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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2634/2022 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elett. dom.ta nello studio dell'Avv. Drago Daniele, che la
[...] rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
D'Aostan. 289, C.F.: elettivamente domiciliato presso C.F._2
lo studio dell'Avv. Laura Modica, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito, CP_1
, con cui aveva contratto matrimonio civile in data 22.08.2017, in
[...]
VI, e dalla cui unione erano nati i figli (il 12.04.2016) e Per_1
(il 05.01.2020), entrambi minorenni, di anni 8 e 5. In particolare, la Per_2
ricorrente riferiva che l'unione coniugale era cessata a causa dei continui dissapori sussistenti tra i coniugi, a seguito dell'intrapresa relazione extraconiugale da parte del marito, e del carattere violento e vessatorio posto in essere da quest'ultimo nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli minori, al punto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza tra i medesimi, e da condurre all'instaurazione di un procedimento penale a carico del Chiedeva, pertanto, in seno al CP_1 ricorso introduttivo, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, nonché dichiararsi quest'ultimo decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, o in subordine disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla medesima, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore, ed onere in capo al di versare la CP_1 somma di euro 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed euro 400,00 mensili per il mantenimento della moglie. 4
Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla CP_1
pronuncia di separazione tra i coniugi, essendo ormai irreversibilmente venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra le parti, e convivendo, peraltro, il resistente con altra compagna;
lo stesso contestava tuttavia la ricostruzione in fatto fornita dalla ricorrente circa le ragioni che avevano condotto alla disgregazione della compagine familiare, chiedendo il rigetto della domanda di addebito della responsabilità avanzata dalla moglie, nonché di quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale, disponendosi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza presidenziale del 19.01.2023, i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, mentre con ordinanza, rilevato quanto dichiarato dai suddetti, sentiti personalmente, in ordine ai rapporti intercorrenti tra i minori ed il padre, ed ai tempi di frequentazione tra gli stessi, era stato disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento condiviso di Per_1
ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, e Per_2
possibilità per il padre di tenerli con sé dalle ore 13.00 del lunedì alle ore
21.00 del martedì, ed a settimane alterne dal sabato sera alla domenica sera, nonché era stato statuito in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00, al netto dell'assegno unico, da percepirsi in via esclusiva dalla , oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Successivamente, in data 14.10.2024, le parti, rinunciando alle precedenti domande avanzate ed insistite sino all'udienza di precisazione 5
delle conclusioni, depositavano un accordo sottoscritto personalmente dalle stesse in pari data, al fine di definire consensualmente la loro separazione.
Il P.M. esprimeva il suo parere.
Ciò premesso, nel merito la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, atteso che, peraltro, le parti già vivevano separate, ancor prima dell'incardinarsi del presente giudizio.
In riferimento alle questioni residuali, come si è detto, le parti hanno adottato delle conclusioni congiunte (cfr. accordo sottoscritto personalmente dalle stesse in data 14.10.2024, e depositato in pari data), ragion per cui devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese.
In particolare, esse hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni forma di mantenimento;
3) I figli nato a [...] il [...] Persona_3
( ), e nato a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Persona_4 6
{cf , verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo C.F._4
le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica degli stessi presso la madre nella sua residenza sita a VI
(RG) in Via Palestro n 460;
4) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell' interesse dei figli, quali educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) avrà la facoltà di tenere con se i figli nei giorni di CP_1 martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 21 :00 e dalle
18:00 del sabato alle 20:00 della domenica a fine settimana alterni.
Durante le vacanze estive terra con sè i figli due settimane consecutive, i cui giorni saranno comunicati alia entro il 30 giugno di ogni anno. Parte_1
Durante le vacanze natalizie, il terrà con sè i figli dal 24 al 26 CP_1 dicembre mentre la li terrà con sè dal 31 dicembre al 2 Parte_1
gennaio; l'anno successive viceversa.
Durante le vacanze pasquali, il terrà con sè i figli il sabato e la CP_1 domenica di Pasqua mentre la li terra' con sè il lunedì di Parte_1
Pasquetta ed il giorno successivo;
l'anno successive viceversa:
6) , dall' omologa del presente accordo, corrisponderà CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese a la somma Parte_1
complessiva di € 250,00 per il mantenimento dei figli;
Per_1 Per_2
7) Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi come doposcuola o parrucchiere;
8) rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore della CP_1 moglie;
Parte_1 7
9) rinuncia agli arretrati dovuti da Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli:
10) infine, le parti rinunciano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. chiesti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.10.2024.”
Le superiori condizioni, riguardanti l'affidamento, collocamento, mantenimento e frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario, appaiono conformi all'interesse dei medesimi, oltre a non essere in contrasto con l'ordine pubblico, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dai coniugi, e conseguentemente questo Collegio non può che prenderne atto.
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
udito il P.M
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile, in data 22.08.2017, nel
[...]
Comune di VI (trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di 8
VI con atto numero 20, anno 2017, parte 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VI (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso, in Ragusa il 25.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti