Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 72/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11/01/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA CARLO PORTA 5 22073 FINO MORNASCO ITALIA con l'Avv. FONTANA ANGELA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in MARCIGNAGO (PV), via Schuman n. 2
con l'Avv. LUCA GUERRAZZI
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 26.11.2005 in Caronno Pertusella (VA), convenendo il regime della separazione dei beni.
(anno 2005, atto n. 12 P. 1);
con il seguente figlio maggiorenne NON economicamente indipendente:
nato il [...] Persona_1
SEPARAZIONE:
1
25.10.2024, passata in giudicato
FATTO
I coniugi nelle more del giudizio di divorzio hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- e , sussistendone i presupposti di legge, chiedono che Parte_1 Controparte_1 vanga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto il 26.11.2005 in
Caronno Pertusella (VA), registrato nel medesimo Comune al n. 12 P. 1 anno 2005;
- si obbliga a corrispondere entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento del figlio l'importo di € 100,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Per_1
Istat oltre al 50% delle spese straordinarie nei termini di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Como;
detti importi dovranno essere versati direttamente al figlio sulla carta prepagata alle seguenti coordinate [...];
- conferma di avere provveduto all'asporto di tutti i beni di sua proprietà Controparte_1 dalla casa in Fino Mornasco (CO), via Carlo Porta 5;
- le Parti, fermi i rispettivi obblighi genitoriali, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente con riferimento all'intercorso rapporto coniugale.
- le Parti hanno altresì dichiarato la volontà di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
2 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 26/11/2005, in ON ER con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ON ER
(anno 2005, atto n. 12, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON ER perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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