove orali con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e non escussi sulle seguenti circostanze …”; parte convenuta “…Voglia l'On. Tribunale di Monza, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda CP_1 nei confronti della perché infondata in fatto e in diritto oppure per difetto di legittimità passiva. CP_1
Nella denegata ipotesi di condanna, porre a carico di in manleva quanto dovuto a favore di OP
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente Parte_1 giudizio…” parte convenuta , “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria OP istanza, eccezione e difesa: rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio onde Controparte_4 sentirle condannare, in solido tra loro, al ristoro del danno patrimoniale quantificato nell'importo di €
30.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In breve, l'attore ha affermato:
- di aver concluso, in data 26.01.2022, con un contratto di somministrazione di energia CP_1 elettrica per l'unità immobiliare sita in Limbiate, via F.lli Cervi n. 3, acquistata, a novembre 2021, dallo stesso attore per essere destinata ad attività commerciale di gelateria (doc. 3);
- che per il funzionamento degli impianti e delle attrezzatture acquistati per lo svolgimento di detta attività era necessario incrementare la potenza elettrica dell'impianto esistente (doc. 18 e 18 bis);
- di aver pertanto presentato a in data 8.2.2022, la richiesta n. 3201436 di modifica CP_1 dell'impianto elettrico esistente (per aumentare la potenza di fornitura di energia elettrica da 3 Kw a pagina 2 di 12 20Kw), previo sopralluogo effettuato dal tecnico di su Persona_1 OP indicazione data dalla stessa (doc.4); CP_1
- di aver accettato il preventivo relativo alle opere di adeguamento (doc. 5 e 17) e di aver saldato, lo stesso giorno del ricevimento, la fattura emessa da per l'importo di € 1.370,71 (doc. 5 e 5 bis); CP_1
- che la società ha eseguito detti lavori soltanto in data 28.7.2022 (doc. 15), benchè la OP stessa società avesse indicato, con la scheda tecnica allegata al preventivo, un tempo di esecuzione dei lavori pari a 50 giorni (doc. 5);
- di aver nel frattempo sollecitato e diffidato, anche mediante il difensore di fiducia, le due società convenute, ciascuna per quanto di competenza, ad eseguire le opere di modifica dell'impianto (docc.
7,8,9, 10 e 13);
- di non aver potuto svolgere l'attività di gelateria nel periodo compreso tra maggio e luglio 2022.
Si è costituita in giudizio che ha domandato di rigettare ogni domanda proposta nei suoi CP_1 confronti “perché infondata in fatto e in diritto oppure per difetto di legittimità passiva”, precisando che “è di tutta evidenza che il mancato adeguamento richiesto è addebitabile esclusivamente alla che OP avrebbe dovuto effettuare i lavori di aumento della potenza richiesta dalla Controparte entro il giorno 26 Maggio
2022 (50 giorni dopo il 6 Aprile 2022)”, nonché contestando “la quantificazione dei danni … frutto di una mera supposizione del consulente della controparte, senza alcun elemento probatorio, o anche solo indiziario, a suo supporto”.
Si è, altresì, costituita , la quale ha domandato di rigettare la domanda attrice, OP assumendo: - di poter rispondere “unicamente in merito a quanto verificatosi dal 7.4.2022 (data di accettazione del preventivo) sino 28.7.2022 (data di esecuzione dei lavori). Degli eventuali ritardi tra la data
(8.2.2022) in cui l'attore ha richiesto al proprio trader ( l'aumento di potenza e la data di accettazione del Pt_2 preventivo (6.4.2022), dovrà rispondere necessariamente il trader ”; - che il termine di 50 giorni CP_1 previsti per l'esecuzione dei lavori è da considerarsi “al netto dei tempi necessari per completare le eventuali opere e/o concessioni da parte del Cliente e l'ottenimento delle autorizzazioni/servitù”; - che il
Comune di Lambiate ha rilasciato, alla stessa convenuta, l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi in data 2.5.2022 (doc. 4); - di aver affidato lo svolgimento dei lavori ad una ditta terza che, per ragioni indipendenti dalla volontà della stessa , ha dato corso all'incarico OP ricevuto solo in data 28.7.2022; - che il preventivo è stato approvato in data 6.4.2022 e pertanto il lavoro sarebbe dovuto essere completato in data 31.5.2022 (tenuto conto dei 5 giorni serviti per l'ottenimento dell'autorizzazione del Comune); - di aver trasmesso al trader l'indennizzo dovuto al sig. indennizzo che deve ritenersi essere stato “girato” all'odierno attore;
- che pertanto i Pt_1 pretesi lamentati danni da mancato guadagno devono limitarsi al periodo dal 1.6.2022 al 28.7.2022 non pagina 3 di 12 potendosi tener conto anche della mensilità di maggio 2022; - di contestare i pretesi danni che, allo stato, appaiono destituiti di qualsivoglia prova anche solamente indiziaria.
Tentata inutilmente la conciliazione, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata inoltre istruita con l'escussione dei testimoni indicati da parte attrice ORi e Parte_3 Pt_4
Invece, parte attrice è stata dichiarata decaduta dalla possibilità di escutere il testimone
[...] [...]
in quanto non ritualmente citato per l'udienza fissata per l'escussione dello stesso. Persona_1
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato autorizzato il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto precisato che sussiste la legittimazione passiva delle parti convenute rispetto alle domande formulate dall'attore nel presente giudizio.
In particolare, è documentato che ha stipulato con l'attore il contratto di somministrazione CP_1
(doc. 3) nonché che, rispetto alla fornitura oggetto di detto contratto, ha: - ricevuto la richiesta di modifica dell'impianto (doc. 4); - spedito il preventivo, chiedendo di farle pervenire l'accettazione ad un indirizzo e.mail alla stessa riconducibile (doc.5); - ha emesso la fattura riferita alle opere in questione e ha ricevuto il relativo pagamento (doc. 5 e doc. 6).
A riguardo, la Corte di Cassazione, in un caso analogo a quello in esame, ha affermato : “se è vero che la società Servizio elettrico nazionale, già Enel servizio elettrico s.p.a., è estranea all'attività di distribuzione, per cui non può essere chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., del danno derivante da responsabilità del diverso soggetto tenuto alla manutenzione della rete di trasmissione, è altrettanto vero che egli è legato ad una responsabilità contrattuale per fatto proprio nei confronti del cliente finale. Quest'ultimo, infatti, ha stipulato il contratto di somministrazione con una determinata società e non è tenuto a conoscere tutte le articolazioni interne della stessa… la società contraente non poteva …ritenersi, per ciò solo, esente da ogni responsabilità…In altri termini, quindi, la responsabilità della società originariamente convenuta non si fonda sull'art. 1228 cit., ma sulle normali regole dell'inadempimento contrattuale;
per cui il contraente è tenuto a dimostrare l'esistenza del contratto e l'inadempimento, ricadendo sull'altra parte l'onere di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione” (cfr., Cass.n. 16436/2021).
Inoltre, , società di distribuzione dell'energia elettrica, ha assunto nei confronti OP dell'attore le obbligazioni nascenti direttamente dalla legge, ex art. 1173 cc, e derivanti dagli obblighi sanciti dall'art. 9 del D.lgs. n. 79/1999 : “le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri”. Del resto, la giurisprudenza ha già riconosciuto la “configurabilità di un danno come derivante da violazione di un obbligo ex lege” (cfr. Cass. n 17658/2023), precisando che pagina 4 di 12 dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cc, detta responsabilità va inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non da un fatto illecito ex art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente
(cfr. sin da Cass. n. 5842/2010).
Trattasi, dunque, in entrambi i casi, di responsabilità di natura contrattuale, da contratto e da altra fonte ex art. 1173 cc, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile (artt.
1176 e 1218 cod. civ.) e di conseguente riparto dell'onere della prova (cfr., in questi termini, Tribunale di Trani, n. 158/2025).
Ciò posto, va ricordato l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU,
n.13533/2001).
E' altresì noto che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove portate dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. E, secondo la giurisprudenza, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”, in quanto “… dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sè, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. n. 17889/2020).
Applicati detti principi giurisprudenziali al caso in esame, reputa questo Giudice che, da un lato, parte attrice abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante;
e che, dall'altro, le parti convenute, onerate secondo quando sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, non hanno fornito elementi utili a provare che il ritardo nell'adempiere la prestazione sia stato determinato da cause a loro non imputabili (art. 1218 cc).
Peraltro, nella specie, quanto alla posizione di , l'attore ha comunque dimostrato OP anche gli elementi posti a fondamento dell'azione ex art. 2043 cc. Infatti, sulla base di quanto di seguito precisato, risultano provati nei confronti di : - la condotta negligente della OP stessa che ha eseguito le opere con grave ritardo (doc. 5 att.); - il nesso causale detta la condotta illecita ed il danno;
- il danno.
In definitiva, sulla base delle allegazioni in atti e dell'istruttoria orale, è emerso in causa che:
- l'attore ha concluso con in data 26.01.2022, il contratto di somministrazione per l'eserciz io CP_1 commerciale ad uso gelateria sito in Limbiate, via F.lli Cervi n.3 (doc. 3);
pagina 5 di 12 - l'attore, in data 08.02.2022, ha domandato di incrementare la potenza della fornitura elettrica da 3
Kw a 20 Kw ed, in tale senso, depongono: - il modulo standard di “Richiesta di sopralluogo per CP_1 modifica impianto”, sottoscritto dall'attore e dalla stessa società ; - nonché la “Specifica tecnica”, CP_1 allegata al predetto modulo, redatta dal tecnico OR , incaricato da con la Per_1 OP quale, tra l'altro, quest'ultimo ha individuato le attività propedeutiche all'inizio dei lavori distinguendo quelle a carico della società di distribuzione (e, nello specifico, l'acquisizione di
“Autorizzazione/Permessi”) e quelle a “cura del richiedente” (doc. 4);
- l'adeguamento dell'impianto elettrico era necessario per il funzionamento dei macchinari e delle attrezzature acquistati dall'attore per l'avviamento dell'attività commerciale di gelateria (cfr. verbale di causa: deposizione OR , dipendente della citata società fornitrice Ice-berg, in Parte_3 risposta ai capitoli n.2 e n.3 della seconda memoria dell'allora vigente art. 183 cpc)
- gli arredi e le attrezzature acquistati dall'attore sono stati installati dalla società Ice-berg srl a marzo
2022 (cfr. la citata deposizione resa dal OR : “la fornitura è stata montata intorno a Parte_3 marzo 2022”);
- con e.mail datata 01.03.2022, ha inviato all'attore il preventivo con i costi per la CP_1 realizzazione delle opere, indicando, con la scheda allegata, la durata dei lavori in giorni 50 (doc. 5);
- l'attore ha formalmente accettato il preventivo in data 05.04.2022 (doc. 17);
- in data 06.04.2022, ha trasmesso all'attore la relativa fattura (doc. 5 bis); CP_1
- quest'ultimo, in pari dati, ha eseguito il pagamento dell'importo dovuto e, con e.mail, inviata ad
[...]
, nella persona del OR , ha informato detta società di aver provveduto al CP_2 Per_1 pagamento della fattura relativa alle opere di adeguamento, di aver ottenuto il consenso dall'amministratore del Condominio e di aver eseguito i lavori di muratura per la creazione della nicchia per il contatore, nonché ha rappresentato la necessità di velocizzare la conclusione della pratica (anche in riferimento alla richiesta di autorizzazione in Comune) “perché abbiamo bisogno di lavorare” (doc. 6 bis);
- l'attore ha, in data 19.04.2022, nuovamente sollecitato il predetto tecnico, chiedendo aggiornamenti in merito alla richiesta di autorizzazione al Comune e rimarcando l'esigenza di aprire l'esercizio commerciale;
di contro, il tecnico ha risposto genericamente di aver delegato per detto incombente altro ufficio competente per la presentazione della pratica (doc. 7);
- con scambio di mail del 27.04.2022, da un lato, l'attore ha informato il tecnico di aver ultimato Per_1
i lavori per l'inserimento del contatore e ha altresì chiesto di accelerare la pratica;
dall'altro, il tecnico ha riferito: “… Oggi mi è arrivata conferma della richiesta di permessi. Da lunedì potresti chiamare in Comune
pagina 6 di 12 e chiedere di velocizzare la pratica. Appena arrivano i permessi cerco di appaltare subito il lavoro dell'impresa e velocizzare i tempi..” (doc. 7);
- ha presentato l'autorizzazione al Comune di Limbiate per eseguire le opere in OP questione in data 28.04.2022 (doc. 3 ) ed il Comune ha autorizzato le opere in data OP
02.05.2022 (doc. 4 ); OP
- l'attore ha sollecitato ancora l'esecuzione delle opere in data 16.06.2022 e 20.06.2022 (doc. 7); e, con pec del 24.06.2022, ha anche contestando il ritardo maturato rispetto ai termini pattuiti (pari a giorni
50), ribadendo l'esigenza di aprire, al più presto, l'attività commerciale (“…sto perdendo opportunità non indifferenti considerando che per me questa è la stagione top”, doc. 8);
- con comunicazione pec 05.07.2022, l'attore, mediante il difensore di fiducia, ha diffidato le convenute a realizzare le opere, ribadendo la necessità di aprire l'attività commerciale e rappresentando che tale ritardo stava procurandogli un danno economico, anche in termini, di mancato fatturato (doc.9);
- con pec 15.07.2022, mediante il difensore di fiducia, l'attore ha rimarcato l'urgenza di eseguire i lavori e ha ancora contestato il ritardo nell'adempimento, avvertendo le odierne convenute dell'intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria per l'adozione di provvedimenti cautelare (doc.
10);
- con pec 18.07.2022, ha comunicato la disponibilità ad eseguire le opere in data OP
30.08.2022, aggiungendo che “per il ritardo con il quale la prestazione verrà eseguita provvederemo a corrispondere al suo Venditore l'indennizzo automatico previsto dalla Delibera…il medesimo Venditore ha
l'obbligo di erogare detto indennizzo in Suo favore…” (doc.12);
- con pec 25.07.2022, l'attore ha esortato le convenute a realizzare i lavori entro luglio, avvertendole dell'intenzione di agire in via giudiziaria per ottenere il ristoro di tutti i “gravi danni” derivanti dal ritardo, nel caso di indennizzo automatico “inadeguato” (doc.13);
- i lavori sono stati eseguiti il giorno 28.07.2022;
- la gelateria è stata aperta ad agosto 2022 (cfr. deposizione e ). Parte_4 Parte_3
Orbene, è provato (anche perché non contestato) che il preventivo accettato all'attore stabilisce quale termine massimo di durata dei lavori cinquanta giorni (doc. 5). La decorrenza inziale di detto termine
è stata indicata dalle parti nel giorno 06.04.2022, e cioè dalla data di accettazione dello stesso preventivo e del pagamento dei lavori (doc. 1 e doc. 5 att.). CP_1
[... Tuttavia, con la scheda “Specifica Tecnica”, redatta in sede di sopralluogo dal tecnico di e sottoscritta dall'attore, la quale “contiene le attività a carico del Richiedente e/o di OP [...] propedeutiche all'esecuzione dei lavori. Per avviare i lavori il Richiedente deve comunque accettare CP_2
pagina 7 di 12 prima il preventivo di spesa”, sono state individuate le attività a carico di ciascuna delle parti Con (Richiedente/E-Distribuzione ) da eseguire prima dell'inizio dei lavori (doc. 4).
Ed è emerso in causa che l'attore ha ultimato le opere propedeutiche a suo carico soltanto in data
27.04.2022 (cfr. scambio di corrispondenza allegato al doc. 7, “Buongiorno sig , con la presente per Per_1 comunicarle che i lavori da voi richiesto(i) per l'inserimento del nuovo contatore sono stati eseguiti…che punto è la nostra pratica? Non è possibile accelerare? ...”, con allegata alla citata comunicazione anche la documentazione fotografica comprovante l'esecuzione di detto lavoro).
Ne consegue che il termine iniziale di decorrenza dei cinquanta giorni deve essere individuato nel giorno 27 aprile 2022.
Del resto, è noto che spetta al Giudice, nell'ambito dei suoi poteri/doveri, accertare i fatti posti a fondamento della decisione sulla base delle prove fornite dalle parti ed applicare le conseguenti determinazioni in diritto;
e che, anche quando un fatto non sia contestato da una parte, non è escluso che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass.n. 16028/2023), soprattutto se l'accertamento non attiene ad un mero fatto storico, ma implica -come nella specie- anche una valutazione in termini di diritto (Cass.n.2844/2024).
Ciò posto, non può essere condivisa l'eccezione sollevata dalla società distributrice, secondo la quale,
“Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 60 lavorativi” (doc. 6: preventivo redatto da E-Distribuzione ed indirizzato a . Infatti, tale clausola non è inserita nel CP_1 preventivo accettato dall'attore, ma soltanto nel preventivo redatto da e spedito a OP
. Peraltro, neppure è provato che detto documento sia stato accettato da quest'ultima. CP_1
D'altronde, è emerso in causa che dalla data del pagamento delle opere, da parte dell'attore, alla data di inoltro in Comune della richiesta di autorizzazione, da parte di , sono decorsi circa OP
22 giorni, nei quali detta società ha omesso di attivarsi per onorare gli adempimenti a suo carico prodromici all'inizio dei lavori, malgrado i copiosi solleciti dell'attore (doc. 6 e 7).
Dunque, dato il termine iniziale, fissato per il giorno 27 aprile 2022, quello di ultimazione dei lavori deve essere individuato nel giorno 16 giugno 2022.
Siccome è pacifico che i lavori di adeguamento dell'impianto sono stati eseguiti soltanto in data
28.07.2022, è di tutta evidenza, nella specie, la gravità del ritardo nell'adempiere alla prestazione in esame da parte delle convenute: infatti, i tempi di esecuzioni delle opere sono quasi raddoppiati rispetto al termine pattuito, consistendo il ritardo in circa 42 giorni.
pagina 8 di 12 Ebbene, quanto alla convenuta la principale prestazione contrattuale da essa dovuta CP_1 consiste nella somministrazione continuativa di energia elettrica in favore del soggetto fruitore e l'adempimento di detta prestazione non può essere limitato alla sola fase di conclusione, per conto del cliente, del rapporto di fornitura con il gestore della rete, ma comporta necessariamente anche obblighi di protezione volti a salvaguardare gli interessi del cliente sottesi al rapporto contrattuale.
Nel caso in esame, ha omesso di attivarsi in modo adeguato e tempestivo nei confronti del CP_1 distributore di energia al fine di garantire l'esecuzione dei lavori necessari per adeguare l'impianto alle necessità del cliente/suo contraente: tale condotta integra, pertanto, inadempimento contrattuale imputabile a detta società fornitrice.
Del resto, è noto che i contraenti, nell'eseguire le prestazioni contrattuali, devono tenere una condotta improntata ai doveri di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1375 cc e art. 2 Cost.: “la clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza …., oltre che regola (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost. …, che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici …, si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte ... Alla stregua di tali criteri, l'obbligo di buona fede o correttezza, da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che
l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare” (tra le altre, cfr. Cass. n. 6930/2024).
Quanto alla convenuta , la sua responsabilità sussiste in considerazione del grave OP ritardo tenuto da detta società nell'adempiere all'”obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio” (art. 9 del D.lgs. n. 79/1999).
Ciò posto, l'attore ha anche provato che le attrezzature e gli arredi acquistati per la gelateria sono stati installati a marzo 2022 (deposizione resa dal OR ), che il funzionamento di dette Parte_3 attrezzatture necessitava dell'adeguamento dell'impianto elettrico (circostanza non contestata e comunque confermata dal OR ), nonché di aver aperto il locale pochi giorni dopo Parte_3
l'esecuzione delle opere da parte di (circostanza non contestata e confermata dalla OP deposizione del OR ). Parte_3
Quanto al danno lamentato, corrispondente alla perdita di guadagno riferita ai periodi di mancato esercizio dell'attività commerciale di gelateria, l'attore ha allegato: - dichiarazione 26.09.2022 redatta dal ragioniere di fiducia OR , contenente un riepilogo dei dati estratti dal Registro Parte_4 corrispettivi dalla data del 25.08.2022 a quella del 26.08.2022, dal quale emerge che nel periodo pagina 9 di 12 considerato (riferito a meno di un mese dopo l'apertura) i ricavi dell'attività risultano essere pari ad €
17.652,69 oltre IVA (doc. 16); - dichiarazione 31.08.2023, redatta dal medesimo professionista, con allegati, tra gli altri, alcuni prospetti “Conto Economico”, riferiti ai periodi giugno e luglio 2023, che attestano un utile rispettivamente pari, per il mese di giugno, ad € 10.922, 92 e, per quello di luglio, ad
€ 16.451,89. Tali documenti non sono stati contestati dalle convenute, le quali si sono limitate ad eccepire genericamente la mancanza di prove a fondamento della quantificazione del danno data dall'attore.
Nel corso del giudizio, è stata poi svolta la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'esistenza del pregiudizio lamentato da parte attrice per la perdita di fatturato della gelateria in riferimento ad ognuno dei seguenti mesi: maggio, giugno e luglio 2022.
Si premette che questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni assunte dal perito incaricato in riferimento alla quantificazione del danno subito dall'attore, in quanto esenti da vizi logici e motivazionali e fondate sull'esame attento e scrupoloso dei documenti allegati dall'attore.
Tuttavia, per le ragioni indicate in precedenza, detto danno può essere addebitato alle conv enute, diversamente da quanto opinato dal consulente d'ufficio, soltanto in riferimento al periodo compreso tra il 16 giugno e il 28 luglio.
Ciò posto, per quel che rileva ai fini della decisione, il consulente incaricato ha precisato che “La stima del mancato guadagno relativo al periodo dal 27 maggio 2022 al 31 luglio 2022 viene determinata in euro
24.937,79 (maggio euro 862,98, giugno euro 9.822,92 e luglio euro 14.251,89)”.
In considerazione, di quanto sopra precisato, reputa questo Giudice di poter ritenere provato il danno lamentato da parte attrice nella somma di € 19.163,35 (per il mese di giugno € 4.911,46, pari alla metà della somma quantificata dal perito dell'ufficio; e per il mese di luglio € 14.251,89).
A riguardo, va poi precisato che le società convenute non hanno dimostrato di aver erogato in favore dell'attore neppure la somma riconosciuta da dovuta a titolo di indennizzo OP automatico.
In conclusione, le società convenute, in solido tra loro, ex art. 2055 cc, devono essere condannate alla corresponsione in favore dell'attore dell'importo di € 19.163,35 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 25.07.2022 (doc. 13) alla data del deposito della presente decisione ed interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Va poi accolta la domanda formulata da nei confronti di , con la quale ha CP_1 OP domandato “Nella denegata ipotesi di condanna, porre a carico di in manleva quanto dovuto a OP favore di . Parte_1
pagina 10 di 12 Infatti, è pacifico che: - tra la società di vendita e quella di distribuzione è vigente un rapporto di distribuzione/trasporto dell'energia; - si è resa inadempiente rispetto a detto rapporto OP
e non ha allegato qualsivoglia elemento utile a dimostrazione “del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (art. 1218 cc).
Pertanto, deve essere condannata a tenere indenne e risarcire da quanto OP CP_1 questa è tenuta a pagare a parte attrice in forza della presente sentenza a titolo di capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di causa nei rapporti tra l'attore e le società convenute, e si liquidano, sulla base del DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00
(per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
Anche le spese della ctu devono porsi definitivamente a carico delle parti convenute.
Infine, deve essere condannata a rifondere a le spese di difesa giudiziale OP CP_1 che si liquidano ex DM 147/22 in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 1843/2023, per le ragioni indicate in motivazione:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna e , in CP_1 OP solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 19.163,35 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;
- condanna, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della ctu;
pagina 11 di 12 - condanna a risarcire di quanto quest'ultima è tenuta a OP CP_1 corrispondere all'attore in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese, nonché della condanna al pagamento delle spese della CTU;
- condanna la medesima a rifondere le spese di lite sostenute da OP CP_1 che si liquidano in € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 31 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Carla Caldaroni
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