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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 744/2024 promossa in grado d'appello
DA
COGES S.R.L. (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
GAMBALUNGA 102 47921 RIMINI presso lo studio dell'avv. BOLDRINI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
RE SC (C.F. ), elettivamente domiciliata presso C.F._1
lo studio dell'avv. CARDASCO GIOACCHINO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 10
Per COGES S.R.L.
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, ogni altra contraria istanza disattesa:
- in via pregiudiziale di rito, accogliere la dispiegata eccezione di incompetenza per valore per l'effetto dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente provvedere con la consequenziale liquidazione delle spese legali in favore di GE S.r.l. come da giurisprudenza di merito e di legittimità consolidata, disponendo termine per la riassunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Lodi;
- nel merito accertare per tutti i motivi in atti l'infondatezza della domanda dispiegata dalla Sig.ra NO e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo;
- consequenzialmente, tanto nel caso di cui all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza, quanto delle censure di merito, condannare l'Avv.to Gioacchino
Cardasco a corrispondere a GE S.r.l. (recte: restituire) le somme a costui pagate, quale avv.to antistatario, da GE S.r.l. in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza che lo ha confermato, quivi impugnata, per un totale di 5.057,32 € comprensivo di 752,10 € di ritenuta d'acconto da versarsi nei termini di legge per un netto bonificato all'Avv. Cardasco di 4.305,22 € come da bonifico che si allegano in questo grado sub ALL. B.
Con vittoria di spese, oltre accessori di legge”.
Per RE SC
- Rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 125/2024 emessa dal Tribunale di
Lodi, pubblicata il 7.02.2024. all'esito del giudizio R.G. 1870/2023 di opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 2 di 10 - Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 125/24, ha respinto l'opposizione proposta da
GE S.r.l. al decreto ingiuntivo di consegna emesso su ricorso di ES NO (d.i.
n. 797/23).
ES NO aveva, infatti, chiesto e ottenuto dal Tribunale l'ingiunzione di consegna della copia di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato con GE S.p.A. (poi divenuta GE S.r.l.), deducendo di averne fatto inutilmente richiesta in data 7.11.2022 alla società finanziaria ai sensi dell'art. 119 TUB.
GE S.r.l. si era opposta al decreto eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale
e, nel merito, la prescrizione per il decorso del termine decennale previsto dall'art. 119
TUB, essendo stato il contratto stipulato nel 2007.
Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi di opposizione, ritenendo, in sintesi, che la competenza si determinasse ai sensi dell'art. 12 c.p.c. e appartenesse, pertanto, al
Tribunale e, nel merito, che il diritto alla consegna sussistesse in base all'art. 117 TUB e ai doveri di buona fede ex art. 1375 c.p.c.
GE S.r.l. ha proposto appello davanti a questa Corte chiedendo la riforma della sentenza sulla base di due motivi.
L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.
Ritiene la Corte che l'appello debba essere accolto, per le seguenti ragioni.
pagina 3 di 10 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame, rubricato
“CIRCA L'INCOMPETENZA RATIONE VALORIS DELL'ADITO TRIBUNALE IN
FAVORE DEL G.D.P”
L'appellante ritiene erroneo il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado poiché reputa che la competenza per valore per la domanda di consegna di documenti, che sono beni mobili, si debba determinare ai sensi dell'art. 14 c.p.c. e che, essendo stata contestata la competenza del Tribunale adito nella prima difesa utile, tale competenza dovesse essere attribuita, nel caso di specie, al Giudice di Pace sulla base dei seguenti testuali argomenti: “I beni mobili oggetto di pretesa monitoria avevano valore rientrante nella competenza del giudice di pace, in quanto la copia, ancorché cartacea, dei documenti richiesti aveva un valore irrisorio (i pochi euro dovuti per le spese di produzione e invio della documentazione, peraltro previsti proprio dall'art. 119
T.U.B.), dunque ampiamente ricompresa nel limite di euro 5.000, essendo parametrata al “valore dei costi di produzione” di cui al preciso art. 119, IV co., D. Lgs. 385/1993:
“Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, come debitamente dedotto dinanzi al Giudice di prime cure”.
La censura del ricorrente non è, tuttavia, condivisibile, poiché, anche ove si volesse applicare alla domanda svolta in questo giudizio l'art. 14 c.p.c. (come chiede l'appellante) e non l'art. 12 c.p.c. (come è stato fatto con la sentenza appellata), si dovrebbe osservare che, ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, il valore della domanda di consegna di un documento che contiene un negozio giuridico
(contratto, testamento, ecc.) non può essere determinato, come vorrebbe l'appellante, in base al valore economico del supporto materiale cartaceo che lo contiene: il fine cui tende la domanda di consegna non è quello di procurarsi una copia che vale “pochi centesimi”, bensì quello di acquisire un bene strumentale all'esercizio di un diritto. Il
pagina 4 di 10 valore, quindi, deve essere considerato indeterminabile e la competenza deve essere attribuita al Tribunale.
La soluzione trova conforto nella recente pronuncia della S.C. (Cass. 29272/24) che, in motivazione, si è così espressa “…la richiesta di consegna della documentazione bancaria sottintendeva l'esercizio del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4,
d.lgs. n. 385 del 1993, avente natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede «in executivis» (Cass. 35039/2022), involgente controversia di valore indeterminabile … la comprovata strumentalità dell'attività di produzione delle copie rispetto a quella di consegna della documentazione richiesta da chi vanta il diritto, infatti, non può che importare l'impossibilità di riferire il valore del procedimento monitorio ai costi di produzione e degli stessi, per quanto esigui essi siano”.
Risulta, invece, fondato il secondo motivo di appello rubricato “CIRCA IL DECORSO
DEL TERMINE EX ART. 119 T.U.B. E 2220 C.C.”.
L'appellante, richiamando giurisprudenza di merito anche di questa Corte, censura la decisione del Tribunale per aver ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 117 TUB in luogo dell'art. 119 TUB, il cui termine decennale era già decorso.
Il Tribunale, infatti, ha respinto l'opposizione ritenendo che alla fattispecie dovessero applicarsi la norma di cui all'art. 117 TUB e il dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., che consentirebbero al cliente di formulare la richiesta di copia del contratto senza limiti temporali.
Ritiene, tuttavia, la Corte che tale decisione non sia condivisibile.
L'art. 117 TUB, come lo stesso Tribunale ha rilevato, prevede la consegna di copia del contratto all'atto della stipulazione e “quando la conclusione stessa del contratto non sia controversa – si deve presumere (ovviamente con una presunzione atecnica) che il correntista ne abbia già avuta copia, e non pare conforme a buona fede una richiesta pagina 5 di 10 indiscriminata di documenti, specie molto risalenti, che – fino a prova contraria – si presumono essere già stati dati al cliente” (pag. 3 sentenza appellata).
Ai fini della decisione, tuttavia, il Tribunale, pur avendo rilevato in punto di fatto che la
NO non aveva specificato le ragioni della indisponibilità del contratto, ha ritenuto, prendendo atto che GE non aveva “negato specificamente di essere in possesso del documento, né che la consegna del documento determinerebbe per sé un comportamento inesigibile od eccessivamente gravoso”, che la normativa di tutela del consumatore e i doveri di buona fede ex art. 1375 c.c. giustificassero il diritto alla consegna di copia del contratto azionato dall'odierna appellata (pur dopo il decorso di circa 15 anni dalla stipulazione).
Tale conclusione non può, ad avviso della Corte, essere confermata poiché il diritto alla consegna ex art. 117 TUB riguarda la fase genetica del contratto, mentre in corso di rapporto la norma che consente al cliente, in base ad interpretazione estensiva, di ottenere copia del contratto è l'art. 119 TUB, che, applicato nei limiti temporali dallo stesso previsti, consente di realizzare un equo contemperamento di interessi, pur in un ambito di tutele specifiche accordate al cliente/consumatore.
Ad integrazione e miglior specificazione si possono aggiungere le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 998/24, la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”].
pagina 6 di 10 Nel suddetto precedente di questa Corte, reso in un giudizio analogo, la domanda di consegna del contratto era stata respinta dal primo giudice, sicchè la posizione delle parti nel giudizio di appello era invertita rispetto al presente giudizio.
Il richiamo alla motivazione del suddetto precedente di questa Corte, che qui di seguito viene parzialmente trascritta, deve, pertanto, intendersi puntuale nelle parti in diritto e riferito, invece, alla parte appellata ove nel testo si indica la parte appellante e all'accoglimento della domanda ove si indica il rigetto:
“Preliminarmente va rilevato che nella difesa dell'appellante non vi è l'allegazione di una mancata consegna del contratto all'atto della stipulazione e, pertanto, non viene in rilievo, indipendentemente dal termine per l'esercizio del relativo diritto, la norma di cui all'art. 117 TUB, che pone a carico degli intermediari finanziari l'obbligo di consegnare al cliente un esemplare del contratto concluso.
La domanda svolta dall'odierna appellante e respinta dal Tribunale può essere, invece, astrattamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 119 TUB.
Nella consapevolezza di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, ritiene questa Corte, infatti, di aderire alla soluzione interpretativa che ravvisa il fondamento di un obbligo di consegna del contratto da parte della Banca nell'art. 119
TUB, interpretato estensivamente.
La possibilità di una interpretazione estensiva della norma citata è già stata riconosciuta dalla S.C. che ha ritenuto che, oltre alla copia della documentazione inerente a singole operazioni, “anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220 cod. civ., pure) dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n.
385 del 1993” (Cass. 35039/22).
L'applicazione della norma citata anche ai contratti può, inoltre, costituire una modalità di attuazione della buona fede nell'esecuzione del contratto, idonea a contemperare gli interessi di entrambe le parti.
pagina 7 di 10 Come ha osservato la S.C., infatti, “la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è "un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. cit.).
L'applicazione della norma di cui all'art. 119 TUB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato e cioè
l'obbligo di consegna della Banca sussiste solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Anche su tale limite temporale la S.C., seppure non in modo specifico con riferimento al contratto, si è espressa, ritenendolo adeguato: “…in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale […] sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme
(codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità
[…], né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito pagina 8 di 10 essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” (Cass. cit., in motivazione)”.
L'appello, quindi, deve essere accolto e la sentenza riformata con l'accoglimento dell'opposizione svolta dall'odierna appellante e la revoca del decreto.
L'accoglimento dell'appello impone la regolazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo”).
L'esito complessivo della lite vede l'odierna appellata soccombente, sicche a suo carico devono essere poste le spese di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Alla decisione consegue l'obbligo del difensore distrattario dell'appellata, avv.
Gioacchino Cardasco, di restituire le spese ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado (v. all. B appellante, bonifico per euro 4.305,22).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 125/24 del Tribunale di Lodi, revoca il decreto ingiuntivo n. 797/23 emesso dallo stesso Tribunale;
pagina 9 di 10 -condanna ES NO al pagamento delle spese di lite, liquidate, per compensi, per il primo grado in euro 2.906,00 e per il secondo grado in euro 3.473,00, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-condanna l'avv. Gioacchino Cardasco a restituire a GE S.r.l. la somma di euro
4.305,22.
Così deciso in Milano il 28.11.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
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