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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1742 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. residente in Parte_1 C.F._1
Cagliari nella Piazza Pigafetta 10, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Cimarosa 123
presso lo studio legale dell'Avv. Rosalia M. Bizzarro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso;
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...] nella Controparte_1
via E. Lussu n°78, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Cagliari, CodiceFiscale_2
via Via Palomba n. 27, presso lo studio dell'Avv. Antonello Cani, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre la revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne come già disposta e quantificare la quota di TFS ancora spettante alla dedotto quanto già versato in acconto.” CP_1
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c, depositato in data 20.03.2024, ha Parte_1
depositato ricorso domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n 2592 del 2.10.2018, la revoca dell'obbligo di pagamento posta a suo carico a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne e la rimodulazione Persona_1
dell'assegno divorzile tenendo conto dei redditi da pensione percepiti.
Con comparsa depositata in data 24.07.2024 si è costituita la resistente, la quale ha concluso per il rigetto delle domande formulate dal ricorrente chiedendo, inoltre, in via riconvenzionale,
l'attribuzione della quota del 40% del TFS percepito dal ricorrente, previa detrazione di quanto già
versato.
All'udienza del 25.09.2024 il procuratore di parte ricorrente ha comunicato che il figlio delle parti ha raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, il ha interrotto la contribuzione al Parte_1
suo mantenimento. Quanto al tfs ha rappresentato che il ricorrente ha percepito un acconto e ha corrisposto l'importo di euro 15.266,00 alla convenuta.
Il procuratore della resistente ha affermato che da notizie apprese risulterebbe che il ricorrente abbia percepito il saldo e, pertanto, risulterebbe debitore dell'ulteriore somma.
Alla successiva udienza del 9.12.2024, i procuratori delle parti hanno dato atto che dalla documentazione risulta che il TFS netto liquidato al Del Giudice è pari a euro 66.507,55. CP_2 Con note scritte depositata in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025 la parte resistente ha precisato che il Del Giudice ha percepito un primo acconto di euro 44684,23 e il saldo di euro 21.823,32.
Hanno, quindi, concluso conformemente per la conferma della revoca del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne come già disposta e per la quantificazione della quota di TFS
ancora spettante alla , dedotto quanto già versato in acconto. Con compensazioni delle spese CP_1
del giudizio.
Dalle allegazioni delle parti (sul punto non sono sorte contestazioni) emerge che il rapporto di servizio del per la Polizia di Stato, ha avuto svolgimento durante l'intera durata del Parte_1
matrimonio.
Pertanto la complessiva somma spettante alla è pari a euro 26.603,00. CP_1
Part Dedotto l'acconto già versato dal iudice alla il primo deve essere dichiarato obbligato al CP_1
versamento del resto pari a euro 11.337,00 oltre interessi dalla domanda.
Le spese del giudizio devono essere compensate come espressamente domandato dalle parti.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Conferma la revoca del contributo di mantenimento a carico del per il figlio Parte_1
maggiorenne;
2) Dichiara il Del Giudice obbligato a versare alla la somma di euro 11,337,00 a titolo di CP_1
quota di TFS dovuta alla coniuge divorziata, dedotto l'acconto già versato.
3) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 27.3.2025 nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti