Decreto cautelare 29 febbraio 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05138/2025REG.PROV.COLL.
N. 09776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9776 del 2024, proposto da
Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OR VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lazzara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Taverna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 22191/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN IA e di OR VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Gianluigi Iannetti su delega dichiarata dell’avvocato Paolo Lazzara, l’avvocato Salvatore Taverna e l'avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, con decreto del Direttore n. 4092 del 19 ottobre 2023, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di docente per il settore artistico disciplinare ADRPL 015- “Dizione”.
L’art. 4 del D.M. n. 180 del 2023 stabilisce che le istituzioni AFAM, tra le quali va annoverata l’Accademia “Silvio d’Amico”, nelle procedure di reclutamento di personale docente devono procedere alla composizione della commissione nominando il Presidente tra i docenti appartenenti al medesimo settore disciplinare del bando in servizio presso la stessa istituzione e i restanti due membri estraendo a sorte tra una lista di sei docenti esterni afferenti allo stesso insegnamento o a insegnamento affine.
Esponeva che non essendo già istituita presso la medesima Accademia alcuna cattedra afferente al settore “Dizione”, non era stato possibile individuare alcun docente interno afferente al medesimo insegnamento.
Inoltre, in ragione della esclusiva riferibilità di tale settore all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, in quanto specificamente dedicato alla formazione di attori e non di altre professionalità, non era stato del pari possibile rinvenire alcun docente afferente alla relativa cattedra in altre Istituzioni AFAM.
A fronte di tale criticità, l’Accademia, con nota prot. n. 3994 del 14 ottobre 2023 aveva richiesto chiarimenti al MUR.
In risposta al quesito proposto, il Ministero, con nota prot. n. 12756 del 17 ottobre 2023 aveva precisato che: “ Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici per concorsi a tempo indeterminato e determinato, data l’unicità dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e dei relativi settori artistico-disciplinari, si ritiene che le commissioni possano essere composte da soli docenti interni all’Accademia, previa adeguata motivazione circa l’unicità dell’insegnamento, l’oggettiva impossibilità di nominare docenti di altre Istituzioni AFAM e l’eventuale impossibilità di nominare esperti esterni ”.
Pertanto il Direttore nominava la Commissione di concorso composta da soli docenti di ruolo dell’Accademia.
La Commissione, formulati i criteri di valutazione nella seduta del 19.12.2023, ha indicato i candidati ammessi alle fasi successive della selezione tra i quali è risultato escluso l’odierno appellato.
All’esito della selezione, con decreto n. 419/2024 è stato individuato come candidato vincitore il dott. AN IA.
Il dott. OR Veneziani impugnava gli atti della procedura.
Il Tar adito con la sentenza appellata accoglieva il primo motivo di ricorso ritenendo fondate le censure sulla illegittima composizione della Commissione e disponeva che l’Accademia provvedesse entro trenta giorni alla nomina della Commissione in diversa composizione nel rispetto del D.M. 180/2023 e del bando di concorso, per la rivalutazione dei candidati.
Appellata ritualmente la sentenza, si sono costituiti OR VE e AN IA.
Con ordinanza n.411/2025 il Consiglio di Stato in sede di inibitoria ha ritenuto prevalente l’interesse alla continuità didattica dell’insegnamento in corso di svolgimento, fermo restando, tuttavia, l’obbligo dell’amministrazione di concludere il rinnovato procedimento concorsuale, in conformità agli effetti conformativi derivanti dalla sentenza appellata, riguardanti la corretta composizione della commissione di concorso e ha sospeso parzialmente l’esecuzione della sentenza appellata, limitatamente al decreto n. 419/2024, che individua il candidato vincitore per il settore artistico disciplinare ADRPL 015- “Dizione”.
Con nota del 19 aprile 2025 l’appellante ha depositato i documenti attestanti la rinnovata nomina della commissione di concorso e, dunque, l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il rinnovato procedimento concorsuale, in conformità agli effetti conformativi derivanti dalla sentenza appellata, riguardanti la corretta composizione della commissione di concorso.
All’udienza del20 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando . Violazione dell’art. 4 D.M. MUR n. 180 del 29 marzo 2023, dell’art. 35, c.3, D.lgs. 165/2001, dell’art. 9 D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.
Evidenzia, con riferimento alla nomina della commissione e alla mancata individuazione di un docente di ruolo nel settore artistico – disciplinare messo a concorso che, non essendo già istituita presso la medesima Accademia alcuna cattedra afferente al settore “Dizione”, non era stato possibile individuare alcun docente interno afferente al medesimo insegnamento e, dunque, del tutto correttamente, il provvedimento di nomina della commissione aveva debitamente motivato tale “scelta” obbligata nella parte in cui aveva affermato “ l’impossibilità di individuare un docente di ruolo nel settore artistico – disciplinare messo a concorso ”.
La censura non è fondata.
L’art. 4, comma 1, lettera j), del D.M. 180/2023 stabilisce che il reclutamento del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) avviene tramite selezioni per titoli ed esami con “ commissioni giudicatrici composte da un docente, individuato dal Direttore, in servizio presso l’istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine ”.
La circolare del MUR n. 7140/2023 (applicativa del D.M.180/2023) in materia di formazione delle commissioni afferma che “ In caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione (…) con i criteri definiti dal DM 180 – ad esempio per assenza di docenti del settore o di settori affini o perché i pochi docenti sono già commissari in altre due procedure –, dovendo garantire comunque il reclutamento sarà necessario individuare, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza”, precisando che “Per il commissario interno, in caso di assenza di docenti di ruolo del settore a bando o di settori affini, si designa un docente di ruolo di altra istituzione (…) ”.
Analoga previsione si rinviene nell’art. 7 del bando di concorso.
È evidente che il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice viola la richiamata disciplina in quanto indica espressamente come appartenente ad un settore artistico disciplinare affine un (solo) componente che, peraltro, non riveste le funzioni di presidente dell’organo collegiale e, inoltre, individua non solo il presidente ma anche gli altri due componenti tra il personale docente interno all’Accademia, non motivando specificamente sul punto. Inoltre, i componenti non sono stati sorteggiati.
2.Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando . Violazione dell’art. 4 D.M.180/2023, dell’art. 35, c.3, D.lgs. 165/2001, dell’art. 9 D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.
Lamenta che la motivazione in ordine all’impossibilità di comporre la commissione esaminatrice con componenti esterni era contenuta nello stesso decreto di nomina della Commissione, il quale per relationem rinvia alla nota del Mur prot. n. 12756 del 17 ottobre 2023 la quale, nel rispondere al quesito posto dall’Accademia aveva chiarito che la commissione poteva essere composta da soli docenti alla stessa interni, sul solo presupposto che non fossero rinvenibili all’esterno docenti dotati della specifica competenza richiesta ai fini della composizione della Commissione.
La censura non è fondata.
La sentenza appellata afferma correttamente che: “ La scelta di componenti in servizio presso l’Accademia è preceduta unicamente dalla constatazione dell’impossibilità della nomina di un docente interno appartenente allo stesso settore artistico-disciplinare e non analizza la possibilità di nominare docenti di altre istituzioni ovvero esperti esterni. Inoltre, sono disattesi anche i chiarimenti resi dal MUR con nota prot. n. 12756/2023, pur richiamata nelle premesse, poiché non è presente un passaggio motivazionale sull’eventuale impossibilità di rinvenire all’esterno esperti del settore artistico disciplinare oggetto di concorso. In altri termini, la carenza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione si è tradotta nella violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata richiesto dalle sopra richiamate disposizioni e dalle relative note interpretative ”.
La nota prot. n. 12756 del 17 ottobre 2023 ha chiarito che: “ Per quanto riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici per concorsi a tempo indeterminato e determinato, data l’unicità dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e dei relativi settori artistico-disciplinari, si ritiene che le commissioni possano essere composte da soli docenti interni all’Accademia, previa adeguata motivazione circa l’unicità dell’insegnamento, l’oggettiva impossibilità di nominare docenti di altre Istituzioni AFAM e l’eventuale impossibilità di nominare esperti esterni .”
Nella specie il provvedimento di nomina della commissione si è limitato a motivare tale pretesa “scelta” obbligata affermando “ l’impossibilità di individuare un docente di ruolo nel settore artistico – disciplinare messo a concorso ”.
La scelta di componenti in servizio presso l’Accademia è stata preceduta unicamente dalla constatazione dell’impossibilità della nomina di un docente interno appartenente allo stesso settore artistico-disciplinare e non ha nemmeno analizzato la possibilità di nominare docenti di altre istituzioni ovvero esperti esterni.
La Commissione originariamente nominata consta di un solo componente qualificato in un settore artistico disciplinare qualificabile come affine (educazione alla voce), mentre l’altro componente (pianista accompagnatore per la classe di danza) e il presidente (docente di “combat e training fisico”) afferiscono a materie differenti rispetto a quella oggetto di concorso non riconducibili all’area delle “discipline delle pratiche linguistiche”, ove è collocato l’insegnamento di Dizione.
3.Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando . Violazione dell’art. 4 del D.M. 180/2023, dell’art. 35, c.3, D.lgs. 165/2001, dell’art. 9 D.P.R. n. 487/1994.
Lamenta che la sentenza è erronea anche nella parte in cui afferma la supposta incompetenza dei membri della Commissione rispetto all’insegnamento oggetto del concorso, la quale invece risulta evidente dall’elevata professionalità e dalla indiscussa qualificazione tecnica dei docenti nominati.
La censura è inammissibile.
La sentenza appellata non è entrata nel merito della professionalità e dalla qualificazione tecnica dei docenti nominati, essendosi limitata ad affermare che, per le norme che disciplinano il concorso, i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali, aspetto che non si evinceva dal provvedimento di nomina e che non emergeva dai rispettivi curriculum versati nel fascicolo.
L’appello deve essere, pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza con OR VE.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, al pagamento delle spese processuali in favore di OR VE che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO