Art. 57. Decisione del ricorso
La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.
La decisione e' depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza: e' notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.
La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma.
La decisione e' depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza: e' notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.