Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3512 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Saddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fulvia Tiddia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/06/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare il piano terra della casa familiare sita in Settimo San Pietro in via dei
Martiri delle Fosse Ardeatine n. 22, alla sig.ra che vi coabiterà Parte_1 con i figli e ed il piano seminterrato, con accesso autonomo, Per_1 Per_2 venga assegnato al sig. . Parte_2
3. Affidare ad entrambi i genitori i minori figli (nato a [...] il Per_1
16.01.2013) e (nato a [...] il [...]) i quali dovranno Per_2 continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4. Disporre che i genitori esercitino entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori figli, tra cui le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
5. Disporre che i figli minorenni e , salvo diverso accordo tra le Per_1 Per_2 parti e nel rispetto degli impegni lavorativi del padre, si trattengano dal padre tre pomeriggi infrasettimanali e alternativamente, di settimana in settimana, trascorrano il weekend col padre dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena.
Nel periodo di vacanze estive: i minori staranno con ogni genitore 30 giorni non consecutivi, che verranno suddivisi in periodi di 15 giorni ciascuno da distribuirsi nel mese di luglio e nel mese di agosto e da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Pag. 2 di 3 Nelle vacanze natalizie: i minori staranno in tempi uguali con il padre e la madre, da concordarsi entro il 1° dicembre di ogni anno;
e precisamente 3 giorni consecutivi alternativamente con ogni genitore per tutta la durata del periodo di vacanze scolastiche, specificandosi che per permettere ai minori di trascorrere con entrambi i genitori il Natale loro stessi trascorreranno alternativamente con ogni genitore la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale.
Durante le vacanze Pasquali il padre, alternativamente di anno in anno con la madre, terrà i figli la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
e trascorreranno la giornata del loro compleanno ad anni Per_1 Per_2 alterni con ciascun genitore oppure secondo il volere dei minorenni.
6. Disporre che il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e della moglie versandole, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 400,00 per i figli ed € 100,00 per la moglie), rivalutabile dall'anno successivo secondo gli indici ISTAT.
L'assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
7. Disporre che ogni genitore contribuisca nella misura del 50% delle spese straordinarie (diconsi spese mediche non coperte dal SSN, spese sportive, scolastiche, extrascolastiche, ludiche e ricettive) previamente concordate, salvo le urgenti, che si sosterranno per i figli, previa presentazione del genitore che ne chiede il rimborso all'altro genitore della relativa prova dell'avvenuto pagamento della stessa.
8. Disporre che il sig. ogni mese versi in toto la rata di mutuo della casa Pt_2 familiare pari ad € 426,27 e disporre che i prestiti contratti dal sig. in Pt_2 tempo di coniugio, verranno assolti esclusivamente dal medesimo sino al saldo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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