Sentenza 20 giugno 2023
Massime • 1
In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2023, n. 17658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17658 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
-ricorrente - contro Inps;
- intimato -
avverso la sentenza n. 44/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17658 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 20/06/2023 2 FATTI DI CAUSA 1.Il Ministero dell’Istruzione (già MIUR) aveva proposto ricorso avverso la sentenza n. 44/2020 con la quale il Tribunale di L’Aquila, quale giudice di appello, confermando la sentenza n. 37/2015 del Giudice di Pace di L’Aquila, lo ha condannato al pagamento in favore dell’INPS della somma di euro 4.350,18 quale risarcimento del danno subito in conseguenza della ritardata trasmissione della documentazione necessaria ad istruire la domanda di riscatto presentata da alcuni dipendenti, domanda che, debitamente istruita, avrebbe dovuto essere trasmessa all’NP (poi INPDAP, oggi INPS) entro il termine semestrale previsto dall’art. 24 sesto comma del d.P.R. 29 dicembre 1973. Nel proporre il ricorso il Ministero aveva articolato due motivi, con il primo dei quali aveva contestato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 36210 del 2021, hanno rigettato il primo motivo di ricorso, rimettendo a questa Sezione l’esame del secondo motivo. 2. Questi in breve i fatti. L'INPS, quale successore ex lege dell'INPDAP, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva adito il Giudice di pace di L'Aquila chiedendola condanna del MIUR al pagamento della somma di euro 4.350,18 quale risarcimento del danno derivante dal ritardo nella trasmissione della documentazione sopra indicata, ritardo che a sua volta aveva provocato il ritardo nel calcolo dei contributi dovuti per il riscatto e, quindi, aveva posticipato l’incasso di detti contributi da parte dell’INPS, con conseguente danno per la perdita della normale redditività del denaro. 3 Precisamente, l’Ente previdenziale affermava che l’Amministrazione statale aveva trasmesso con ritardo la documentazione relativa all’istruttoria delle pratiche di riscatto di sette iscritti, amministrati dal Provveditorato di Pescara, e, in virtù di ciò, aveva incamerato i contributi da riscatto molti anni dopo la presentazione della relativa domanda da parte degli iscritti (momento in relazione al quale avrebbe dovuto commisurarsi l’entità del contributo), con conseguente svalutazione del potere di acquisto della moneta corrente, nonché con conseguente mancata corresponsione degli interessi sulle somme. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava il Ministero convenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'INPS, quantificato nella somma indicata, corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno di ritardo all'adozione del decreto di riscatto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Ministero, chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, a mente dell'art. 133, D.Lgs. n.104 del 2010 e, nel merito, il rigetto della domanda dell'INPS o in subordine la riduzione delle pretese dell'Istituto. Il Tribunale di L’Aquila, quale giudice di appello: -in via preliminare, affermava la propria giurisdizione sul presupposto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex d. lgs. n.104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. a, fossero esclusivamente quelle inerenti al danno patito dal soggetto 4 destinatario del provvedimento amministrativo, mentre nel caso di specie veniva in rilievo il diverso rapporto tra due Enti chiamati, in via paritetica, a collaborare allo stesso procedimento amministrativo (in particolare, detto rapporto ineriva ai danni patiti dall'uno per effetto della dedotta negligenza dell'altro nell'espletamento del procedimento interno di sua pertinenza); -nel merito, rigettava l'impugnazione del Ministero sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l'art. 24, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, nel prevedere che “la domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente;
l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione”, impone al datore di lavoro, nella specie il Ministero, un termine per l'invio delle domande di riscatto;
b) l'INPS aveva agito in giudizio facendo valere l'inosservanza di tale norma, e dunque la violazione del relativo obbligo giuridico da ricondurre all'art. 1173 cod. civ., e non all'art. 2043 cod. civ.; c) il suddetto termine è diretto a garantire l'efficienza della P.A., ma non è posto nell'interesse del riscattante;
d) era documentalmente attestato il ritardato adempimento, da parte del Ministero, dell'obbligo di trasmissione documentale, ritardo che determinava il danno lamentato per aver ritardato la percezione, da parte dell'Ente previdenziale, del contributo dovuto dal riscattante, cosicché l'Ente non aveva potuto beneficiare degli interessi che sarebbero maturati sulla somma versata dal riscattante, attesa la naturale fecondità del danaro;
e) dovevano escludersi fenomeni compensativi basati sulla L. n. 335del1995, art. 2, comma 3, come mod. dalla L. n. 183 del 2011, art. 2,comma 5; f) non occorreva la prova del carattere colposo del ritardo, attesa l'applicabilità alla fattispecie del regime di cui all'art. 5 1218 cod.civ., in relazione all'art. 1173 cod.civ., ma il danno poteva essere presuntivamente desunto dall'abnormità del ritardo;
g) le contestazioni relative al quantum liquidato erano del tutte generiche. Avverso la sentenza del Tribunale quale giudice di appello il Ministero proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduceva la violazione dell’art. 133 comma primo lettera a) n. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010, per essere stata emessa la sentenza da giudice privo di giurisdizione. L’Istituto non svolgeva attività difensiva 3. Le Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza hanno rigettato il primo motivo, attinente alla giurisdizione, ed hanno rimesso a questa Sezione l’esame del secondo motivo. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Ministero ha proposto ricorso a questa Corte deducendo, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 1223 cod. civ. nella parte in cui il Tribunale di L’Aquila, quale giudice di appello: ha inquadrato la fattispecie in esame nell’ambito delle obbligazioni che non derivano né da contratto e neppure da fatto illecito ma da “atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, in quanto <<la condotta dannosa del ministero consiste nella violazione di uno specifico obbligo su esso gravante verso un soggetto determinato, nell’ambito preesistente rapporto a più parti (insorto per effetto della presentazione domanda riscatto da parte dipendente) e dotato una propria regolamentazione (contenuta nel citato d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1032) che sussiste prima ed 6 indipendentemente lesione>>; ha riconosciuto il diritto dell’INPS al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardo dell’Amministrazione statale nella istruzione e nella trasmissione della domanda di riscatto;
ha ritenuto che il ritardo procedimentale dell’Amministrazione abbia cagionato un danno patrimoniale all’INPS consistente nel maggior esborso effettuato dall’Istituto previdenziale nei confronti dei privati a causa della corresponsione aggiuntiva degli interessi di legge. In sintesi, secondo il ministero ricorrente: a) non sarebbe configurabile in capo al Ministero un obbligo fonte di responsabilità nei confronti dell’INPS essendosi in presenza di un mero rapporto di leale collaborazione nell’ambito del procedimento volto al riscatto dei dipendenti pubblici;
b) non sarebbe configurabile un danno corrispondente agli interessi legali, in quanto “la funzione assolta dai suddetti interessi legali non è quella sanzionatoria bensì quella corrispettiva” (essendo tenuto al pagamento degli interessi il debitore, che trattiene presso di sé la somma di denaro dovuta al creditore, così locupletando gli interessi costituenti i naturali frutti civili del denaro, frutti che invece spettano al creditore). 2. Il motivo non è fondato. 2.1. Occorre preliminarmente ribadire che, come sopra rilevato, il ricorso, qui scrutinato, è stato oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite - sentenza 27 ottobre 2020 n. 23598 - in riferimento al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccepito dal ministero ricorrente. Tra i precedenti arresti evocati nella motivazione della suddetta sentenza, le Sezioni Unite hanno evocato la precedente sentenza 31 marzo 2006 n. 7577, della quale, al di là del perimetro della questione della giurisdizione, per quanto qui rileva, vanno messi 7 in evidenza due dati: la qualificazione del Ministero, in fattispecie analoga a quella sottesa al ricorso in esame, come datore di lavoro, e il fatto che, per tale qualità, il Ministero è chiamato ad adempiere <<obbligazioni ex lege nei confronti del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale>>. In quell’arresto, i due enti (Ministero e Inps) non sono stati ritenuti da questa Corte – si ribadisce, in una vicenda analoga a quella sottesa al ricorso qui in esame - in una posizione di generica collaborazione amministrativa: il Ministero si inserisce per legge nell'attività dell'ente previdenziale (non in quanto suo generico collaboratore istituzionale, bensì) in quanto datore di lavoro. E in quanto datore di lavoro è destinatario - direttamente dalla legge, appunto – di specifici obblighi, i quali sono indubbiamente preordinati a presidiare gli interessi del lavoratore sul piano previdenziale, ma sul piano direttamente applicativo sono previsti come obblighi del datore di lavoro verso l'ente previdenziale. Orbene, come proprio questa Sezione ha già avuto modo di recente di precisare (Cass. n. 12865 del 2021), se sussiste un obbligo ex lege nei confronti di un determinato soggetto, non può escludersi a priori che il suo mancato o tardivo adempimento possa arrecare un danno al soggetto nei cui confronti l'adempimento avrebbe dovuto compiersi. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte, in vari settori, ha riconosciuto la eventuale configurabilità di un danno come derivante da violazione di un obbligo ex lege (cfr., ex plurimis, Cass. n.8889 del 2020, n. 23577 del 2011, n. 13892 del 2005 e n. 9590 del 1998). 2.2. Quanto poi alla natura corrispettiva o meno degli interessi legali, fermo restando l’assoggettamento della PA alla disciplina generale codicistica (cfr. Cass. n. 11655 del 2020), va rammentato 8 che il principio di automatica decorrenza degli interessi corrispettivi, posto dall'art. 1282 primo comma 1 c.c., si riferisce ai crediti di somme di denaro che siano certi, liquidi ed esigibili. Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale non è in contestazione l’insorgere del credito, che presuppone esclusivamente l’adesione del richiedente (cioè la di lui volontà di avvalersi del riscatto previdenziale nella misura determinata). Di ciò è consapevole il Ministero che non ha mai posto, né nei giudizi di merito né nel presente giudizio di legittimità, la questione del difetto della condizione di certezza e di esigibilità del credito dell’INPS rispetto alle somme dovute a titolo di contributo per il riscatto, ma ha posto soltanto la diversa questione circa la funzione corrispettiva degli interessi legali. Senonché detta diversa questione non rileva nella fattispecie in esame, nella quale gli interessi sono riconosciuti (non ai sensi dell’art. 1284 c.c., quale contropartita dell’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, ma) quale parametro di liquidazione del danno subito dall’Istituto previdenziale per l’inadempimento da parte del Ministero dell’obbligazione di facere (quale per l’appunto la trasmissione di documentazione) prevista dall’art. 24 sesto comma d.P.R. n. 1032/73. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, l’8 maggio 2023, nella camera di consiglio